Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Di Fabrizio (del 01/11/2008 @ 16:09:59, in Regole, visitato 1535 volte)
Da
Virgilio Notizie
Roma, 31 ott. (Apcom) - Con l'accusa di istigazione a delinquere l'attuale
sindaco leghista di Opera, in provincia di Milano, Ettore Fusco, dovrà
nuovamente essere giudicato dal gup del capoluogo lombardo che il 14 febbraio
scorso lo aveva prosciolto. Il verdetto favorevole è stato annullato con rinvio
dai giudici della prima sezione penale che hanno accolto le "obiezioni"
sollevate dalla procura della Repubblica. L'accusa contestata dai pm ambrosiani
si riferisce all'invito ad occupare il locale campo nomadi che Fusco, quando era
consigliere di opposizione al comune di Opera nel dicembre 2007 (sic 2006), rivolse al
pubblico che seguiva la seduta del consiglio comunale.
La sera stessa ci furono degli scontri e il campo, destinato ad ospitare
famiglie rom che erano state sfrattate da un'altra area, venne invaso dalla
cittadinanza che distrusse le tende allestite dalla Protezione civile.
All'udienza preliminare di febbraio scorso il giudice, accogliendo le tesi della
difesa, prosciolse Ettore Fusco affermando che "le azioni che aveva proposto non
erano violente ma avevano il solo scopo di tutelare gli interessi dei
cittadini". La zona sulla quale era stata realizzata la tendopoli infatti era
stata in precedenza destinata alla Croce Rossa. Contro il "non luogo a
procedere" deciso dal gup la procura ha presentato ricorso in Cassazione.
La sentenza 40684 depositata oggi annulla il proscioglimento e invita il
giudice a verificare, con una nuova udienza preliminare, "quale forza
suggestiva" potessero avere "le frasi pronunciate da Fusco". A questo proposito
i magistrati sottolineano che il reato di istigazione a delinquere si riferisce
"a quelle condotte che rappresentano azioni concrete che possono indurre altri a
commettere fatti delittuosi". In sostanza, secondo la Cassazione, non è
importante quale fosse l'intento dell'attuale sindaco se le sue parole
inducevano, di fatto, la cittadinanza a compiere azioni contro la legge. Una
decisione che ha "scavalcato" anche le conclusioni del sostituto procuratore
generale della Cassazione, Mauro Iacoviello, che invece aveva chiesto la
conferma del proscioglimento.
Di Fabrizio (del 29/10/2008 @ 18:39:46, in Regole, visitato 4718 volte)
Da
BlogStranieri
Nuove disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari
Una circolare del Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione sulle modifiche apportate alla disciplina. Portato a 180 giorni
il termine per ottenere il visto di ingresso in Italia.
Con una circolare del 28 ottobre 2008 il Dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle
nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi
dell’articolo 29 del Testo Unico sull’immigrazione, alla luce
delle modifiche apportate dal decreto legislativo n.160 del 3 ottobre 2008.
Le nuove disposizioni riguardano principalmente i requisiti oggettivi e
soggettivi in capo al richiedente ed ai familiari da ricongiungere, la
cui sussistenza deve essere accertata, rispettivamente, dagli Sportelli
Unici e dalle Rappresentanze italiane all’estero.
In particolare, i requisiti oggettivi in base ai
quali è possibile concedere il nulla osta al ricongiungimento familiare sono
stati così modificati:
Reddito. Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve
dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà per ogni
familiare da ricongiungere (maggiori dettagli nella circolare).
Assicurazione sanitaria. Previsto l’obbligo di stipulare - nel
caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultra
sessantacinquenni - una assicurazione sanitaria o di provvedere all’iscrizione
al servizio sanitario nazionale (maggiori dettagli nella circolare).
Le novità concernenti i requisiti soggettivi sono:
Coniuge. E’ ammessa l’istanza di ricongiungimento del
coniuge non legalmente separato purché di età non inferiore a diciotto anni.
Figli. Previsti particolari casi di ricongiungimento familiare
con figli maggiorenni in ragione del loro stato di salute.
Genitori. E’ ammessa la richiesta di ricongiungimento familiare
per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o
provenienza, ovvero per i genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri
figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e, gravi
motivi di salute.
Rapporti di famiglia e stato di salute - Documentazione probatoria.
Ove gli stati relativi alla sussistenza dei rapporti di parentela e di salute
non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni
rilasciati da competenti autorità straniere, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni anche sulla base dell’esame
del DNA.
Infine, viene portato da novanta a centottanta giorni il termine oltre il
quale lo straniero può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.
Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5,
recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare
Art. 1.
1. All’articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto
legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE
relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a
condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano
provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro
stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di
salute.»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere
documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da
competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità
riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della
predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono
al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell’esame del
DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.»;
c) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore
all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo
dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il
ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici
ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status
di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al
doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del
reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente.»;
d) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la
copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario
nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30
ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano»;
e) al comma 8 le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«centottanta giorni».
