Rom e Sinti da tutto il mondo

Ma che ci fa quell'orologio?
L'ora si puo' vedere dovunque, persino sul desktop.
Semplice: non lo faccio per essere alla moda!

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L'essere straniero per me non è altro che una via diretta al concetto di identità. In altre parole, l'identità non è qualcosa che già possiedi, devi invece passare attraverso le cose per ottenerla. Le cose devono farsi dubbie prima di potersi consolidare in maniera diversa.

Wim Wenders
-

\\ Mahalla : VAI : Regole (inverti l'ordine)
Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
 
 
Di Fabrizio (del 09/02/2012 @ 09:19:39, in Regole, visitato 1379 volte)


Il giornale di Brescia Le roulottes in via Orzinuovi, a ridosso del macello comunale, dove vivono diciotto famiglie di Sinti italiani - ORE: 13:22 | VENERDÌ, 3 FEBBRAIO 2012

Iscritti e cancellati dall'anagrafe, a discrezione. Accade agli italiani della minoranza Sinti che vivono dal 2003 in via Orzinuovi. Sono loro a raccontarlo, in una lettera in cui denunciano un "presunto abuso di potere". Il documento è stato indirizzato ai ministri dell'Interno Annamaria Cancellieri, del Lavoro Elsa Fornero, della Cooperazione ed integrazione Andrea Riccardi, al prefetto di Brescia Narcisa Brassesco Pace, all'Ufficio nazionale anti-discriminazioni razziali che ha sede alla presidenza del Consiglio dei ministri e al Difensore regionale della Lombardia.

Le diciotto famiglie Sinti - per un totale di 61 persone - chiedono "una verifica delle procedure e delle modalità utilizzate dai Servizi demografici del Comune in materia di iscrizione e cancellazione anagrafica di cittadini italiani della minoranza Sinti residenti in via Orzinuovi e che venga rimosso ogni atteggiamento o procedura che possa rivestire un carattere discriminatorio nei confronti della minoranza ivi residente".

"Dal 2008, ogni volta che ci rechiamo agli sportelli dell'anagrafe del Comune, sorgono problemi per ottenere sia la residenza anagrafica di nostri congiunti di primo e secondo grado sia le certificazioni conseguenti - scrivono -. Inoltre, si ripetono episodi per cui le certificazioni vengono rilasciate solo su richiesta protocollata e, dopo il rilascio, la certificazione viene di nuovo bloccata".

Cosa significa "bloccata"? Significa che, se dopo alcuni controlli, la persona non viene trovata nel luogo di residenza, l'anagrafe blocca la certificazione per un anno. Poi, ne cancella il nome. E, con esso, la possibilità di avere una tessera sanitaria e l'assistenza pediatrica per i bambini. Ancora: "L'Amministrazione comunale ha stabilito che il 28 febbraio la struttura comunale autorizzata in cui sono residenti le famiglie Sinti verrà, senza se e senza ma, sgomberata senza dare alternative alle famiglie ivi residenti. Riteniamo - si legge nella lettera sottoscritta dalle famiglie Sinti - che il Comune ponga in essere prassi discriminatorie nei nostro confronti e che vi possono essere gli elementi per ravvedere un reato di abuso di potere da parte dell'organo amministrativo e di abuso d'ufficio da parte dei Servizi demografici".

Una lunga vicenda, quella dei Sinti di via Orzinuovi che, pur essendo residenti al civico 108, non possono abitare le casette costruite per loro con fondi regionali perché le strutture sono state destinate ad altro uso. Così, da tempo, vivono nel campo provvisorio poco distante, dove erano stati trasferiti durante i lavori. Con la spada di Damocle che continua a pendere sulla loro testa e che, entro la fine di febbraio, potrebbe "colpirli" in modo definitivo, dato l'annunciato smantellamento del campo da parte dell'Amministrazione comunale.

Che ha, come obiettivo, quello di trasferire alcuni nuclei nel campo di via Borgosatollo, dove risiedono ancora alcune famiglie Rom. Alle altre - come testimoniano in via Orzinuovi - "sono stati offerti 4500 euro per andarsene. Ma noi non ci stiamo: le nostre famiglie risiedono permanentemente nel Comune di Brescia a partire dagli Anni Settanta".

Poi, per "andare dove?". La domanda si alza forte, nei corridoi innevati e ghiacciati che separano una roulotte dall'altra. "Vogliamo vivere insieme, nella nostra piccola comunità e non dispersi in condomini, divisi ed isolati" dicono le donne Sinti che hanno incontrato alcune aderenti all'Associazione "Se non ora, quando?". La sistemazione potrebbe essere il campo di via Borgosatollo, dove nel primo dei tre lotti di case prefabbricate, peraltro, vivono già alcune famiglie Sinti. "Se si liberasse anche il secondo lotto, il problema potrebbe trovare una definitiva soluzione".

Anna Della Moretta

 
Di Fabrizio (del 27/01/2012 @ 09:29:35, in Regole, visitato 1590 volte)

Segnalazione di Stojanovic Vojislav

23-01-2012 di Antonio Guarnieri - Recluso alla C.R. di Fossombrone (PU)

Scrivo su queste pagine per raccontarvi una storia che a dir poco ha dell'incredibile. Questa storia vede la mia famiglia, più precisamente la mia consorte, protagonista.

Il giorno 10 novembre dell'anno passato, alle ore 6.00, presso la mia abitazione a Montemarciano (AN) si presentano 7 carabinieri con mandato di arresto nei confronti di mia moglie, accusata ingiustamente di aver commesso il primo di ottobre del 2009, alle ore 13.50 circa, un furto di 200.000 Euro presso l'abitazione di un'anziana signora di Terni, più precisamente di Ferentillo. Premetto che la mia consorte ha 35 anni e l'unico reato da lei commesso risale all'età di 16 anni mentre oggi è madre di quattro figli, nonché nonna di un nipotino.

Quella mattina, di fronte ai figli - tre dei quali minorenni -, i carabinieri l'hanno ammanettata e portata via dopo aver provveduto alla perquisizione, anche nella biancheria intima senza che l'operazione fosse fatta da una donna.

Venne portata in caserma dove mia moglie disperatamente cercò di respingere le accuse. In lacrime cercò di spiegare che avevano sbagliato persona, ma un carabiniere di Terni con parole ed atteggiamento intimidatorio disse "Smettila di fare la sceneggiata di Mario Merola. Visto che hai rubato 200.000 Euro pensavi di farla franca?! Io sono in piedi dalle 2.00 di mattina per venirti ad arrestare".

Dopo essere stata condotta alla CC di Pesaro è stata sottoposta al regime di isolamento in attesa d'interrogatorio.

In sede d'interrogatorio lei ha respinto ogni accusa gridando la sua innocenza. Il PM per tutta risposta le disse: "Dicono tutti così!". Dato che la mia compagna era incensurata l'avvocato chiese quantomeno gli arresti domiciliari in attesa del chiarimento. La richiesta fu rigettata nel mese di novembre dal GIP e dal PM di Terni motivandola con queste parole: "Non credo alla tua innocenza e affinché tu neghi, non si rilascia la scarcerazione", facendo un gioco psicologico che consiste nel distruggere ed annientare mentalmente una persona cercando conferme dove non ci sono.

Preciso ora che io sono detenuto dal 2005 e nell'anno 2009 ero ristretto presso la CC di Ferrara. Mantenendo lucidità mentale sono riuscito a ricordare che in tale periodo di carcerazione effettuavo due colloqui mensili: uno al primo del mese ed uno a metà mese. Ho cercato conferme per far risultare se in tale data la mia compagna mi aveva fatto visita. Ho constatato che il primo ottobre 2009, giorno del reato per cui mia moglie era accusata, era un giovedì, giorno in cui si effettuano le visite familiari; ho allora, con l'aiuto del nostro legale, richiesto alla CC di Ferrara se in tale data avevo usufruito del colloquio con la mia consorte.
La CC di Ferrara ci ha risposto che effettivamente quel giorno mia moglie si trovava lì con me dalle ore 11.30 alle ore 13.30 quindi il tempo materiale per recarsi in 20 minuti a Terni non ci poteva essere.

Martedì 13 hanno scarcerato mia moglie per cause di forza maggiore. Ora mi domando: se anziché trovare conferma che la mia compagna si trovasse al colloquio quel giorno non avessimo trovato nulla e non fossimo riusciti a dimostrare la sua innocenza, lei sarebbe ancora reclusa e sarebbe stata condannata dando per scontato che lei era la colpevole? Sono propenso a pensare che per il GIP ed il PM la sua unica colpa sia quella di essere di etnia Rom.

Questo è quanto accade in Italia. Vengono giudicate persone senza averne le prove, vengono trovati capri espiatori sui casi che non si riescono a risolvere. La giustizia ed i pregiudizi si mescolano e diventano criminogeni.

