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Nuove disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari
Una circolare del Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione sulle modifiche apportate alla disciplina. Portato a 180 giorni
il termine per ottenere il visto di ingresso in Italia.
Con una circolare del 28 ottobre 2008 il Dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle
nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi
dell’articolo 29 del Testo Unico sull’immigrazione, alla luce
delle modifiche apportate dal decreto legislativo n.160 del 3 ottobre 2008.
Le nuove disposizioni riguardano principalmente i requisiti oggettivi e
soggettivi in capo al richiedente ed ai familiari da ricongiungere, la
cui sussistenza deve essere accertata, rispettivamente, dagli Sportelli
Unici e dalle Rappresentanze italiane all’estero.
In particolare, i requisiti oggettivi in base ai
quali è possibile concedere il nulla osta al ricongiungimento familiare sono
stati così modificati:
Reddito. Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve
dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà per ogni
familiare da ricongiungere (maggiori dettagli nella circolare).
Assicurazione sanitaria. Previsto l’obbligo di stipulare - nel
caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultra
sessantacinquenni - una assicurazione sanitaria o di provvedere all’iscrizione
al servizio sanitario nazionale (maggiori dettagli nella circolare).
Le novità concernenti i requisiti soggettivi sono:
Coniuge. E’ ammessa l’istanza di ricongiungimento del
coniuge non legalmente separato purché di età non inferiore a diciotto anni.
Figli. Previsti particolari casi di ricongiungimento familiare
con figli maggiorenni in ragione del loro stato di salute.
Genitori. E’ ammessa la richiesta di ricongiungimento familiare
per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o
provenienza, ovvero per i genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri
figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e, gravi
motivi di salute.
Rapporti di famiglia e stato di salute - Documentazione probatoria.
Ove gli stati relativi alla sussistenza dei rapporti di parentela e di salute
non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni
rilasciati da competenti autorità straniere, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni anche sulla base dell’esame
del DNA.
Infine, viene portato da novanta a centottanta giorni il termine oltre il
quale lo straniero può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.
Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5,
recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare
Art. 1.
1. All’articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto
legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE
relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a
condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano
provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro
stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di
salute.»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere
documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da
competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità
riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della
predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono
al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell’esame del
DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.»;
c) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore
all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo
dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il
ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici
ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status
di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al
doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del
reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente.»;
d) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la
copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario
nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30
ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano»;
e) al comma 8 le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«centottanta giorni».