Di Fabrizio (del 27/10/2008 @ 09:29:45, in Regole, visitato 2012 volte)
di Luigi Spezia - Il giorno stesso in cui è stata pubblicata su
Repubblica la lettera di denuncia di una passeggera, l'Atc ha sospeso dal
servizio e dallo stipendio il controllore che ha trattato un gruppo di rom,
adulti e bambini, con frasi ingiuriose e razziste. "Comportamenti estranei ad
Atc", dice una nota dell'azienda di trasporti. L'episodio era accaduto martedì
scorso alle ore 8 di mattina sulla linea 35, quando tre controllori sono
saliti a bordo in via dello Scalo.
La signora Linda Serra ha raccontato con molta accuratezza le frasi che uno dei
tre controllori (numero di matricola 09043) ha rivolto ai rom e che hanno
evidentemente trovato riscontro in una rapida istruttoria eseguita dai superiori
del dipendente Atc. Proprio mentre stava verificando il biglietto della signora,
il controllore ha iniziato col dire "adesso vi liberiamo di un po' di puzza",
poi rivolto ad una coppia rom con un bambino ha detto, sempre secondo la lettera
della signora, "tu sacco di pulci o cacci il biglietto oppure vieni in questura"
e alla donna "ma stai zitta tu e vai a farti una doccia" e ancora "vieni adesso
ti dico anche dove abito così quando vieni a casa ti punto la doppietta che ho
nel cassetto, vieni con i tuoi amici che ho i cani che hanno fame... tornate al
tuo paese sacco di pulci... adesso andiamo in questura e vediamo che ti
succede... te la faccio passare io la voglia di venire in Italia". Un uomo si è
ribellato e dopo aver ammesso di non avere il biglietto ha chiesto che cosa
avessero fatto di male, ma l'altro l'avrebbe rintuzzato: "Dovete rispondere
delle offese che ci avete fatto, ci avete offeso". La signora Serra a questo
punto è intervenuta e ha preso le difese delle persone insultate: "Siete voi che
state offendendo e ci state sottoponendo ad una scena degradante".
La scena è stata ricostruita dai responsabili del settore verifiche dell'Atc che
hanno preso molto a cuore il caso e hanno emesso un primo verdetto molto duro
nei confronti del dipendente: "Il fatto segnalato è molto grave e a seguito di
questa segnalazione il verificatore che dovrà rendere conto sul piano
disciplinare del comportamento tenuto, è stato comunque da subito sospeso dal
servizio e dalla retribuzione. Frasi come quelle riportate non sono tollerabili
da Atc che per suo mestiere e tradizione offre il servizio di trasporto
indiscriminatamente a tutte le persone, alle quali è richiesto solamente di
essere in regola con le norme di utilizzo di biglietti e abbonamenti sul bus".
Atc non si identifica con il titolo attribuito alla lettera pubblicata
("Razzismo Atc") "essendo essa stessa danneggiata da un comportamento
individuale di cui è chiamato a rispondere personalmente il dipendente che se ne
è reso responsabile. Generalmente i verificatori espletano il loro lavoro con
riconosciuta professionalità e dovuta cortesia".
(24 ottobre 2008)
Di Fabrizio (del 21/10/2008 @ 08:43:15, in Regole, visitato 1620 volte)
Ricevo da Maria Grazia Dicati
Dall'Unità
20 ottobre 2008
Da tempo si difendeva dicendo: sì, mi hanno condannato in primo grado, ma in
appello vincerò. E invece no.
Anche la corte d'appello di Venezia ha condannato a due mesi di reclusione, pena
sospesa, il sindaco di Verona Flavio Tosi per violazione della Legge Mancino.
Assieme ad altri cinque esponenti leghisti, Tosi è stato riconosciuto
colpevole di propaganda di idee razziste per aver dato vita nell'estate 2001 a
una raccolta di firme per sgombrare un campo nomadi abusivo nel capoluogo
scaligero.
Tosi, all'epoca dei fatti consigliere regionale, era stato querelato da sette
nomadi sinti e dall'Opera Nazionale Nomadi (Onn) assieme a Matteo Bragantini,
Barbara Tosi (sorella di Flavio), Luca Coletto, Enrico Corsi e Maurizio Filippi.
Già in primo grado, nel dicembre 2004 i sei erano stati condannati per
discriminazione razziale a sei mesi.
Il 30 gennaio del 2007 la Corte d'Appello di Venezia aveva ridotto le pene a due
mesi, assolvendoli dall'accusa di odio razziale. Il verdetto era stato poi
parzialmente annullato dalla Cassazione - con il mantenimento però
dell'assoluzione per l'ipotesi di odio razziale - e rinviato a nuovo esame,
sempre a Venezia.
A carico degli esponenti leghisti anche un risarcimento danni di 2500 euro per
ognuno dei sinti costituitisi parte civile e di cinquemila euro a favore dell'Onn.