 
Di Fabrizio (del 18/01/2012 @ 09:00:27, in Regole, visitato 1478 volte)

Il campo della Barbuta (Omniroma) Corriere della Sera - «Le operazioni di raccolta delle impronte effettuate negli insediamenti romani hanno riguardato esclusivamente rom e sinti»

ROMA - Oltre 30 pagine di Memorandum il cui senso è tutto nel titolo: «Violazione della normativa nazionale, internazionale e dei diritti fondamentali dei rom e dei sinti da parte delle autorità italiane nella procedura di richiesta protezione internazionale e nella raccolta di rilievi dattiloscopici e fotografici nella città di Roma». Sotto accusa, in altre parole, è il censimento delle comunità rom avviato sul territorio capitolino. A lanciare l'allarme è l'associazione 21 luglio: «Le operazioni di raccolta delle impronte effettuate negli insediamenti romani – denuncia l'associazione – hanno riguardato esclusivamente rom e sinti al di là del loro status giuridico. Sotto la copertura fornita dalla definizione di "nomadi" – proseguono dall'associazione – sono stati interessati dalla procedura tutti e solo i componenti della comunità rom e sinti presenti nei campi».

«DIRITTI VIOLATI» – Secondo alcune testimonianze raccolte nel Memorandum, che l'associazione 21 luglio consegnerà al Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale dell'Onu, sarebbero stati schedati «anche cittadini rom con carta d'identità italiana». L'associazione evidenzia inoltre il "vuoto normativo seguito alla illegittimità dello stato di emergenza legato alle comunità rom e alla questione sicurezza». Anche per questo l'associazione chiede lo «stop delcensimento nel campo de La Barbuta»: «Il Piano nomadi del Comune è una azienda che dà lavoro a 450 persone e costa all'amministrazione 500 euro per ogni persona rom presente nei campi che sono una aberrazione tutta italiana».

Barbacche a La Barbuta (Proto)

CLASS ACTION DEI ROM – «Da martedì una task force sarà inviata nei campi rom – annunciano i responsabili dell'associazione – per verificare se altri cittadini italiani di origine rom hanno avuto lo stesso trattamento: avvieremo una azione legale con carattere risarcitorio». Mentre già dallo scorso 14 novembre, l'associazione ha avviato un'azione penale nei confronti dell'ex prefetto-commissario straordinario per l'emergenza nomadi nel Lazio, promossa da un cittadino rom italiano sottoposto alla procedura di fotosegnalamento. Il legale dell'associazione, Aurora Sordini, elenca «le violazioni contestate alle autorità»: «In primis la violazione del diritto al rispetto della vita privata e famigliare e del diritto di non discriminazione».

PIANO NOMADI E CENSIMENTO – A fronte delle 5 mila persone rom sottoposte alle procedure di identificazione, si legge nel report, al 31 luglio del 2011 sono stati 119 i permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura per motivi umanitari. «Secondo i riscontri effettuati – sostengono ancora dall'associazione 21 luglio – al termine della procedura di richiesta protezione internazionale molti rom, apolidi di fatto, non hanno potuto ottenere il permesso di soggiorno perché privi di passaporto». Durante la presentazione del Memorandum l'associazione ha inoltre chiesto alle autorità competenti «la chiusura dello sportello, ubicato nei locali della Questura di Roma, dedicato esclusivamente alla procedura di raccolta di foto e impronte che ha coinvolto la comunità rom e sinti» e la «cancellazione di tutti i dati raccolti in base alla dichiarazione dello stato di emergenza», dati «la cui raccolta non è legittimata» e che comprendono «foto con interi gruppi familiari o minori di 14 anni con i genitori».

LA REPLICA DELLA QUESTURA - Nessun database solo per i rom, l'ufficio «Nomadi» è solo «una comodità». Così Maurizio Improta, dirigente dell'Ufficio immigrazione rigetta le accuse della «21 luglio». «L'attività di prefettura e questura è stata corretta. Abbiamo anche chiuso un occhio su furto e ricettazione» Secondo Improta, però, non c'è nessuna schedatura su base etnica. «Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, o per studio, presuppone il rilascio delle impronte - ha aggiunto - e il fotosegnalamento. L'identificazione presso la scientifica indica l'altezza, tutti dati biometrici che sono previsti. Noi italiani per avere il passaporto ormai lasciamo le impronte digitali, ma non è stata fatta una banca dati a parte. Tutti i dati vanno a confluire in una banca dati centrale dei richiedenti asilo». Per Improta, quindi, le accuse della «21 luglio» sono «una lettura non corretta di quella che è stata una corretta attività di assistenza, una procedura prevista dall'Unione con la valutazione in alcuni casi di eventuali precedenti ostativi».

Simona De Santis - 16 gennaio 2012 | 19:18


Nota della redazione: Insomma: lettura corretta o no? QUI scaricate il rapporto e ve ne fate un'idea

 
Di Fabrizio (del 09/01/2012 @ 09:20:45, in Regole, visitato 1585 volte)

21luglio.com

Lunedì 16 gennaio 2012 alle ore 11.00 presso la sala della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) a Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 349, l'Associazione 21 luglio illustra i contenuti del Memorandum preparato per il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale dell'ONU dal titolo "Violazione della normativa nazionale, internazionale e dei diritti fondamentale dei rom e dei sinti da parte delle autorità italiane nella procedura di richiesta protezione internazionale e nella raccolta di rilievi dattiloscopici e fotografici nella città di Roma".

Il prefetto-commissario Giuseppe Pecoraro aveva dichiarato nel gennaio 2010: la procedura di raccolta dei rilievi dattiloscopici e fotografici che ha coinvolto le comunità rom e sinte a Roma serve a «dividere i buoni dai cattivi». Dai riscontri effettuati con un'indagine svolta dall'Associazione 21 luglio tra il dicembre 2009 e il gennaio 2012 appare invece evidente che tale procedura viola le norme nazionali e internazionali in materia di discriminazione etnica o razziale. Dalla lunga ricerca effettuata emerge il reale intento delle operazioni: una identificazione e schedatura di massa su base etnica. Al termine della presentazione verranno illustrate le azioni legali intraprese dall'Associazione 21 luglio.

Per prenotazioni alla presentazione scrivere a: stampa@21luglio.com

 
Di Fabrizio (del 19/12/2011 @ 09:49:15, in Regole, visitato 1396 volte)

15 Dicembre 2011
Spett. le Procura della Repubblica di Torino,
Egregi dott. Caselli, dott. Bornia e dott.ssa Longo,

Il Centro Europeo per i Diritti dei Rom (ERRC)1, la Federazione Romanì2 e Idea Rom Onlus (Idea Rom)3 Vi scrivono per esprimere preoccupazione per il violento attacco incendiario del campo Rom, avvenuto a Torino lo scorso 10 Dicembre.

Secondo quanto riportato all'ERRC dai nostri partner locali, centinaia di persone hanno fatto incursione nel campo informale di via Continassa e hanno dato fuoco a baracche, camper e macchine. L'attacco è stato scatenato dall'accusa di stupro rivolta a due Rom. Successivamente la presunta vittima ha dichiarato di non essere stata violentata. L'intero campo è andato distrutto inclusi le case e i beni di proprietà di 46 Rom che vivevano li. Testimoni dicono che alcuni manifesti affissi prima dell'attacco incitavano i residenti a 'ripulire' l'area dai Rom. Mass media e testimoni confermano che un pubblico ufficiale, il presidente della V circoscrizione era presente alla manifestazione che ha preceduto la violenza4.

L'ERRC, la Federazione Romanì e Idea Rom chiedono alle forze dell'ordine e alla Procura della Repubblica di Torino di investigare immediatamente ed imparzialmente e di considerare la connotazione razziale dell'atto.

Le vittime dell'attacco sono membri della minoranza Rom e date le circostanze è possibile che si sia trattato di un atto di matrice razzista o di un crimine d'odio. Dunque, l'indagine dell'incidente e il perseguimento dei colpevoli riguarda la protezione dei diritti umani, sia degli individui che della comunità Rom. L'investigazione e la risoluzione del caso renderà giustizia alle vittime sulla base di quanto stabilito dall'articolo 13 della Convezione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
Fondamentali secondo cui ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti dalla Convenzione (inclusi il diritto alla libertà e alla sicurezza e il divieto di tortura) sono stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale.

Data l'importanza dell'incidente di cui sopra, le organizzazioni firmatarie della presente lettera, in accordo con la legge italiana per l'accesso agli atti amministrativi5, chiedono gentilmente ai Vostri uffici di provvedere per iscritto le seguenti informazioni:

  • E' stata aperta un'indagine per tale incidente e quali misure investigative sono state adottate dal Vostro ufficio al fine di identificare i colpevoli?
  • Quali misure saranno prese dai Vostri uffici per accertare le responsabilità e dare piena
    protezione alle vittime?
  • Oltre le due persone identificate subito dopo l'attacco, sono stati individuati altri individui
    sospetti che hanno organizzato o partecipato all'incidente?
  •  Qualcuno è stato accusato per questo incidente e quali accuse sono mosse contro di loro?

