\\ Mahalla : Articolo : Stampa
Atto di denuncia e querela
Di Fabrizio (del 07/10/2008 @ 21:46:36, in Regole, visitato 7796 volte)

Ricevo da Agostino Rota Martir (qui i fatti a cui si riferisce), con preghiera di fare circolare

All’Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ______
ATTO DI DENUNCIA E QUERELA

Il sottoscritto ______, nato a ____ (_____), il _______, residente in ____, via _____, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione _____, [iscritta al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni (art. 6 del D. Lgs.215/03) con il numero __] assistito e rappresentato, giusta delega in calce al presente atto, dall’avv. _______ del Foro di _______, con studio in ______, via _______ n. __, espone quanto segue:

- in occasione del raduno politico organizzato dal partito politico "Lega Nord" a Venezia in data 14.09.2008, GENTILINI Giancarlo, vicesindaco di Treviso ed esponente politico di rilievo del partito"Lega Nord", nel corso di un pubblico comizio innanzi ad una pluralità di astanti si rendeva autore di numerose affermazioni di carattere indiscutibilmente razzista;
Di seguito si dà nota di alcune delle frasi pronunciate dal Gentilini:

( L’intervento nella sua interezza è reperibile sia al
sito: http://it.youtube.com/watch?v=_WCZNQJkV3E
sia a : http://bontempelli.altervista.org/gentilini.flv)

"Io voglio la rivoluzione contro gli extracomunitari clandestini!"; "voglio la pulizia dalle strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese!"; "voglio la rivoluzione nei confronti di nomadi! Dei zingari!"; "ho distrutto due campi di nomadi e di zingari a Treviso!"; "voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli anziani!"; "voglio tolleranza a doppio zero!"; "voglio la rivoluzione contro coloro che vogliono aprire le moschee e i centri islamici!"; "no! Vadano a pregare nei deserti!"; "basta islamici! Che tornino ai loro paesi!"; "che vadano a pisciare nelle loro moschee!" (a proposito degli avventori dei locali etnici); "voglio la rivoluzione nei confronti (di coloro) che tollerano i veli e i burqua!"; "io non so chi si nasconda sotto il velo o col burqua, ci potrebbe essere uno coi coglioni o col mitra tra le gambe!"; "non voglio vedere consigliere neri, gialli, marroni, grigi, insegnare ai nostri giovani! Cosa insegnano? La civiltà del deserto? La civiltà di coloro che scappano dietro ai leoni o quelli che corrono dietro alle gazzelle per mangiarle?".

- Il contenuto delle parole pronunciate pubblicamente da Gentilini è incontestabilmente razzista e connotato in modo tale da assumere una autonoma rilevanza penale ai sensi della normativa in tema di discriminazione;
- tali affermazioni possono essere considerate come fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, come vera e propria istigazione alla commissione di atti discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e, infine, come istigazione alla violenza o ad atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Tali comportamenti sono condannati dalla Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il del 21 dicembre 1965, ratificata in Italia con legge 13 ottobre 1975, n. 654;

- la legge 13.10.1975, n. 654, così come modificata dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, punisce da un lato la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, dall’altro l’istigazione alla commissione di atti discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e, come figura di reato più grave l’istigazione alla violenza o ad atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- l’art. 3 della legge 654/75, così come sostituito dall’art. 13, l. 85/2006, prevede che:

"1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’art. 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;";


- E’ del tutto incontrovertibile che le affermazioni pubbliche del Gentilini assumano rilevanza penale ai sensi delle norme di cui sopra sotto la plurima valenza della propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, dell’istigazione alla commissione di atti discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e sotto quella, più grave ancora, dell’istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

a) La nozione di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, utilizzabile ai fini dell’applicazione delle norme contro le manifestazioni verbali di discriminazione, si riferisce alla diffusione di idee razziste che inducono, in capo ai destinatari, la formazione di un giudizio che giustifichi o incoraggi forme di odio e di discriminazione razziale;

- Si ritiene che il reato si perfezioni nel momento in cui il pensiero di matrice razzista, oltre ad essere esternato, venga "divulgato", pervenendo a conoscenza di una pluralità di altre persone. In altri termini, il reato si considera consumato a prescindere dall’effettivo "credito" riscontrato presso "l’altro", bastando bensì la mera ricezione. La propaganda razzista si può pertanto definire come reato di mera condotta, che assume cioè rilevanza penale senza necessariamente comportare una modificazione nell’ambiente esterno. In tal senso, si dà nota di quanto afferma la giurisprudenza in materia: "La condotta di diffusione di idee fondate sull’odio razziale presuppone che il "diffusore" si rivolga a molti interlocutori o comunque svolga un’opera di proselitismo e di istigazione indiretta" (Trib. Treviso, sent. 6.6.2000, n. 492);

b) La condotta tenuta da Gentilini può inoltre ben configurare un’ipotesi di reato di istigazione alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali o etnici, essendo ravvisabile nel discorso da lui pronunciato un vis istigativa alla formazione di propositi razzisti e un sotteso plauso verso atti di discriminazione fondati sulla superiorità etnica (si veda a tal proposito Trib. Verona, sent. 2.12.2004/24.2.2005, n. 2203);