Ricorrerà in Cassazione il sindaco di Verona Flavio Tosi. Lo ha annunciato lo
stesso Tosi non appena informato della decisione dei giudici lagunari. «Avevano
ragione - osserva il sindaco - quanti mi dicevano che sarebbe stato ben
difficile che una sezione della Corte d'Appello smentisse un'altra. Alla fine
sarà di nuovo la Cassazione a pronunciare la parola definitiva su questa
vicenda». Tosi non ha dubbi sulla correttezza giuridica del proprio operato:
«rifarei tutto ciò che ho fatto per difendere i miei concittadini - spiega -
Purtroppo devo constatare come nella magistratura ci sia ancora chi non sa
distinguere fra chi delinque e chi difende le persone oneste».
Di Fabrizio (del 18/10/2008 @ 09:40:40, in Regole, visitato 1467 volte)
Da
Roma_Francais
La giustizia accorda 300 euro a 60 Rom espulsi
- Marylise COURAUD et Vanessa RIPOCHE.
Il 4 luglio la polizia ha sloggiato una sessantina di rom da un
campo situato su di un terreno abbandonato di Doulon a Nantes - Marc Roger
E' un giudizio che farà epoca. Un magistrato ha condannato ieri lo Stato a
versare i danni e gli interessi a questi Zigani sloggiati il 4 luglio
da un terreno non attrezzato a Nantes.
Quel mattino, il sole si era appena levato, poliziotti, e carri attrezzi sono
all'opera. Su un terreno abbandonato, nel quartiere di Doulon, a Nantes, alcune
famiglie rom impacchettano qualcosa in fretta, prima di lasciare le roulottes. A
qualche metro, una donne di Médecins du Monde ed una volontaria della Lega dei
diritti dell'uomo assistono all'espulsione, impotenti. Alcuni poliziotti
municipali impediscono l'accesso al terreno.
Scene identiche o quasi animano regolarmente l'agglomerato nantese. E gli
Zigani spingono sempre un po' più lontano le loro roulottes. Ma quel 4 luglio,
le associazioni che non hanno potuto giocare il loro ruolo tradizionale di
osservatori, sono sbalordite.
"Umiliazione"
Allora gli avvocati esaminano più da vicino le condizioni
dell'espulsione. Molto in fretta, considerano che la procedura è irregolare.
Nella precipitazione, lo Stato avrebbe saltato una tappa.
E' quello che, in effetti, va a confermare il giudice dell'esecuzione, Daniel
Castagné. Nel quadro di un'espulsione, è obbligatorio l'ordine di lasciare il
posto con una data ed un termine. Ma ai Rom non è stata data che la scadenza del
termine.
"Considero che non siano state rispettate le regole," spiega il
giudice. "Dev'essere lasciata una scelta agli occupanti diversa
dall'intervento delle forze dell'ordine." Questo obbligo "costituisce
l'ultima possibilità accordata alle persone per evitare di subire l'umiliazione
di una espulsione da parte della forza pubblica," scrive Daniel
Castagné. "I Rom non conoscono i loro diritti, così è più facile espellerli,"
ha spiegato Sylvie Bourjon, in occasione dell'udienza.
Il giudizio emesso ieri non è stato senza conseguenze. Il magistrato ha
condannato il ministero dell'Ecologia, proprietario del terreno, a versare 300 €
per danni ed interessi a ciascuna persona espulsa. Una sessantina, tra uomini,
donne e bambini. "Le famiglie non hanno avuto nessuna scelta. Qual è la
libertà di partire quando si è circondati da numerosi poliziotti? Sono stati
umiliati dalla forza pubblica," stima Daniel Castagné.
Gli avvocati delle famiglie e le associazioni si dichiarano "estremamente
soddisfatti". "E' una primizia. Si spera che questo farà progredire il
rispetto dei diritti," osserva Loïc Bourgeois. "E' una popolazione che
disturba, di cui ci si vuole sbarazzare il più in fretta possibile. Così, li si
espelle senza rispettare le regole della Repubblica." Il ministero potrà
appellarsi alla decisione.
Questa mattina si è svolta la quarta udienza del processo per direttissima
contro Sonia Campos (rilasciata il 23 settembre scorso), il marito Angelo Campos
e Denis Rossetto (detenuti in attesa di giudizio). Il processo è iniziato sabato
6 settembre e si è concluso oggi, 10 ottobre, con un patteggiamento. La condanna
è per resistenza a pubblico ufficiale, la seconda accusa di tentato furto di una
pistola è caduta alla terza udienza.
Nessuno dei tre condannati tornerà in carcere e i famigliari di Sonia e
Angelo Campos e Denis Rossetto hanno preventivamente rimesso le denuncie contro
alcuni Carabinieri della caserma di Bussolengo, presentate nel pomeriggio di
sabato 6 settembre. Le denunce erano state presentate da
Giorgio Campos,
Michele Campos,
Paolo Campos,
Cristian Hudorovich e
Anna Gerogeowistch.
Nessun commento ad oggi delle famiglie Campos e Rossetto. Un commento lo
possiamo fare noi di
sucardrom innanzitutto per farvi capire il clima in Tribunale a Verona.