Rimaniamo in attesa di una Vostra risposta e Vi ringraziamo per gli sforzi compiuti nel condurre una giusta e rapida indagine del caso.

Distinti saluti,

Dezideriu Gergely  Direttore esecutivo European Roma Rights Centre
Nazzareno Guarnieri Rappresentante Legale Federazione Romanì
Snezana Vuletic Rappresentante Legale Idea Rom Onlus


1 Il Centro Europeo per I Diritti dei Rom (ERRC) è un'organizzazione giuridica internazionale di interesse pubblico impegnata in una serie di attività volte a combattere il razzismo contro Rom e Sinti e l'abuso dei diritti umani attraverso contenziosi strategici nell'ambito del diritto, ricerca e sviluppo di politiche, advocacy e formazione di attivisti Rom e Sinti.

2 La Federazione Romanì è una federazione nazionale formata da 18 organizzazioni Rom e da attivisti e singoli aderenti di tutta Italia. La mission della Federazione è l'auto-determinazione della popolazione Romanì attraverso la promozione di una rappresentatività qualificata delle comunità Rom

3 Idea Rom Onlus è una ONG formata da donne Rom basata a Torino. Essa promuove la diretta rappresentanza dei Rom ed è membro della Federazione Romanì.

4 Vedere: http://www3.lastampa.it/torino/sezioni/cronaca/articolo/lstp/434502/

5 Il diritto all'accesso agli atti amministrativi nella l. 241/1990 e nel DPR184/2006

 
Di Fabrizio (del 02/12/2011 @ 09:41:57, in Regole, visitato 1667 volte)

Segnalazione di Elvis Asti. Mi immagino le facce nella redazione 8 - ) ma già godo a leggere i commenti. Ricordate che è lo stesso "giornale" che da spazio a queste notizie...

Furono sgomberati da Maroni Ora i rom chiedono i danni
Milano, caos nelle baraccopoli. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, centinaia di nomadi sono pronti ad azioni legali

I rom sono pronti a chiedere i danni per gli sgomberi e le espulsioni subite all'interno dei campi regolari negli ultimi tre anni. È il primo effetto collaterale della sentenza del consiglio di Stato che ha azzerato il piano nomadi dell'ex ministro Maroni: i giudici hanno dichiarato «illegittimi» gli atti firmati dal prefetto Gian Valerio Lombardi in qualità di commissario e demolito il concetto stesso di emergenza. «La presenza di seimila rom a Milano non giustificava norme straordinarie».

A cascata, diventa carta straccia anche il regolamento approvato in era-Moratti per garantire la sicurezza delle aree attrezzate. Il principio messo nero su bianco: fuori dai campi chi ha precedenti, chi delinque, chi ospita amici e parenti fuori dagli orari dell'area attrezzata. Decine di nomadi - seguendo alla lettera le nuove norme - sono stati cacciati dagli insediamenti per mettere in pratica l'agognato «alleggerimento dei campi». il verbo del consiglio di Stato, però, sbianchetta tutto. «Chi ha subito un danno ora potrà rivalersi verso le istituzioni» dice Alberto Guariso, uno degli avvocati che ha seguito la battaglia giudiziaria contro il piano Maroni. «Se il regolamento è un atto illegittimo, perché bastavano le norme ordinarie, è giusto chiedere un risarcimento per gli allontanamenti».

Al Tar, ad esempio, è ancora pendente il ricorso di quattro rom italiani di via Idro espulsi dal campo perché avevano subito condanne penali in un periodo antecedente all'entrata in vigore del regolamento (oggi polverizzato). Chiosa Guariso: «A questo punto credo che vinceranno la causa, come tutti quelli che si faranno avanti nella stessa situazione». Diverso il caso degli sgomberi dei campi irregolari, resi possibili anche dalla legislazione ordinaria e perciò a prova di ricorso. E le case Aler? Le cascine nel Pavese acquistate con il sostegno economico del Comune? I rimpatri profumatamente pagati? Quelli, ironia della sorte, non si toccano. «I vantaggi sono acquisiti» sottolinea Guariso, «servirà piuttosto un riassestamento di competenze da parte delle istituzioni per correggere la catena di comando». Il piano nomadi, oltre alla messa in sicurezza dei campi e alle telecamere, promuoveva anche l'integrazione abitativa dei rom. «La sentenza è un atto politico gravissimo» dice l'assessore provinciale Stefano Bolognini. «Per risolvere le situazioni di degrado dei campi rom servivano poteri straordinari.

Il piano Maroni seguiva il buon senso, i numeri lo dimostrano». Le presenze sono scese fino a quota 1.200, le quattro aree infernali del Triboniano sono state chiuse. Di «sentenza politica» parla anche Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza. «I giudici confondono il loro ruolo con quello dei politici. È una sentenza in perfetta armonia con l'orientamento della giunta Pisapia, che ha allentato i controlli nei campi tollerando anche quelli abusivi». L'ultimo cambio di rotta è arrivato ieri nella baraccopoli illegale di via Bonfadini, un campo satellite di quello autorizzato: lo sgombero dei cento occupanti, previsto per ieri mattina, è stato rinviato al 12 dicembre. «Hanno rifiutato la sistemazioni dei nostri servizi sociali» dice l'assessore Marco Granelli. «Queste settimane serviranno loro per trovare una soluzione».

di Massimo Costa - 23/11/2011

 
Di Fabrizio (del 01/12/2011 @ 09:14:54, in Regole, visitato 1371 volte)

 Amnesty.it

"Ogni volta che mi sgomberavano dai campi ero molto dispiaciuto... perché non pensavo che era un campo, pensavo che era la mia casa. Era il mio posto che adoravo, dove arrivavo la sera e mi mettevo al caldo... nella casa, nella baracca".

Marius ha 16 anni. È arrivato in Italia oltre un anno fa ed è stato sgomberato già otto volte. Il suo sogno era di "andare avanti", di lavorare, di "essere un ragazzo molto, molto bravo". Ma per lui non è facile.

Nemmeno per Giuseppe, italiano di etnia rom che ha vissuto per oltre 20 anni in un campo autorizzato a via Idro, è semplice. È venuto sapere che le autorità di Milano vogliono ridurre il numero di abitanti del campo e trasformarlo in un "campo di transito". Né lui né la sua famiglia sono stati consultati su questo piano e temono di dover andar via senza un'alternativa adeguata.

Da un po' di tempo si sente sempre più indesiderato nella sua città natale, Milano.

In questa città, le autorità da decenni attuano politiche che sembrano considerare i campi l'unica soluzione abitativa per le persone rom, disinteressandosi inoltre del fatto che queste persone vivano in container sovraffollati, con sistemi fognari vecchi e infestati dai topi. Ma negli ultimi anni, la loro situazione è addirittura peggiorata.

L'"emergenza nomadi", dichiarata dal governo italiano nel 2008, ha permesso alle autorità di Milano di sgomberare forzatamente dai campi non autorizzati tantissime famiglie. Le conseguenze sono state devastanti, soprattutto per centinaia di bambine e bambini rom, la cui frequenza scolastica è stata interrotta.

Anche i campi autorizzati sono stati presi di mira. Una nuova normativa fortemente discriminatoria ha permesso di programmare la chiusura di quasi tutti i campi autorizzati in cui risiedono i rom, anche per consentire l'esecuzione di progetti connessi all'Expo, che si terrà a Milano nel 2015. I progetti infrastrutturali per questo evento internazionale hanno già portato alla chiusura di due campi autorizzati.

Per Amnesty International, dichiarare uno stato di emergenza su basi infondate nei confronti di una minoranza etnica e mantenerlo per tre anni e mezzo è stato uno scandalo!

L'"emergenza nomadi", illegale e discriminatoria in base al diritto internazionale, non avrebbe dovuto mai essere dichiarata. E adesso che anche il Consiglio di stato, il più alto organo amministrativo del nostro paese, ha dichiarato la sua illegittimità, occorre un'inversione di rotta!

Il governo Monti deve porre i diritti umani in cima alla sua agenda, fornendo rimedi alle persone colpite da sgomberi forzati e da altre violazioni dei diritti umani.

Le nuove autorità di Milano devono immediatamente fermare tutti gli sgomberi forzati, mettere a disposizione di tutte le persone sgomberate che non sono in grado di provvedere a se stesse ripari di emergenza, sospendere e rivedere i piani per la chiusura dei campi autorizzati e assicurare che rispettino in pieno gli standard internazionali sui diritti umani.

