Ricevo da Agostino Rota Martir (qui
i fatti a cui si riferisce), con preghiera di fare circolare
All’Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ______
ATTO DI DENUNCIA E QUERELA
Il sottoscritto ______, nato a ____ (_____), il _______, residente in ____, via
_____, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione _____, [iscritta al
registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della
lotta alle discriminazioni (art. 6 del D. Lgs.215/03) con il numero __]
assistito e rappresentato, giusta delega in calce al presente atto, dall’avv.
_______ del Foro di _______, con studio in ______, via _______ n. __, espone
quanto segue:
- in occasione del raduno politico organizzato dal partito politico "Lega Nord"
a Venezia in data 14.09.2008, GENTILINI Giancarlo, vicesindaco di Treviso ed
esponente politico di rilievo del partito"Lega Nord", nel corso di un pubblico
comizio innanzi ad una pluralità di astanti si rendeva autore di numerose
affermazioni di carattere indiscutibilmente razzista;
Di seguito si dà nota di alcune delle frasi pronunciate dal Gentilini:
( L’intervento nella sua interezza è reperibile sia al
sito: http://it.youtube.com/watch?v=_WCZNQJkV3E
sia a :
http://bontempelli.altervista.org/gentilini.flv)
"Io voglio la rivoluzione contro gli extracomunitari clandestini!"; "voglio la
pulizia dalle strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese!";
"voglio la rivoluzione nei confronti di nomadi! Dei zingari!"; "ho distrutto due
campi di nomadi e di zingari a Treviso!"; "voglio eliminare tutti i bambini dei
zingari che vanno a rubare dagli anziani!"; "voglio tolleranza a doppio zero!";
"voglio la rivoluzione contro coloro che vogliono aprire le moschee e i centri
islamici!"; "no! Vadano a pregare nei deserti!"; "basta islamici! Che tornino ai
loro paesi!"; "che vadano a pisciare nelle loro moschee!" (a proposito degli
avventori dei locali etnici); "voglio la rivoluzione nei confronti (di coloro)
che tollerano i veli e i burqua!"; "io non so chi si nasconda sotto il velo o
col burqua, ci potrebbe essere uno coi coglioni o col mitra tra le gambe!"; "non
voglio vedere consigliere neri, gialli, marroni, grigi, insegnare ai nostri
giovani! Cosa insegnano? La civiltà del deserto? La civiltà di coloro che
scappano dietro ai leoni o quelli che corrono dietro alle gazzelle per
mangiarle?".
- Il contenuto delle parole pronunciate pubblicamente da Gentilini è
incontestabilmente razzista e connotato in modo tale da assumere una autonoma
rilevanza penale ai sensi della normativa in tema di discriminazione;
- tali affermazioni possono essere considerate come fattispecie di propaganda di
idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, come vera e
propria istigazione alla commissione di atti discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi e, infine, come istigazione alla
violenza o ad atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi.
Tali comportamenti sono condannati dalla Convenzione internazionale
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale adottata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il del 21 dicembre 1965, ratificata
in Italia con legge 13 ottobre 1975, n. 654;
- la legge 13.10.1975, n. 654, così come modificata dalla legge 25 giugno 1993,
n. 205, punisce da un lato la propaganda di idee fondate sulla superiorità o
sull'odio razziale o etnico, dall’altro l’istigazione alla commissione di atti
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e, come
figura di reato più grave l’istigazione alla violenza o ad atti di provocazione
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- l’art. 3 della legge 654/75, così come sostituito dall’art. 13, l. 85/2006,
prevede che:
"1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini
dell’attuazione della disposizione dell’art. 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro
chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico,
ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi.
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a
commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi;";
- E’ del tutto incontrovertibile che le affermazioni pubbliche del Gentilini
assumano rilevanza penale ai sensi delle norme di cui sopra sotto la plurima
valenza della propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale
o etnico, dell’istigazione alla commissione di atti discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi e sotto quella, più grave ancora,
dell’istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
a) La nozione di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio
razziale o etnico, utilizzabile ai fini dell’applicazione delle norme contro le
manifestazioni verbali di discriminazione, si riferisce alla diffusione di idee
razziste che inducono, in capo ai destinatari, la formazione di un giudizio che
giustifichi o incoraggi forme di odio e di discriminazione razziale;
- Si ritiene che il reato si perfezioni nel momento in cui il pensiero di
matrice razzista, oltre ad essere esternato, venga "divulgato", pervenendo a
conoscenza di una pluralità di altre persone. In altri termini, il reato si
considera consumato a prescindere dall’effettivo "credito" riscontrato presso
"l’altro", bastando bensì la mera ricezione. La propaganda razzista si può
pertanto definire come reato di mera condotta, che assume cioè rilevanza penale
senza necessariamente comportare una modificazione nell’ambiente esterno. In tal
senso, si dà nota di quanto afferma la giurisprudenza in materia: "La condotta
di diffusione di idee fondate sull’odio razziale presuppone che il "diffusore"
si rivolga a molti interlocutori o comunque svolga un’opera di proselitismo e di
istigazione indiretta" (Trib. Treviso, sent. 6.6.2000, n. 492);
b) La condotta tenuta da Gentilini può inoltre ben configurare un’ipotesi di
reato di istigazione alla commissione di atti di discriminazione per motivi
razziali o etnici, essendo ravvisabile nel discorso da lui pronunciato un vis istigativa alla formazione di propositi razzisti e un sotteso plauso verso atti
di discriminazione fondati sulla superiorità etnica (si veda a tal proposito
Trib. Verona, sent. 2.12.2004/24.2.2005, n. 2203);
- basti dire che per la sussistenza del reato in parola, non rileva che
l’incitamento sia stato effettivamente accolto da coloro a cui è rivolto,
essendo bensì sufficiente che questo sia potenzialmente idoneo ad influire sul
pensiero altrui. D'altronde non si può non tenere conto della circostanza della
carica istituzionale ricoperta da Gentilini e della credibilità che gli uditori
del comizio indubbiamente riconoscono a quanto da lui affermato;
- è importante peraltro sottolineare che gli atti di discriminazione oggetto di
istigazione non devono essere per forza illegittimi, al contrario quindi di
quelli presi in considerazione dalla normativa civilistica. Una differenza
importante tra l’ambito della tutela civile e quello della normativa penale è
infatti costituta, per la prima, dal requisito della illegittimità, che deve
essere propria della condotta perché sia considerata discriminatoria ai sensi
dell’art. 43 d.lgs. 286/98, mentre la norma penale, nel vietare l’istigazione
alla commissione di atti discriminatori, comprende anche quelle condotte che ai
sensi della norma civile non sarebbero vietate, ma bensì considerate legittime.