Nelle udienze precedenti tutti erano chiusi e rabbuiati, un clima pesante
aleggiava nell’aula. Oggi al contrario erano tutti felici contenti, a partire
dal giudice, passando per i pubblici ministero e gli avvocati, fino ad arrivare
ai Rom. Baci abbracci e il Giudice che fa la ramanzina paternalistica ad Angelo
Campos e Denis Rossetto e li libera con un buffetto sulla guancia. Insomma tutto
bene quello che finisce bene…
Purtroppo non è così. Le famiglie rom hanno la conferma che non serve a
niente denunciare i soprusi subiti, perché tanto non potranno mai far valere i
loro diritti. Immaginiamo già cosa ci diranno da domani: “avete visto… dove
vivete? sulla luna? per rivendicare i “vostri” diritti siamo finiti in
carcere…”.
Nelle comunità sinte e rom il messaggio sarà chiaro: lo Stato è un nostro
nemico! E questo non è bene perché avremo una sempre più ermetica chiusura e
conseguenti scontri sempre più duri che saranno un disastro per tutti.
L’associazione Sucar Drom
non si ferma. In questi giorni stiamo contattando diversi avvocati per capire la
possibilità di intentare una causa presso i tribunali internazionali, viste la
difficoltà incontrate in Italia.
Di Fabrizio (del 09/10/2008 @ 10:18:31, in Regole, visitato 1416 volte)
Cara amica, caro amico,
come avrai sentito, la Procura della Repubblica di Treviso, su richiesta
dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) da noi
chiamato in causa, ha aperto un fascicolo su Gentilini e le sue spaventose
dichiarazioni. Tutto ciò è stato fatto per ottenere un’immediata risposta:
cosa di enorme importanza sia da un punto di vista politico che mediatico.
Questo, però, è soltanto il primo, indispensabile, passo. Perché
quest’azione
abbia un effetto non solo sicuro ma duraturo, cioè influisca e faccia
diritto,
bisogna andare avanti.
Con l’aiuto, indispensabile, dell’Avv. Maiorca dell’ASGI abbiamo
preparato una
bozza di denuncia che chiunque si senta offeso dalle
parole di Gentilini può presentare, attraverso il suo avvocato di fiducia
alla Procura della Repubblica della sua città. E penso
che almeno le associazioni di Rom, di Sinti e di immigrati, oltre a
quelle antirazziste e di solidarietà, dovrebbero tutte farlo.
La denuncia, così come l'abbiamo approntata (e ci sarebbero margini
di miglioramento da discutere con gli avvocati) mette in luce _TRE __distinte fattispecie penalmente rilevanti_: propaganda razzista,
istigazione alla commissione di atti di discriminazione (entrambi
ex art. 3, lett. a) l.654/75) e istigazione alla violenza per motivi
razzisti (art. 3, ma lettera b, della legge). Tre aspetti importantissimi
che non sappiamo se rientrino tra quelli per i quali Gentilini viene
già indagato visto che i giornali non ne danno notizia precisa. Una
ragione in più per promuovere le azioni che suggeriamo.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
info@osservazione.org
Le probabilità che Gentilini, dati i venti che tirano, oggi, in Italia,
venga
condannato non sono molte, ma noi intendiamo arrivare in fondo a questa
questione. È, prima di tutto, indispensabile che venga formalmente
incriminato, cosa tanto più probabile quante più saranno le persone e
le associazioni che lo denunceranno. Se poi, una volta processato in
Italia,
non otterremo la condanna definitiva, ci rivolgeremo alle Corti di
Giustizia Internazionali.
Le cronache di questi giorni registrano un aumento continuo di
violenze contro Rom, Sinti ed immigrati, chiaramente istigate e poi
assolte dalle parole di personaggi terribili. Ciò che ha detto dal palco
Gentilini a Venezia, però, supera ogni limite di decenza e di legalità.
Star zitti in questi casi non solo si avvicina troppo a complicità, ma rischia
di rappresentare un incoraggiamento ad alzare ancor più i toni.
Dobbiamo assolutamente fermare questo nuovo squadrismo prima che
sia troppo tardi.
Piero Colacicchi -
Presidente di OsservAzione
P.S. per un miglior coordinamento di quest’azione chiediamo a tutte
le persone e associazioni che presenteranno denuncia di segnalarcelo
nei dettagli scrivendo a : info@osservazione.org
OsservAzione centro di ricerca azione contro la discriminazione di rom e sinti.
web: www.osservazione.org
OsservAzione è un`Associazione di promozione sociale impegnata nella lotta contro l`anti-ziganismo
e le violazioni dei diritti umani e per la promozione dei diritti di rom e sinti
in Italia.
Di Fabrizio (del 07/10/2008 @ 21:46:36, in Regole, visitato 7798 volte)
Ricevo da Agostino Rota Martir (qui
i fatti a cui si riferisce), con preghiera di fare circolare
All’Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ______
ATTO DI DENUNCIA E QUERELA
Il sottoscritto ______, nato a ____ (_____), il _______, residente in ____, via
_____, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione _____, [iscritta al
registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della
lotta alle discriminazioni (art. 6 del D. Lgs.215/03) con il numero __]
assistito e rappresentato, giusta delega in calce al presente atto, dall’avv.