È il momento di un cambiamento reale per le donne, i bambini e gli uomini rom di Milano!

clicca sull'immagine per scaricare il rapporto

 
Di Fabrizio (del 25/11/2011 @ 09:01:33, in Regole, visitato 2511 volte)

E' passata un settimana da quando il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il Piano Emergenza Nomadi. Accanto alla giusta soddisfazione di quanti in questi anni l'hanno contrastato perché antidemocratico ed incostituzionale, registro reazioni diverse e contrastanti su quello che potrà succedere da ora in avanti.

VEDIAMO DI CAPIRE COSA POTRA' SUCCEDERE

La destra più becera  (e non è una novità) ha immediatamente coniugato la notizia con un attacco alla sinistra. Se questi sono i loro ragionamenti, non posso che essere felice, perché se leggete la risposta che ho lasciato loro, questi dopo due anni non hanno ancora capito di cosa scrivono, o peggio mentono sapendo di mentire.

Ma...  la sinistra cosa dice? Se scorro quest'articolo del Corriere, al solito dice tutto ed il suo esatto contrario. Leggendo tutto, sono presenti anche le altre reazioni: da quella del duo Salvini-De Corato a quella di segno opposto della Consulta Rom milanese. Ma la parte più interessante è nel titolo: il rischio è che non ci siano più soldi per gli sgomberi! (povero Granelli...) Solo alla fine dell'articolo, il grande giornale nazionale, in un sussulto di obiettività, fa presente che parimenti mancheranno anche i fondi per quei Sinti e Rom che avevano scelto un percorso di superamento del campo. Insomma: la logica desolante è che per l'informazione il Rom è "notiziabile" se sgomberato, ma se volesse autosgomberarsi non lo è più tanto.

E' o non è un'emergenza anche quella?

Il concetto rispunta (apparentemente simile) in un polemico articolo di Tempi (rivista che mi risulta vicina a CL). La tesi è che i fondi stanziati sarebbero serviti ANCHE a migliorare le condizioni di vita di chi abita nei campi nomadi. MI PERMETTO UNA CONSTATAZIONE: nei due anni in cui è rimasto in vigore il Piano Emergenza Nomadi, la situazione è rimasta grossomodo lo stessa. E MI PERMETTO UN DUBBIO (da quel malfidente che sono): non sarà che la vera preoccupazione sia il taglio dei finanziamenti al solito privato sociale, piuttosto che le condizioni di vita dei poveri Rom e Sinti?

Il dubbio mi nasce da un comunicato dell'AIZO, storica associazione di "tutela" dei Rom e dei Sinti, che aveva appena ottenuto un cospicuo finanziamento dal comune di Torino per la gestione di alcuni campi cittadini. Ora che il Consiglio di Stato si è espresso, c'è il timore che anche quei finanziamenti siano a rischio, così leggo su quel comunicato: "Dopo tanto lavoro, ora, con questa sentenza, si rischia di tornare indietro di 20 anni, con il sorgere di campi abusivi in ogni angolo delle periferie, dove sporcizia e degrado regnano sovrani" che, guardacaso, è esattamente la tesi espressa dal nostro ex sceriffo De Corato.


In realtà, il discorso è + complesso ed inizia un paio di anni fa. Una famiglia allargata intende sfruttare il Piano Maroni (13 milioni di euro a disposizione x Milano). Alcuni di loro hanno qui in città un contratto di lavoro a tempo indeterminato, quindi possono aprire un mutuo x acquistare una cascina diroccata in Lomellina. Nel loro campo vivono su un terreno di proprietà comunale da circa 20 anni, ed in questo tempo hanno speso i loro soldi per costruirsi un riparo che sia più decente della roulotte con cui arrivarono. La cascina è da ristrutturare, le loro abitazioni + che dignitose, e lasciarle sarebbe una perdita secca. Sino qua, i soldi arrivano tutti da loro. Quindi approfittano del Piano Maroni, gestito dalla maggioranza Moratti-De Corato (non da Pisapia), per farsi finanziare la ristrutturazione e rendere la cascina abitabile (attualmente non ne avrebbe i requisiti). I soldi sono gli 8.000 euro a 40 Rom (non 40 famiglie!), promessi sempre dal duo Moratti-De Corato, verranno sbloccati solo con l'avvento di Pisapia (che tecnicamente, si limita a mantenere un impegno assunto dalla giunta precedente). La partita di giro prevista dal piano prevede che il comune affidi i soldi al gestore del campo (Casa della Carità) che li investe in cambio della presentazione del piano di spesa.
Nel frattempo, i lavori di ristrutturazione sono partiti solo quest'anno, e le famiglie sono tuttora al campo.
Giudicate voi

 
Di Fabrizio (del 21/11/2011 @ 09:52:36, in Regole, visitato 2291 volte)

CS113:18/11/2011
Amnesty International ha chiesto alle autorità italiane di porre fine alle misure discriminatorie contro le persone rom dopo che il più alto organo giurisdizionale amministrativo del paese ha dichiarato illegittimi i decreti relativi all'"emergenza nomadi".

Il Consiglio di stato ha decretato la fine dell'"emergenza nomadi", che ha esposto le comunità rom a gravi violazioni dei diritti umani da quando è stata introdotta tre anni fa.

"Porre fine all'emergenza nomadi" è un passo nella giusta direzione, questa era illegittima e non sarebbe dovuta mai essere stata dichiarata" - ha affermato Nicola Duckworth, direttrice del Programma Europa e Asia centrale di Amnesty International

"Il governo italiano ha ora la responsabilità di fornire rimedi effettivi a tutte le famiglie rom che hanno subito sgomberi forzati e altre gravi violazioni dei diritti umani durante 'l'emergenza nomadi"'.

Nel maggio 2008, il governo italiano dichiarò uno stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nelle regioni di Lombardia, Campania e Lazio.

Questo per affrontare, presumibilmente, "una situazione di grave allarme sociale, con possibili ripercussioni per la popolazione locale in termini di ordine pubblico e sicurezza".

L'emergenza è stata successivamente estesa alle regioni di Piemonte e Veneto.

Sulla base dell'"emergenza nomadi", ai prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate è stato conferito il potere di agire in deroga alla legislazione che protegge i diritti umani e gli sgomberi forzati delle comunità rom sono stati molto frequenti ed eseguiti con sempre maggiore impunità.

"L''emergenza nomadi' ha esposto migliaia di rom a violazioni dei diritti umani e ha aggravato la discriminazione nei loro confronti" - ha aggiunto Duckworth.

"Il nuovo governo italiano deve porre fine a politiche e pratiche discriminatorie che colpiscono persone rom da anni. Questa di sicuro non è la fine della storia, ma può essere un nuovo inizio".

FINE DEL COMUNICATO Roma, 18 novembre 2011

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Segnalazione di Stojanovic Vojislav

IMMIGRAZIONE. biz Sentenza n. 6050 del 16 novembre 2011 Consiglio di Stato
Stato di emergenza dichiarato nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania in relazione agli insediamenti di comunità nomadi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sui seguenti ricorsi in appello:
1) nr. 6400 del 2009, proposto dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, dal MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, dal DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dalle PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO DI ROMA, MILANO E NAPOLI, in persona dei rispettivi Prefetti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro

EUROPEAN ROMA RIGHTS CENTRE FOUNDATION (ERRC), in persona del legale rappresentante pro tempore, e i signori ***** e *****, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori *****, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandra Mari e Nicolò Paoletti, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via B. Tortolini, 34,

nei confronti di

- COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Ludovico Patriarca, domiciliato presso l'Avvocatura Municipale in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
- PROVINCIA DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Sieni, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via IV Novembre, 119/A;
- REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;
- COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

2) nr. 6859 del 2009, proposto dal COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Ludovico Patriarca e Andrea Magnanelli, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via del Tempio di Giove, 21,

contro

EUROPEAN ROMA RIGHTS CENTRE FOUNDATION (ERRC), in persona del legale rappresentante pro tempore, e i signori ***** e *****, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori *****, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandra Mari e Nicolò Paoletti, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via B. Tortolini, 34,

nei confronti di

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO DI ROMA, MILANO E NAPOLI, in persona dei rispettivi Prefetti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- REGIONI LAZIO, LOMBARDIA e CAMPANIA, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, non costituite;
- PROVINCE DI NAPOLI, ROMA e MILANO, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, non costituite;
- COMUNI DI MILANO e NAPOLI, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, non costituiti;
- CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

entrambi per la riforma,

previa sospensione,

della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, nr. 6352/2009, decisa il 24 giugno 2009 e depositata il 1 luglio 2009.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati European Roma Rights Centre Foundation (ERRC) e signori ***** e ***** (in entrambi i giudizi), del Comune di Roma (nel giudizio nr. 6400 del 2009), della Provincia di Roma (nel giudizio nr. 6400 del 2009) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Dipartimento della Protezione Civile e delle Prefetture di Roma, Milano e Napoli (nel giudizio nr. 6859 del 2009);