- basti dire che per la sussistenza del reato in parola, non rileva che l’incitamento sia stato effettivamente accolto da coloro a cui è rivolto, essendo bensì sufficiente che questo sia potenzialmente idoneo ad influire sul pensiero altrui. D'altronde non si può non tenere conto della circostanza della carica istituzionale ricoperta da Gentilini e della credibilità che gli uditori del comizio indubbiamente riconoscono a quanto da lui affermato;

- è importante peraltro sottolineare che gli atti di discriminazione oggetto di istigazione non devono essere per forza illegittimi, al contrario quindi di quelli presi in considerazione dalla normativa civilistica. Una differenza importante tra l’ambito della tutela civile e quello della normativa penale è infatti costituta, per la prima, dal requisito della illegittimità, che deve essere propria della condotta perché sia considerata discriminatoria ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 286/98, mentre la norma penale, nel vietare l’istigazione alla commissione di atti discriminatori, comprende anche quelle condotte che ai sensi della norma civile non sarebbero vietate, ma bensì considerate legittime.

c) Infine, non si può non evidenziare come il discorso tenuto da Gentilini sia connotato da un grado di violenza tale da configurare un’autonoma imputazione per istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Affermazioni del tipo "voglio la pulizia dalle strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese!"; "voglio la rivoluzione nei confronti di nomadi! Dei zingari!"; "ho distrutto due campi di nomadi e di zingari a Treviso!"; "voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli anziani!" mostrano un’intenzione non solo ostile, ma caratterizzata da un ulteriore grado di violenza ancora più estremo.

E’ del tutto manifesto quanta violenza vi sia in chi inneggia pubblicamente alla "pulizia" nei confronti di altri esseri umani, alla "distruzione" totale delle abitazioni di Rom e Sinti o, infine, addirittura ad una vera e propria "eliminazione" di bambini. Tali parole non possono che riportare alla mente immagini inquietanti di pulizie etniche e di stermini di massa.

- Nessuna giustificazione ha peraltro la circostanza che Gentilini abbia pronunciato tali parole all’interno di una manifestazione politica giacchè si ritiene che, in un ambito "sensibile" qual è la tutela contro il razzismo, ci si debba nondimeno attenere ai principi della giurisprudenza in materia di reati di opinione, secondo i quali "il diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelato dall’art. 21 Cost., non può essere esteso fino alla giustificazione di atti o comportamenti che, pur estrinsecandosi in una esternazione delle proprie convinzioni, ledono tuttavia altri principi di rilevanza costituzionale ed i valori tutelati dall’ordinamento giuridico interno e internazionale" (Corte Cass., sez. I, sent. 28.2.2001, n. 341);
- il bene tutelato dalla normativa in tema di antidiscriminazione è la stessa dignità umana, intesa come il diritto umano fondamentale, pieno ed assoluto di ogni uomo ad essere differente per razza, etnia, religione, nazionalità, senza che tale diversità diventi ragione per alcuna diminuzione nel rispetto, nella comprensione e nella tolleranza ricevuti;
- infine: "Non è illecito avere pregiudizi in sé, nemmeno se tali pregiudizi sono di tipo razziale, etnico, nazionale o religioso. E’ illecito se, e solo se, il pregiudizio (…) si trasforma da pensiero intimo del singolo uomo a pensiero che l’uomo (singolo o in gruppo) diffonde in qualunque modo argomentando la superiorità della propria razza, etnia o nazione o compiendo o incitando a compiere atti di discriminazione per ragioni di razza, etnia, nazione, religione." (Trib. Verona, sent. 2.12.2004/24.2.2005, n. 2203).

* * * * *

Per tutti i suesposti motivi, poiché negli episodi sopra descritti paiono ravvisarsi gli estremi:

  1. del reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, di cui all’art. 3, c. 1, lett. a) legge 654/1975,
  2. del reato di istigazione alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all’art. 3, c. 1, lett. a) legge 654/1975,
  3. del reato di istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) legge 654/1975,

lo scrivente sporge formale

DENUNCIA-QUERELA

affinché si proceda nei termini di legge nei confronti del sig. GENTILINI Giancarlo e delle persone che la S.V. individuerà come autori o responsabili, anche per omissione, dei fatti, e per tutti i reati che comunque saranno ravvisati nelle fattispecie descritte, anche ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 654/1975.

Riservandosi la costituzione di parte civile in prosieguo di causa, nomina suo difensore di fiducia ex art. 96, 101 c.p.p., l’avv. _____ del Foro di ______, con studio in ____, via ______ n. __.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 408, co. 2, c.p.p., chiede di essere informato di eventuali richieste di archiviazione.

Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 459, comma 1, c.p.p. di opporsi all’eventuale emissione di decreto penale di condanna, nei confronti dei responsabili dei fatti di cui in narrativa perseguibili a querela di parte.

Con osservanza.

Luogo e data


Nome cognome legale rappresentante associazione


E’ autentica

(avv. ________)