_______ del Foro di _______, con studio in ______, via _______ n. __, espone
quanto segue:
- in occasione del raduno politico organizzato dal partito politico "Lega Nord"
a Venezia in data 14.09.2008, GENTILINI Giancarlo, vicesindaco di Treviso ed
esponente politico di rilievo del partito"Lega Nord", nel corso di un pubblico
comizio innanzi ad una pluralità di astanti si rendeva autore di numerose
affermazioni di carattere indiscutibilmente razzista;
Di seguito si dà nota di alcune delle frasi pronunciate dal Gentilini:
( L’intervento nella sua interezza è reperibile sia al
sito: http://it.youtube.com/watch?v=_WCZNQJkV3E
sia a :
http://bontempelli.altervista.org/gentilini.flv)
"Io voglio la rivoluzione contro gli extracomunitari clandestini!"; "voglio la
pulizia dalle strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese!";
"voglio la rivoluzione nei confronti di nomadi! Dei zingari!"; "ho distrutto due
campi di nomadi e di zingari a Treviso!"; "voglio eliminare tutti i bambini dei
zingari che vanno a rubare dagli anziani!"; "voglio tolleranza a doppio zero!";
"voglio la rivoluzione contro coloro che vogliono aprire le moschee e i centri
islamici!"; "no! Vadano a pregare nei deserti!"; "basta islamici! Che tornino ai
loro paesi!"; "che vadano a pisciare nelle loro moschee!" (a proposito degli
avventori dei locali etnici); "voglio la rivoluzione nei confronti (di coloro)
che tollerano i veli e i burqua!"; "io non so chi si nasconda sotto il velo o
col burqua, ci potrebbe essere uno coi coglioni o col mitra tra le gambe!"; "non
voglio vedere consigliere neri, gialli, marroni, grigi, insegnare ai nostri
giovani! Cosa insegnano? La civiltà del deserto? La civiltà di coloro che
scappano dietro ai leoni o quelli che corrono dietro alle gazzelle per
mangiarle?".
- Il contenuto delle parole pronunciate pubblicamente da Gentilini è
incontestabilmente razzista e connotato in modo tale da assumere una autonoma
rilevanza penale ai sensi della normativa in tema di discriminazione;
- tali affermazioni possono essere considerate come fattispecie di propaganda di
idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, come vera e
propria istigazione alla commissione di atti discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi e, infine, come istigazione alla
violenza o ad atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi.
Tali comportamenti sono condannati dalla Convenzione internazionale
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale adottata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il del 21 dicembre 1965, ratificata
in Italia con legge 13 ottobre 1975, n. 654;
- la legge 13.10.1975, n. 654, così come modificata dalla legge 25 giugno 1993,
n. 205, punisce da un lato la propaganda di idee fondate sulla superiorità o
sull'odio razziale o etnico, dall’altro l’istigazione alla commissione di atti
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e, come
figura di reato più grave l’istigazione alla violenza o ad atti di provocazione
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- l’art. 3 della legge 654/75, così come sostituito dall’art. 13, l. 85/2006,
prevede che:
"1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini
dell’attuazione della disposizione dell’art. 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro
chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico,
ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi.
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a
commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi;";
- E’ del tutto incontrovertibile che le affermazioni pubbliche del Gentilini
assumano rilevanza penale ai sensi delle norme di cui sopra sotto la plurima
valenza della propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale
o etnico, dell’istigazione alla commissione di atti discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi e sotto quella, più grave ancora,
dell’istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
a) La nozione di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio
razziale o etnico, utilizzabile ai fini dell’applicazione delle norme contro le
manifestazioni verbali di discriminazione, si riferisce alla diffusione di idee
razziste che inducono, in capo ai destinatari, la formazione di un giudizio che
giustifichi o incoraggi forme di odio e di discriminazione razziale;
- Si ritiene che il reato si perfezioni nel momento in cui il pensiero di
matrice razzista, oltre ad essere esternato, venga "divulgato", pervenendo a
conoscenza di una pluralità di altre persone. In altri termini, il reato si
considera consumato a prescindere dall’effettivo "credito" riscontrato presso
"l’altro", bastando bensì la mera ricezione. La propaganda razzista si può
pertanto definire come reato di mera condotta, che assume cioè rilevanza penale
senza necessariamente comportare una modificazione nell’ambiente esterno. In tal
senso, si dà nota di quanto afferma la giurisprudenza in materia: "La condotta
di diffusione di idee fondate sull’odio razziale presuppone che il "diffusore"
si rivolga a molti interlocutori o comunque svolga un’opera di proselitismo e di
istigazione indiretta" (Trib. Treviso, sent. 6.6.2000, n. 492);
b) La condotta tenuta da Gentilini può inoltre ben configurare un’ipotesi di
reato di istigazione alla commissione di atti di discriminazione per motivi
razziali o etnici, essendo ravvisabile nel discorso da lui pronunciato un vis istigativa alla formazione di propositi razzisti e un sotteso plauso verso atti
di discriminazione fondati sulla superiorità etnica (si veda a tal proposito
Trib. Verona, sent. 2.12.2004/24.2.2005, n. 2203);
- basti dire che per la sussistenza del reato in parola, non rileva che
l’incitamento sia stato effettivamente accolto da coloro a cui è rivolto,
essendo bensì sufficiente che questo sia potenzialmente idoneo ad influire sul
pensiero altrui. D'altronde non si può non tenere conto della circostanza della
carica istituzionale ricoperta da Gentilini e della credibilità che gli uditori
del comizio indubbiamente riconoscono a quanto da lui affermato;
- è importante peraltro sottolineare che gli atti di discriminazione oggetto di
istigazione non devono essere per forza illegittimi, al contrario quindi di
quelli presi in considerazione dalla normativa civilistica. Una differenza
importante tra l’ambito della tutela civile e quello della normativa penale è
infatti costituta, per la prima, dal requisito della illegittimità, che deve
essere propria della condotta perché sia considerata discriminatoria ai sensi
dell’art. 43 d.lgs. 286/98, mentre la norma penale, nel vietare l’istigazione
alla commissione di atti discriminatori, comprende anche quelle condotte che ai
sensi della norma civile non sarebbero vietate, ma bensì considerate legittime.