Visto l'appello incidentale proposto dagli appellati indicati in epigrafe nel giudizio nr. 6400 del 2009;

Viste le memorie prodotte dalle Amministrazioni statali appellanti (in date 20 agosto 2009 e 24 ottobre 2011), dal Comune di Roma (in data 27 luglio 2009) e dagli appellati (in data 25 agosto 2009) a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza di questa Sezione nr. 4233 del 25 agosto 2009, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2011, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l'avv. Mari per le parti appellate e appellanti incidentali, l'avv. Patriarca per il Comune di Roma e gli avvocati dello Stato Amedeo Elefante e Fabrizio Fedeli per le Amministrazioni statali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I – La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Protezione Civile e gli Uffici Territoriali del Governo di Milano, Roma e Napoli hanno impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell'esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, accogliendo parzialmente il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla European Roma Rights Centre Foundation (ERRC) e dai signori ***** e ***** (anche nella qualità di genitori e legali rappresentanti dei figli minori), ha annullato in parte le tre ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, dettanti disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania in relazione agli insediamenti di comunità nomadi, nonché alcune disposizioni dei consequenziali Regolamenti adottati dai Commissari delegati per le Regioni Lombardia e Lazio.

Più specificamente, l'appello si concentra sull'annullamento delle richiamate disposizioni regolamentari ed è fondato sui seguenti motivi:

1) insufficienza della motivazione; erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per assoluta genericità; violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (in relazione alla reiezione dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione in ordine alle censure mosse coi motivi aggiunti avverso le suindicate disposizioni regolamentari);

2) illegittimità della sentenza del T.A.R. del Lazio per erronea applicazione dell'art. 16 della Costituzione a situazioni che non rientrano nella sfera di tutela riconosciuta dalla norma (in relazione all'accoglimento delle doglianze con cui i ricorrenti assumevano la lesione di diritti costituzionalmente garantiti per opera delle medesime disposizioni regolamentari);

3) in subordine, illegittimità della sentenza del T.A.R. del Lazio per violazione dell'art. 16 della Costituzione (dovendo comunque ritenersi compatibili con detta disposizione le eventuali limitazioni rivenienti dalle censurate disposizioni regolamentari);

4) violazione dell'art. 8 della CEDU (essendo comunque le ridette limitazioni giustificate anche in base a tale norma);

5) illegittimità della sentenza del T.A.R. del Lazio per violazione del diritto al lavoro garantito dalla Costituzione (stante l'erroneità delle statuizioni con le quali il primo giudice ha reputato che alcune delle disposizioni regolamentari contrastassero con tale diritto fondamentale).

Si sono costituiti il Comune di Roma e la Provincia di Roma, il primo aderendo articolatamente all'appello dell'Amministrazione statale e la seconda invece opponendovisi.

Si sono altresì costituiti i ricorrenti in primo grado i quali, oltre ad opporsi con diffuse argomentazioni all'accoglimento dell'appello, hanno altresì impugnato in via incidentale la medesima sentenza del T.A.R. capitolino, nella parte in cui sono state respinte le più generali doglianze con le quali essi avevano chiesto l'integrale annullamento, oltre che delle già richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei già richiamati Regolamenti, anche del retrostante decreto del Presidente del Consiglio del 21 maggio 2008, dichiarativo dello stato d'emergenza de quo, nonché di numerosi ulteriori atti consequenziali.

Detta impugnazione incidentale è affidata ai seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, nr. 225; insufficienza e contraddittorietà della motivazione (in relazione all'assenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza);

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge nr. 225 del 1992 e del principio generale del divieto di ogni forma di discriminazione razziale; insufficienza e ontraddittorietà della motivazione (in relazione alla natura discriminatoria dei provvedimenti impugnati);

3) illegittimità derivata degli altri atti impugnati.

Alla camera di consiglio del 25 agosto 2009, la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.

Le parti hanno affidato a successive memorie l'ulteriore sviluppo delle proprie tesi, e in particolare le Amministrazioni appellanti hanno da ultimo eccepito l'improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, stante la mancata impugnazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (datati 31 dicembre 2010 e 31 dicembre 2011) di proroga dello stato di emergenza per cui è causa.

All'udienza del 4 novembre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

II – L'epigrafata sentenza del T.A.R. del Lazio è oggetto anche di un secondo appello, proposto dal Comune di Roma con richiesta di sospensiva e articolato sulla base dei seguenti motivi:

1) inammissibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti per difetto di interesse ad agire in capo ai ricorrenti; inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere; erroneità della decisione; violazione di legge; mancanza e/o insufficienza di motivazione (in relazione alla reiezione delle preliminari eccezioni di inammissibilità articolate sulla base della carenza di legittimazione in capo alla ERRC ed all'insussistenza di lesione attuale in capo agli altri ricorrenti da parte degli atti impugnati);

2) carenza e insufficienza della motivazione; erroneità della decisione; violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione di legge (in relazione all'integrazione da parte del T.A.R. delle doglianze formulate dai ricorrenti avverso le disposizioni regolamentari censurate, le quali erano del tutto sommarie e generiche, e quindi inammissibili);

3) violazione di legge; errata e falsa applicazione dell'art. 16 della Costituzione; mancanza, carenza e contraddittorietà della motivazione (in relazione alla parte della sentenza impugnata con la quale talune disposizioni regolamentari sono state ritenute contrastanti con la libertà di circolazione costituzionalmente garantita);

4) violazione di legge; errata e falsa applicazione dei principi in materia di diritto al lavoro e di libertà della scelta del lavoro; mancanza, carenza e contraddittorietà della motivazione (in relazione alla parte della sentenza impugnata con la quale talune disposizioni regolamentari sono state ritenute contrastanti col diritto al lavoro costituzionalmente garantito);

5) violazione di legge; errata e falsa applicazione dei principi in materia di libertà personale e delle norme a tutela dei minori; errata e falsa applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (in relazione alla parte della sentenza impugnata con la quale sono state ritenute illegittime le ordinanze presidenziali del 30 maggio 2008 nella parte in cui consentivano di procedere a identificazione delle persone, anche minori di età, attraverso rilievi segnaletici).

In tale giudizio, si sono costituite le Amministrazioni statali firmatarie del primo appello, al fine di aderire all'appello del Comune di Roma e di chiederne l'accoglimento.

Alla camera di consiglio del 13 ottobre 2009, anche in considerazione dell'ordinanza cautelare già adottata in altro giudizio, l'esame della domanda incidentale di sospensiva è stato differito sull'accordo delle parti, per essere abbinato alla trattazione del merito.

All'udienza del 4 novembre 2011, anche questa causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, emesso ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, nr. 225, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania in relazione all'esistenza di comunità nomadi nei rispettivi territori.

Con tre ordinanze presidenziali adottate in data 30 maggio 2008 (nn. 3676, 3677 e 3678) sono state dettate disposizioni urgenti per fronteggiare la suindicata emergenza, con contestuale nomina di altrettanti Commissari Straordinari all'uopo delegati.

Gli atti appena citati sono stati impugnati in sede giurisdizionale dalla European Roma Rights Centre Foundation (ERRC) e dai signori Herkules Sulejmanovic e Azra Ramovic (anche nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori), unitamente agli atti presupposti e connessi nonché a quelli consequenziali, segnatamente le “Linee guida” per l'attuazione delle ordinanze presidenziali emanate dal Ministero dell'Interno e i Regolamenti adottati dai Commissari delegati nelle Regioni Lombardia e Lazio per la gestione delle aree destinate ai nomadi e dei relativi “villaggi attrezzati”.

Il T.A.R. del Lazio, investito del ricorso e dei motivi aggiunti proposti avverso gli atti suindicati, li ha accolti solo in parte, e in particolare:

- ha annullato le ordinanze presidenziali del 30 maggio 2008, nella parte in cui era prevista e autorizzata l'identificazione di tutte le persone presenti nei campi nomadi, indipendentemente dall'età e dalla condizione personale, attraverso “rilievi segnaletici”;

- ha annullato talune specifiche disposizioni dei Regolamenti impugnati, siccome contrastanti con la libertà di circolazione garantita dall'art. 16 dalla Costituzione ovvero col diritto al lavoro anch'esso costituzionalmente garantito;

- ha respinto, invece, le più generali censure formulate avverso il decreto dichiarativo dello stato di emergenza e avverso gli altri atti consequenziali.

La sentenza contenente le statuizioni testé richiamate è oggi impugnata per un verso dalle Amministrazioni statali e dal Comune di Roma, per la parte in cui sono state accolte le doglianze degli originari ricorrenti, sia da questi ultimi, con appello incidentale, per la parte relativa alla reiezione delle ulteriori censure formulate in primo grado.