c) Infine, non si può non evidenziare come il discorso tenuto da Gentilini sia
connotato da un grado di violenza tale da configurare un’autonoma imputazione
per istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Affermazioni del tipo "voglio la pulizia dalle strade di tutte queste etnie che
distruggono il nostro paese!"; "voglio la rivoluzione nei confronti di nomadi!
Dei zingari!"; "ho distrutto due campi di nomadi e di zingari a Treviso!";
"voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli anziani!"
mostrano un’intenzione non solo ostile, ma caratterizzata da un ulteriore grado di
violenza ancora più estremo.
E’ del tutto manifesto quanta violenza vi sia in chi inneggia pubblicamente alla
"pulizia" nei confronti di altri esseri umani, alla "distruzione" totale delle
abitazioni di Rom e Sinti o, infine, addirittura ad una vera e propria
"eliminazione" di bambini. Tali parole non possono che riportare alla mente
immagini inquietanti di pulizie etniche e di stermini di massa.
- Nessuna giustificazione ha peraltro la circostanza che Gentilini abbia
pronunciato tali parole all’interno di una manifestazione politica giacchè si
ritiene che, in un ambito "sensibile" qual è la tutela contro il razzismo, ci si
debba nondimeno attenere ai principi della giurisprudenza in materia di reati di
opinione, secondo i quali "il diritto alla libera manifestazione del pensiero,
tutelato dall’art. 21 Cost., non può essere esteso fino alla giustificazione di
atti o comportamenti che, pur estrinsecandosi in una esternazione delle proprie
convinzioni, ledono tuttavia altri principi di rilevanza costituzionale ed i
valori tutelati dall’ordinamento giuridico interno e internazionale" (Corte
Cass., sez. I, sent. 28.2.2001, n. 341);
- il bene tutelato dalla normativa in tema di antidiscriminazione è la stessa
dignità umana, intesa come il diritto umano fondamentale, pieno ed assoluto di
ogni uomo ad essere differente per razza, etnia, religione, nazionalità, senza
che tale diversità diventi ragione per alcuna diminuzione nel rispetto, nella
comprensione e nella tolleranza ricevuti;
- infine: "Non è illecito avere pregiudizi in sé, nemmeno se tali pregiudizi
sono di tipo razziale, etnico, nazionale o religioso. E’ illecito se, e solo se,
il pregiudizio (…) si trasforma da pensiero intimo del singolo uomo a pensiero
che l’uomo (singolo o in gruppo) diffonde in qualunque modo argomentando la
superiorità della propria razza, etnia o nazione o compiendo o incitando a
compiere atti di discriminazione per ragioni di razza, etnia, nazione,
religione." (Trib. Verona, sent. 2.12.2004/24.2.2005, n. 2203).
* * * * *
Per tutti i suesposti motivi, poiché negli episodi sopra descritti paiono
ravvisarsi gli estremi:
- del reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o
etnico, di cui all’art. 3, c. 1, lett. a) legge 654/1975,
- del reato di istigazione alla commissione di atti di discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all’art. 3, c. 1, lett. a) legge
654/1975,
- del reato di istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all’art.
3, c. 1, lett. b) legge 654/1975,
lo scrivente sporge formale
DENUNCIA-QUERELA
affinché si proceda nei termini di legge nei confronti del sig. GENTILINI
Giancarlo e delle persone che la S.V. individuerà come autori o responsabili,
anche per omissione, dei fatti, e per tutti i reati che comunque saranno
ravvisati nelle fattispecie descritte, anche ai sensi delle disposizioni di cui
all’art. 3 della legge 654/1975.
Riservandosi la costituzione di parte civile in prosieguo di causa, nomina suo
difensore di fiducia ex art. 96, 101 c.p.p., l’avv. _____ del Foro di ______,
con studio in ____, via ______ n. __.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 408, co. 2, c.p.p., chiede di essere
informato di eventuali richieste di archiviazione.
Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 459, comma 1, c.p.p. di
opporsi all’eventuale emissione di decreto penale di condanna, nei confronti dei
responsabili dei fatti di cui in narrativa perseguibili a querela di parte.
Con osservanza.
Luogo e data
Nome cognome legale rappresentante associazione
E’ autentica
(avv. ________)