c) Infine, non si può non evidenziare come il discorso tenuto da Gentilini sia
connotato da un grado di violenza tale da configurare un’autonoma imputazione
per istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Affermazioni del tipo "voglio la pulizia dalle strade di tutte queste etnie che
distruggono il nostro paese!"; "voglio la rivoluzione nei confronti di nomadi!
Dei zingari!"; "ho distrutto due campi di nomadi e di zingari a Treviso!";
"voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli anziani!"
mostrano un’intenzione non solo ostile, ma caratterizzata da un ulteriore grado di
violenza ancora più estremo.
E’ del tutto manifesto quanta violenza vi sia in chi inneggia pubblicamente alla
"pulizia" nei confronti di altri esseri umani, alla "distruzione" totale delle
abitazioni di Rom e Sinti o, infine, addirittura ad una vera e propria
"eliminazione" di bambini. Tali parole non possono che riportare alla mente
immagini inquietanti di pulizie etniche e di stermini di massa.
- Nessuna giustificazione ha peraltro la circostanza che Gentilini abbia
pronunciato tali parole all’interno di una manifestazione politica giacchè si
ritiene che, in un ambito "sensibile" qual è la tutela contro il razzismo, ci si
debba nondimeno attenere ai principi della giurisprudenza in materia di reati di
opinione, secondo i quali "il diritto alla libera manifestazione del pensiero,
tutelato dall’art. 21 Cost., non può essere esteso fino alla giustificazione di
atti o comportamenti che, pur estrinsecandosi in una esternazione delle proprie
convinzioni, ledono tuttavia altri principi di rilevanza costituzionale ed i
valori tutelati dall’ordinamento giuridico interno e internazionale" (Corte
Cass., sez. I, sent. 28.2.2001, n. 341);
- il bene tutelato dalla normativa in tema di antidiscriminazione è la stessa
dignità umana, intesa come il diritto umano fondamentale, pieno ed assoluto di
ogni uomo ad essere differente per razza, etnia, religione, nazionalità, senza
che tale diversità diventi ragione per alcuna diminuzione nel rispetto, nella
comprensione e nella tolleranza ricevuti;
- infine: "Non è illecito avere pregiudizi in sé, nemmeno se tali pregiudizi
sono di tipo razziale, etnico, nazionale o religioso. E’ illecito se, e solo se,
il pregiudizio (…) si trasforma da pensiero intimo del singolo uomo a pensiero
che l’uomo (singolo o in gruppo) diffonde in qualunque modo argomentando la
superiorità della propria razza, etnia o nazione o compiendo o incitando a
compiere atti di discriminazione per ragioni di razza, etnia, nazione,
religione." (Trib. Verona, sent. 2.12.2004/24.2.2005, n. 2203).
* * * * *
Per tutti i suesposti motivi, poiché negli episodi sopra descritti paiono
ravvisarsi gli estremi:
- del reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o
etnico, di cui all’art. 3, c. 1, lett. a) legge 654/1975,
- del reato di istigazione alla commissione di atti di discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all’art. 3, c. 1, lett. a) legge
654/1975,
- del reato di istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all’art.
3, c. 1, lett. b) legge 654/1975,
lo scrivente sporge formale
DENUNCIA-QUERELA
affinché si proceda nei termini di legge nei confronti del sig. GENTILINI
Giancarlo e delle persone che la S.V. individuerà come autori o responsabili,
anche per omissione, dei fatti, e per tutti i reati che comunque saranno
ravvisati nelle fattispecie descritte, anche ai sensi delle disposizioni di cui
all’art. 3 della legge 654/1975.
Riservandosi la costituzione di parte civile in prosieguo di causa, nomina suo
difensore di fiducia ex art. 96, 101 c.p.p., l’avv. _____ del Foro di ______,
con studio in ____, via ______ n. __.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 408, co. 2, c.p.p., chiede di essere
informato di eventuali richieste di archiviazione.
Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 459, comma 1, c.p.p. di
opporsi all’eventuale emissione di decreto penale di condanna, nei confronti dei
responsabili dei fatti di cui in narrativa perseguibili a querela di parte.