2. Tutto ciò premesso, va in via del tutto preliminare disposta la riunione degli appelli in epigrafe ai sensi dell'art. 96 cod. proc. amm., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza.

3. Ancora preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità del ricorso originario, per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalle Amministrazioni statali appellanti con la memoria conclusionale del 24 ottobre 2011.

Si assume, in estrema sintesi, che gli originari istanti non potrebbero più ricavare alcuna utilità dall'eventuale accoglimento delle loro doglianze, non avendo provveduto a impugnare tempestivamente i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2009 e del 31 dicembre 2010, con i quali lo stato di emergenza per cui è causa è stato prorogato rispettivamente per gli anni 2010 e 2011; ciò sulla base di pregressa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, essendosi altrove affermato che la proroga dello stato di emergenza non è atto meramente confermativo dell'originario decreto adottato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, nr. 225, ma segue a nuova valutazione circa il permanere delle condizioni di fatto che determinarono l'iniziale declaratoria dell'emergenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2011, nr. 654).

L'eccezione, pur abilmente proposta, non può essere accolta.

In primo luogo, come replicato in sede di discussione orale dalla difesa degli appellanti incidentali, allo stato non può escludersi, ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., il possibile residuare in capo agli originari ricorrenti di un interesse di tipo risarcitorio (e ciò, si aggiunge, vale non soltanto in relazione alla posizione dei signori Sulejmanovic e Ramovic, ma anche nei confronti della ERRC, stante quanto appresso si dirà in ordine alla sua piena legittimazione a rappresentare l'interesse “collettivo” della comunità Rom).

In secondo luogo, alla luce dell'evidente coinvolgimento nella presente controversia di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e dall'ordinamento internazionale, al Collegio appare evidente la sussistenza di un rilevante interesse morale degli istanti alla definizione di essa nel merito: interesse al quale è suscettibile di ricondursi un'utilità non meramente astratta, stanti le evidenti ricadute che un eventuale accoglimento delle loro doglianze potrebbe avere sulle future scelte dell'Amministrazione (in primis, e ad esempio, in sede di eventuale ulteriore proroga dello stato di emergenza per cui è causa).

Infine, e con specifico riguardo alla giurisprudenza richiamata dalle Amministrazioni appellanti, la Sezione è dell'avviso che il carattere autonomo o meramente confermativo di un atto rispetto a quelli antecedenti non possa essere affermato in termini astratti, ma vada verificato in concreto sulla scorta della sua motivazione e dell'istruttoria che lo ha preceduto.

Nel caso di specie, da una piana lettura dei menzionati decreti del 31 dicembre 2009 e del 31 dicembre 2010 (depositati in atti dalla difesa erariale), emerge con evidenza che in essi non è contenuta alcuna valutazione riportata all'attualità in ordine all'eventuale perdurare della situazione di fatto addotta a base dell'emergenza dichiarata nell'originario decreto presidenziale del 21 maggio 2008, ma sono unicamente ripercorsi gli interventi posti in essere – e non ancora conclusi – per superare le varie “fasi” dell'emergenza medesima; in altri termini, è chiarissimo che la proroga è motivata in modo pressoché esclusivo con la necessità di portare a compimento le iniziative adottate dai Commissari delegati, piuttosto che con un verificato permanere di situazioni di fatto emergenziali.

Di conseguenza appare tutt'altro che pacifico l'assunto della difesa erariale, basato sul presupposto che un ipotetico annullamento dell'originario decreto del 21 maggio 2008 non produrrebbe effetti caducanti sui precitati decreti di proroga (ma la questione, come meglio appresso si dirà, esula dal perimetro del presente giudizio).

4. Venendo all'esame degli appelli, in ordine logico va prioritariamente esaminato il primo motivo di impugnazione articolato dal Comune di Roma, con il quale sono riproposte le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti, per difetto di legittimazione e di interesse.

Sul punto, il primo giudice ha respinto l'eccezione ritenendo di poter prescindere dalla questione della sussistenza o meno della legittimazione ad causam della ERRC, in quanto gli ulteriori ricorrenti, signori ***** e *****, risultano prima facie legittimati in quanto appartenenti alla comunità Rom e residenti nel campo nomadi di Roma (e, quindi, direttamente destinatari degli atti impugnati).

L'Amministrazione comunale reitera le eccezioni, lamentandone anche in parte il mancato esame in prime cure, sulla base di un duplice ordine di rilievi:

a) la ERRC non avrebbe fornito alcuna prova della propria legittimazione e/o del proprio interesse all'impugnazione;

b) non sussisterebbe alcun interesse dei ricorrenti privati a impugnare gli atti oggetto di censura, trattandosi di atti di portata generale e quindi non immediatamente lesivi (ciò vale, in particolare, per le disposizioni regolamentari annullate dal T.A.R., che secondo i comuni principi potrebbero essere impugnate solo “mediatamente” in una con gli specifici provvedimenti applicativi di esse).

Il motivo è infondato.

4.1. Con riguardo alla questione della legittimazione processuale della European Roma Rights Centre Foundation (ERRC), va premesso che trattasi di associazione costituita in base al diritto ungherese avente quale oggetto sociale – fra l'altro – la tutela della comunità Rom e delle persone a questa appartenenti, anche sul piano internazionale, contro ogni forma di discriminazione.

Trattasi dunque di ente deputato alla tutela di un interesse collettivo specificamente riferito a un gruppo ben individuato e delimitato (la comunità Rom), di modo che possono richiamarsi le conclusioni raggiunte da dottrina e giurisprudenza in tema di tutela processuale di tali interessi.

Si assume, in particolare, che gli interessi “collettivi” si differenziano dagli interessi “diffusi” in quanto, pur avendo in comune con questi ultimi il carattere superindividuale, sono riferibili non alla generalità dei consociati, ma a un gruppo stabile e non occasionale; di conseguenza, si tratta di veri e propri interessi legittimi tutelabili in sede giurisdizionale (anche mediante azione risarcitoria) in presenza di determinati presupposti.

Per quanto concerne la titolarità dei predetti interessi, questa spetta ad enti esponenziali capaci di agire, che si distinguono tanto dalla collettività di riferimento quanto dai loro singoli associati, con l'ovvia conseguenza che a tali enti spetta, di regola, anche la correlativa legittimazione processuale (laddove questa, in relazione agli interessi diffusi, viene riconosciuta a enti in possesso di determinati requisiti solo a seguito di precise scelte normative, come avviene ad esempio in materia di tutela ambientale).

Più specificamente, è ormai pacifico in giurisprudenza che ai fini del riconoscimento della legittimazione dell'ente ad agire a tutela dell'interesse collettivo è irrilevante il dato formale del possesso della personalità giuridica, dovendo guardarsi al dato sostanziale dell'effettiva sua rappresentatività rispetto all'interesse di cui si assume portatore: pertanto, è necessario accertare in concreto che la rappresentatività dell'ente nei confronti dei propri associati sia tale da consentirgli di intervenire a tutela di un interesse da considerarsi non come semplice sommatoria degli interessi dei singoli associati, ma come interesse proprio dell'associazione, in virtù – ad esempio – di precise disposizioni statutarie che prevedano espressamente la tutela di determinati interessi da considerarsi conformi a quelli del gruppo sociale di riferimento; ciò peraltro non è sufficiente, occorrendo accertare anche che l'interesse tutelato in sede giurisdizionale dall'associazione non sia conflittuale, neanche in potenza, con quello anche solo di uno dei consociati, oppure che non vengano tutelate le posizioni giuridiche solo di parte dei consociati stessi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2003, nr. 93; Cons. Stato, sez. IV, 27 maggio 2002, nr. 2921).

Nel caso di specie, l'associazione istante – contrariamente a quanto sostenuto dal Comune appellante – non si è limitata ad affermare apoditticamente di avere quale proprio scopo istituzionale la tutela della comunità Rom, ma ha prodotto a sostegno di tale assunto copia conforme del proprio atto costitutivo, in lingua ungherese ed inglese (cfr. allegato 5 al ricorso introduttivo del giudizio).

A fronte di tale documentazione, all'Amministrazione resistente che intendesse contestare la legittimazione incombeva l'onere di chiarire e documentare il perché detta documentazione fosse inidonea o insufficiente a provare la sussistenza dei requisiti suindicati, non potendo a tal fine limitarsi ad affermarne genericamente l'insussistenza (come fatto pure nell'odierno appello).

4.2. Per quanto attiene alla posizione dei signori ***** e *****, viene in rilievo non tanto il problema soggettivo della loro legittimazione, quanto quello oggettivo dell'impugnabilità degli atti gravati in primo grado, che secondo il Comune appellante non avrebbero portata immediatamente lesiva (ciò è affermato specificamente per i Regolamenti commissariali censurati e parzialmente annullati dal T.A.R., dei quali si assume la natura generale e non provvedimentale).