Con osservanza.
Luogo e data
Nome cognome legale rappresentante associazione
E’ autentica
(avv. ________)
Di Fabrizio (del 03/10/2008 @ 09:42:15, in Regole, visitato 1587 volte)
Ricevo da Clochard
La recente richiesta di archiviazione delle denunce presentate sulla base
della notissima ordinanza fiorentina contro i "lavavetri" sposta sul piano del
diritto un dibattito che sino ad oggi è stato dominato dalla politica. Inutile
disquisire se il procuratore di Firenze sia tecnicamente nel giusto nella sua
richiesta di archiviazione, tanto più che la politica muscolare prospettata dal
sindaco Domenici preannuncia una ricerca con il lanternino del comma utile a
fungere da deterrente verso la temuta rioccupazione degli incroci. Tanto vale
quindi attendere il prossimo atto. E' invece utile fornire ai cittadini qualche
dato di contesto sino ad oggi trascurato.
Per chi non ami nascondersi dietro un dito, è evidente che l'attività dei
lavavetri è nella quasi totalità dei casi una forma malamente dissimulata di
mendicità. Ne condivide la funzione economica, e pone gli stessi, oggettivi,
problemi di potenziale sfruttamento e difficile inserimento nel tessuto urbano.
Ora, piaccia o no, la mendicità degli adulti è nel nostro ordinamento
perfettamente lecita. La sanzione della mendicità "semplice" è stata dichiarata
incostituzionale nel 1995. Cosa ancora più imbarazzante, e da nessuno sinora
ricordata, è che il reato di mendicità "invasiva", che la sentenza della corte
costituzionale aveva lasciato in piedi, venne cancellato dal legislatore nel
1999, senza introdurre alcuna sanzione amministrativa. Scelta incauta del
governo dell'epoca? Forse, ma comprensibilmente ciò non muta la realtà del
diritto. Il lavavetri e il mendicante possono commettere reati comuni (molestie,
minacce, e così via)? Certo. Ed è anche possibile che gli strumenti a
disposizione per la repressione di questi reati (che spesso prevedono una
querela della parte offesa) siano deboli. Esistevano, in paesi e epoche non
remoti, norme che punivano più gravemente i reati commessi da mendicanti. Pochi,
credo, ne sosterrebbero pubblicamente la reintroduzione.
Non occorre poi essere giuristi raffinati per comprendere che il potere degli
amministratori locali di proibire atti altrimenti leciti con ordinanze la cui
violazione diventa indirettamente un reato è un'arma potenzialmente insidiosa
per la libertà individuale, vista la discrezionalità insita nelle valutazioni
sottostanti. Anche qui, va mantenuto un minimo di rigore. Le richieste ai
semafori possono essere, come altre disavventure del quotidiano, fastidiose.
Anche i lavavetri (come avvocati, professori, assessori, e così via) possono
essere maleducati ed arroganti. E' anche però onesto chiedersi su quale base si
valuti l'effettiva dimensione dei fenomeni di comportamento realmente
aggressivo, al di là della generica intolleranza diffusa nella popolazione.
"Leggende metropolitane" e altri fantasmi sono moneta corrente in queste
vicende, e sarebbe interessante sentire come i lavavetri percepiscono noi
automobilisti.
L'occasionale lavaggio non richiesto può essere - anche per chi scrive - fonte
di irritazione. Ma siamo sicuri che l'interesse alla totale tranquillità del
cittadino in quella peculiare e sacra appendice che è ormai l'automobile sia
un'adeguata motivazione per la messa in moto di strumenti sanzionatori così
solleciti e severi? A questo interrogativo aggiungeremo un dubbio anche più
sgradevole. Rispettare lo "stato di diritto" nella quotidianità politica e
amministrativa impone certamente di non espandere a discrezione l'area di quanto
è suscettibile di sanzione penale. Ma presuppone anche che la messa in moto di
qualsiasi macchina sanzionatoria sia scevra da sospetti di parzialità e doppi
standard. La stretta sui lavavetri arriva invece quando quest'attività è a
Firenze in grande prevalenza svolta da Rom, verso i quali esiste un
radicatissimo pregiudizio In un paese dove, nonostante le costanti smentite
giudiziarie, continua a sopravvivere il mito dei "Rom che rubano i bambini",
ogni sospetto è lecito. Anche quello che l'ordinanza sia solo l'ennesimo caso in
cui tutta la potenza di un diritto lasciato ordinariamente "dormiente" viene
risvegliata solo per allontanare un gruppo comunque sgradito. Chi volesse
curiosare tra i fascicoli dei vari procedimenti penali che portarono alla
dichiarazione di incostituzionalità del reato di mendicità scoprirebbe che in
tutti i casi, nessuno escluso, quella norma penale altrimenti notoriamente
disapplicata era stata azionata contro Rom. E così via, in un'infinita serie di
simili vicende, italiane e non. Per la sua campagna di legalità il comune di
Firenze potrebbe in fondo trovare tra i Rom qualche valido consulente, visto che
di "tolleranza zero", a loro spese, hanno esperienza da qualche secolo.
Alessandro Simoni
professore di sistemi giuridici comparati nell'Università di Firenze
Di Fabrizio (del 03/10/2008 @ 09:19:03, in Regole, visitato 1404 volte)
Da
Romano Them
Roma, 21 settembre 2008 - Parlano italiano, mangiano italiano e tifano per le
star del calcio italiano, ma non sono italiani. Nei fatti, è difficile dire cosa
sono.
Migliaia di persone stanno vivendo in Italia senza cittadinanza o documenti
d'identità di un qualche paese. Molti erano cittadini di paesi che non esistono
più, come la Jugoslavia o l'Unione Sovietica. Ma non hanno mai ricevuto la
cittadinanza dai paesi che hanno rimpiazzato la loro nazione che non c'è più, ed
inoltre sono venuti a mancare i requisiti per diventare cittadini in Italia.
E' difficile capire quanti siano perché sopravvivono ai margini della
società, ma la Comunità di Sant’Egidio, un'organizzazione cattolica di Roma,
pone il numero tra i 10.000 e i 15.000 Sono spesso cacciati dalle autorità, che
cercano di deportarli come immigranti illegali anche se non hanno dove andare.
La vita nel limbo può essere particolarmente dura per chi è nato ed è andato
a scuola in Italia. Una volta che compiono 18 anni, per la legge diventano poco
più che immigranti illegali.
"Noi non siamo jugoslavi, non siamo italiani. Siamo come nuvole," dice Toma
Halilovic, che vive con i suoi genitori, moglie e bambini in due container in un
campo improvvisato alla periferia di Roma.
Halilovic, 26 anni, è nato nella capitale italiana da genitori jugoslavi
arrivati qua illegalmente negli anni '70. Ha frequentato la scuola dell'obbligo,
fatto amicizie con i bambini del posto e si è appassionato per la squadra di
calcio dell'AS Roma.
Quando compì 18 anni, pensava avrebbe ottenuto la cittadinanza. I figli nati
da stranieri in Italia non ottengono automaticamente la cittadinanza, ma possono
richiederla tra i 18 e i 19 anni se hanno vissuto continuativamente e legalmente
nel paese.
Halilovic dice che la sua richiesta è stata rigettata per un tecnicismo. Alla
nascita non è stato registrato come residente, perché in quel periodo non era
richiesto dalla legge.
"Mi hanno detto che sono nato in transito," dice. "Cosa significa? Questo è
il mio paese."
In alcuni casi, i genitori non registrano i figli alla nascita perché hanno
perso la cittadinanza del loro paese d'origine e non possono rinnovare i loro
permessi di residenza italiani, dice Paolo Morozzo della Rocca, professore di
legge sull'immigrazione all'Università di Urbino.
Molti dei quasi invisibili in Italia sono Zingari dall'ex Jugoslavia. La
mancanza di carte d'identità e permessi di lavoro offre loro poche opportunità
di studiare, avere un lavoro e lasciare i poveri accampamenti che ospitano molta
della popolazione di 150.000 Zingari in Italia.
Una soluzione per quelli come Halilovic è di dichiararsi ufficialmente
apolidi. Una convenzione del 1954 dell'ONU, riconosce loro uno speciale
passaporto, permesso di risiedere e lavorare in Italia, ed un rapido percorso
verso la cittadinanza.
L'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati dice che nel 2007, i governi hanno
riconosciuto 886 apolidi in Italia, 948 in Francia, 4.461 nei Paesi Bassi e
9.091 in Germania. La Francia ha approntato un ufficio governativo per
investigare sulle richieste di apolidia e trovato che impiegano di solito circa
sei mesi.
Ma in Italia c'è una situazione da comma 22: il Ministero degli Interni
richiede un permesso di residenza per riconoscere l'apolidia. Ed il permesso non
può essere ottenuto senza un passaporto valido, che gli apolidi non hanno. Il
Ministero dell'Interno non ha commentato.
L'unica alternativa è far causa al ministero in un tribunale civile, cosa che
può prendere almeno tre anni, dice Morozzo della Rocca. Nota che la maggior
parte della gente senza documenti manca del tempo e dei soldi per rivolgersi ad
un tribunale.
"L'Italia si sta comportando con disonestà nell'applicare la convenzione,"
dice.
Il Ministro degli Interni Roberto Maroni ha detto recentemente che il governo
intende garantire la cittadinanza ai bambini Zingari abbandonati nati in Italia.
Ma i gruppi umanitari dicono che la vera sfida è accellerare il processo per
dare agli apolidi i loro diritti.
Un problema è la difficoltà nel distinguere tra chi è veramente senza
cittadinanza ed i migranti clandestini che si sbarazzano dei loro documenti dopo
essere entrati in Italia, sperando di evitare il rimpatrio, dice Oliviero Forti,
capo dell'ufficio immigrazione della Caritas.
"Per qualcuno è un piano: Strappano i loro documenti e prendono vantaggio
dalla situazione," dice Forti. "Ma ci sono anche quelli nati nel nostro paese,
hanno vissuto qui ed improvvisamente si scoprono ad essere illegali."
Source: Associated Press
PS: Una storia da
Kelebek
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