Tuttavia, anche tale rilievo risulta infondato alla luce dei più approfonditi arresti giurisprudenziali – che la Sezione condivide – in ordine all'impugnabilità degli atti regolamentari.

In particolare, è ormai da tempo acquisito che, in ragione dell'ambivalente natura della fonte normativa regolamentare, è possibile distinguere fra regolamenti, e anche all'interno di un medesimo regolamento, fra disposizioni contenenti statuizioni precise e puntuali, tali da pregiudicare direttamente la sfera giuridica dei destinatari, e disposizioni dal contenuto più marcatamente generale e astratto, che diventano lesivi soltanto in virtù di un successivo provvedimento di attuazione: mentre gli atti del primo tipo vanno impugnati nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza, quelli del secondo tipo possono essere sindacati solo a seguito della c.d. “doppia impugnazione”, coinvolgente congiuntamente la disposizione normativa e l'atto esecutivo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2011, nr. 2184; id., 27 dicembre 2010, nr. 9406; id., 6 settembre 2010, nr. 6463; Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009, nr. 7258; id., 7 ottobre 2009, nr. 6132; id., 26 giugno 2000, nr. 3621).

Nel caso che occupa, è abbastanza agevole percepire che i Regolamenti in questione, adottati dai Commissari delegati al dichiarato scopo di avviare la gestione delle aree adibite a campi nomadi e dei “villaggi attrezzati” in cui collocare le comunità dei loro residenti, contengono disposizioni in larga misura autoapplicative, e quindi destinate a produrre i propri effetti anche indipendentemente da specifici provvedimenti di attuazione ed esecuzione: ciò vale, in particolar modo, per le disposizioni annullate dal giudice di prime cure (si veda, ad esempio, l'art. 3.7 del Regolamento della Regione Lazio, che impone a tutti i soggetti ammessi nel villaggi di munirsi di un apposito tesserino di identificazione).

La presenza di siffatte norme, salvo a verificare nei singoli casi quali di esse presentino le suindicate caratteristiche, è sufficiente a fondare un interesse attuale e non meramente ipotetico a censurarle degli originari ricorrenti, siccome loro destinatari.

5. Sempre seguendo l'ordine logico di esame delle questioni sottoposte al Collegio, occorre ora esaminare l'appello incidentale con il quale gli originari ricorrenti reiterano le doglianze mosse avverso il decreto presidenziale del 21 maggio 2008, dichiarativo dello stato di emergenza de quo, nonché avverso le successive ordinanze del 30 maggio 2008; ciò in quanto l'eventuale fondatezza di tali doglianze avrebbe un evidente carattere assorbente di ogni ulteriore questione relativa agli atti impugnati.

L'appello incidentale è fondato, nei termini e limiti che verranno appresso precisati.

5.1. Ed invero, con gli ampi e articolati motivi di censura qui riproposti in via incidentale gli originari ricorrenti contestano il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008 sotto due profili fondamentali:

- perché adottato in assoluta carenza di presupposti di fatto idonei a legittimare una declaratoria di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge nr. 225 del 1992;

- perché in realtà unicamente dettato da intenti di discriminazione etnica e/o razziale nei confronti della comunità Rom, incompatibili con i principi costituzionali, comunitari e internazionali in subiecta materia che segnano un limite anche all'esercizio dei poteri di protezione civile ai sensi dell'art. 5 testé citato.

5.2. Ciò premesso, giova richiamare i principali approdi giurisprudenziali in ordine alla natura, alla latitudine e alla portata dei poteri riconosciuti dalla ricordata legge nr. 225 del 1992 ed alla loro sindacabilità in sede giurisdizionale.

È noto infatti, come sottolineato anche dalla difesa erariale nel presente giudizio, che l'apprezzamento della situazione di fatto e degli “eventi” che, ai sensi dell'art. 2, lettera c), della legge citata, possono determinare la dichiarazione dello stato d'emergenza rientra nell'amplissima discrezionalità dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2006, nr. 1270; Cons. Stato, sez. IV, 19 aprile 2000, nr. 2361).

Tuttavia, proprio dalla giurisprudenza innanzi citata è dato desumere, a contrario, che tale ampia discrezionalità non trasmoda in un'assoluta insindacabilità delle determinazioni assunte (non essendosi mai affermato che le stesse rientrino in quella sfera, ormai ritenuta residuale, di valutazioni “politiche” afferenti alla salvaguardia e al funzionamento dei pubblici poteri).

D'altra parte, che sulle determinazioni assunte ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge nr. 225 del 1992 residui un margine di sindacabilità da parte del giudice si ricava dall'impostazione stessa che il legislatore ha inteso dare alla disciplina dei poteri emergenziali, la quale:

a) è costruita manifestamente come derogatoria ed eccezionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze e dei poteri pubblici, giacché ai sensi dell'art. 5 lo stato di emergenza può essere dichiarato solo in presenza di situazioni riconducibili alla lettera c) del precedente art. 2 (“calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”), con esclusione di quelle previste dalle lettere a) e b) della medesima disposizione;

b) è palesemente ancorata alla sussistenza di specifici presupposti di fatto, individuati dalla stessa norma in modo preciso e puntuale.

Così stando le cose, è evidente che il sindacato giurisdizionale in subiecta materia può legittimamente dispiegarsi in relazione alla attendibilità e congruità dell'istruttoria e delle motivazioni addotte a base della declaratoria dell'emergenza, con riguardo all'apprezzamento della “intensità” e della “estensione” della situazione che si assume non fronteggiabile con i mezzi e poteri ordinari, e – prima ancora – alla stessa individuazione dell'esistenza di una situazione o di un “evento” avente tali caratteristiche.

Ciò si ricava, ad esempio, dalla giurisprudenza la quale, pur non escludendo affatto che l' “evento” legittimante la dichiarazione dello stato di emergenza possa essere di origine umana e possa altresì consistere in una situazione risalente nel tempo e perfino endemica, ribadisce però che deve trattarsi pur sempre di un evento avente carattere effettivo e oggettivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2005, nr. 2795).

5.3. Orbene, nel caso che qui occupa gli attuali appellanti incidentali hanno fin dapprincipio sostenuto che la declaratoria dello stato d'emergenza non sarebbe sorretta da alcuna situazione di fatto effettiva e oggettiva, essendo motivata – come recita il decreto del 21 maggio 2008 - dalla mera “presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi” nelle aree urbane di Milano, Napoli e Roma (e Comuni limitrofi); di modo che la sussistenza di un “evento” idoneo a determinare le determinazioni assunte ex artt. 2, lettera c), e 5, l. nr. 225/1992, sarebbe il frutto di una opinabile se non arbitraria valutazione dell'Amministrazione, più che discendere da un dato di realtà.

Il primo giudice ha respinto la doglianza sul rilievo che, alla luce del decreto de quo e degli atti preparatori che lo hanno preceduto, la causale dell'emergenza è da individuarsi non già nella mera “presenza” delle comunità nomadi, ma nel rapporto eziologico fra detta presenza e una “situazione di grave allarme sociale” legata alla precarietà degli insediamenti in questione.

Proprio sotto tale angolo visuale, tuttavia, la Sezione non ritiene che dagli atti prodromici e preparatori richiamati dal T.A.R. sia dato ricavare elementi certi e obiettivi nel senso dell'effettiva esistenza di una situazione straordinaria di tal fatta, quanto meno nei termini e nelle dimensioni che ne giustifichino un inquadramento nella previsione di cui alla più volte citata lettera c) dell'art. 2, l. nr. 225/1992.

5.4. Al riguardo, occorre preliminarmente sgombrare il campo dall'ipotesi – su cui, per vero, si reggono almeno in parte le argomentazioni della difesa erariale – che l'intervento emergenziale per cui è causa sia ispirato dalla finalità di dotare le comunità nomadi di nuove e adeguate sistemazioni abitative e di occasioni d'impiego, in modo da superare la denunciata situazione di “precarietà”.

Infatti, se è indubbio che fra gli interventi emergenziali prefigurati nelle ordinanze del 30 maggio e quindi attuati con gli atti esecutivi rientra anche l'adozione di misure volte a un recupero delle condizioni igienico-sanitarie degli insediamenti nomadi, alla tutela dei minori contro il loro impiego da parte delle organizzazioni criminali ed a garantire ai soggetti interessati l'accesso alle prestazioni di carattere sociale e assistenziale (in tali termini, quasi testualmente, si esprime la premessa delle richiamate ordinanze), non v'è dubbio però che l'interesse primariamente perseguito con la dichiarazione dell'emergenza va individuato nella tutela delle popolazioni residenti nelle aree urbane interessate da una ritenuta situazione di pericolo ingenerata dall'esistenza degli insediamenti di nomadi.

Tanto si ricava da una pluralità di dati testuali, e segnatamente:

- dal fatto che di interventi posti in essere nell'interesse dei nomadi si parli, nei termini appena evidenziati, solo nelle ricordate ordinanze (per lo più con locuzioni accompagnate o precedute dalla congiunzione “anche”) e non anche nel retrostante decreto del 21 maggio, a conferma del fatto che detti interventi costituiscono soltanto uno degli strumenti con cui l'Amministrazione ha ritenuto di perseguire la finalità primaria cui esso decreto è preordinato;

- dal fatto che, al contrario, nel decreto menzionato non si faccia cenno di tali interventi, sottolineandosi unicamente l'esigenza di ovviare a una situazione di “allarme sociale” ovvero di “pericolo” per “l'ordine e la sicurezza pubblica”;

- dalla stessa terminologia così adoperata, che nell'uso normativo viene comunemente impiegata nella legislazione penale o di pubblica sicurezza, piuttosto che per definire le emergenze a carattere igienico-sanitario o sociale.

5.5. Ciò premesso in via generale, è a dirsi che da un sereno e approfondito esame della documentazione versata in atti relativa alla fase preparatoria e antecedente l'adozione del decreto presidenziale de quo, non si evincono precisi dati fattuali che autorizzino ad affermare l'esistenza di un “rapporto eziologico” (per usare la terminologia del primo giudice) fra l'insistenza sul territorio di insediamenti nomadi e una straordinaria ed eccezionale turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle aree interessate.

Innanzi tutto la circostanza che nel decreto si faccia cenno, prima di ogni altra premessa, a “possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza delle popolazioni sociali” rende non priva di argomenti l'opinione di chi, come gli appellanti incidentali, reputi che la affermata situazione di “allarme sociale”, più che già esistente ed acclarata, sia soprattutto paventata pro futuro quale conseguenza dell'espandersi e dello stabilizzarsi delle comunità nomadi.

In secondo luogo, il riferimento a “gravi episodi che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica” non risulta supportato da una seria e puntuale analisi dell'incidenza sui territori del fenomeno considerato (quale sarebbe, in ipotesi, uno studio che documentasse l'oggettivo incremento di determinate tipologie di reati nelle zone interessate dagli insediamenti nomadi), ma soltanto dal richiamo di specifici e isolati episodi i quali, per quanto eclatanti e all'epoca non privi di risonanza sociale e mediatica, non possono dirsi ex se idonei a dimostrare l'asserita eccezionalità e straordinarietà della situazione.

In particolare, sono richiamati alcuni devastanti incendi verificatisi all'interno di campi nomadi, alcuni gravi episodi delittuosi assurti agli onori delle cronache e anche la vicenda di una sorta di “rivolta” verificatasi a Napoli (peraltro in un quartiere notoriamente connotato da estremo degrado e disagio sociale anche nella popolazione locale) contro alcuni nomadi sospettati di aver rapito una bambina; e tuttavia, per un verso si tratta di episodi in occasione dei quali non è contestato sia stato sufficiente l'intervento delle autorità locali con gli ordinari mezzi di prevenzione e repressione, e sotto altro profilo essi – pur nella loro gravità - restano connotati da carattere occasionale ed eccezionale, non valendo pertanto a legittimare l'affermazione dell'esistenza di una “situazione” estesa all'intero territorio delle Regioni interessate e tale da legittimare l'attivazione dei poteri derogatori ed emergenziali di cui all'art. 5 della legge nr. 225 del 1992.

Infine, anche a voler ricollegare l'emergenza alla mera intensità e diffusività del fenomeno determinato dalla “presenza” dei nomadi, non è fuori luogo rilevare che né dal decreto né dai suoi atti prodromici è dato ricavare dati numerici che autorizzino tale conclusione: in particolare, mentre per le aree di Roma e Napoli non è precisato neanche approssimativamente quanti siano i nomadi ivi stabilmente insediati, per Milano questi sono stimati in circa seimila, cifra che – specie se rapportata alle dimensioni e alla densità abitativa dell'agglomerato urbano milanese – non appare prima facie individuare un fenomeno di dimensioni ed entità tale da rendere inefficaci gli ordinari strumenti e poteri.

5.6. Quanto fin qui osservato, comportando il sostanziale svuotamento della consistenza dell' “evento” in conseguenza del quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sarebbe già sufficiente a rendere alquanto inverosimile la sussistenza dell'ulteriore requisito legale, e cioè dell'impossibilità di fronteggiare l'evento medesimo con gli ordinari mezzi e poteri.

Peraltro, sotto tale ultimo profilo il giudice di primo grado ha ritenuto adeguato e sufficiente il richiamo contenuto nell'impugnato decreto presidenziale alla “impossibilità di adottare soluzioni finalizzate ad una sostenibile distribuzione delle comunità nomadi senza il coinvolgimento di tutti gli enti locali interessati”, in considerazione della particolare ubicazione dei campi nomadi al confine tra vari Comuni ed alla particolare configurazione orografica dei territori interessati (in primis, quello milanese).

Al riguardo, la Sezione non disconosce affatto le enormi difficoltà che vi possono essere nel coordinare l'iniziativa e l'azione di una molteplicità di amministrazioni, laddove si voglia intraprendere un'attività di equilibrata dislocazione e distribuzione sul territorio delle comunità nomadi esistenti: di modo che è tutt'altro che inverosimile che a tale scopo possano rivelarsi inidonei e insufficienti gli ordinari strumenti di coordinamento tra enti locali predisposti dall'ordinamento (accordi tra amministrazioni, accordi di programma e altri strumenti richiamati dagli odierni appellanti incidentali).

Tuttavia, nel caso di specie anche sotto il divisato profilo è dato cogliere un difetto nell'istruttoria e nella motivazione retrostanti alla declaratoria dello stato di emergenza: nel senso che in nessuna parte degli atti che hanno condotto all'adozione del decreto del 21 maggio 2008 è possibile rinvenire le tracce di un pregresso infruttuoso tentativo d'impiego dei ridetti strumenti ordinari, ovvero di circostanze di fatto da cui poter evincere in maniera chiara e univoca l'inutilità di un ricorso ad essi.

Ne discende che anche il requisito della non fronteggiabilità della situazione con i mezzi e poteri ordinari, molto più che provato, resta affermato in modo alquanto apodittico; ed è appena il caso di sottolineare che per la legittimità dell'intervento emergenziale è indispensabile che anche tale requisito abbia una sua effettiva e oggettiva consistenza (la quale – è quasi superfluo aggiungerlo - non può ricavarsi, in ipotesi, da una mera incapacità delle istituzioni, ovvero da una loro scarsa volontà politica, di ricorrere agli strumenti ordinari).

6. Meno lineare è il giudizio della Sezione in ordine alla seconda doglianza fondamentale degli appellanti incidentali, secondo cui l'intera operazione posta in essere a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza sarebbe volta a perseguire finalità discriminatorie nei confronti dell'etnia Rom, in violazione di principi costituzionali nonché del diritto europeo e internazionale (vengono evocati, fra gli altri, l'art. 3 dello Statuto del Consiglio d'Europa, la Convenzione ONU di New York del 7 marzo 1996, l'art. 14 della CEDU, l'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea, l'art. 21 della Carta sui Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e la direttiva 2000/43/CEE).

Sul punto, il primo giudice ha escluso la sussistenza dei lamentati intenti discriminatori sul rilievo che il complesso delle disposizioni connesse e conseguenti allo stato di emergenza è destinato a essere applicato non soltanto alle persone di etnia Rom, ma a tutti coloro che si trovino a risiedere anche temporaneamente nei campi nomadi, indipendentemente dalla loro etnia e condizione personale o sociale.

Nell'appello incidentale si stigmatizza la contraddittorietà della sentenza impugnata in quanto, dopo aver valorizzato gli atti prodromici e preparatori del decreto presidenziale del 21 maggio 2008 in sede di esame del primo ordine di doglianze (quelle sopra esaminate in ordine alla carenza dei presupposti di fatto ex artt. 2 e 5, l. nr. 225/1992), li ha invece trascurati ai fini dell'apprezzamento degli obiettivi di discriminazione razziale perseguito dall'Amministrazione: qualora li avesse presi in considerazione, ad avviso degli istanti, sarebbe emerso con chiarezza che l'intero apparato normativo posto in essere a seguito della dichiarazione dell'emergenza solo accidentalmente si applica a una pluralità indifferenziata di soggetti, mentre è primariamente intesa a colpire le comunità Rom.

In effetti è un dato di fatto che, mentre nel decreto e nelle ordinanze del Presidente della Repubblica l'emergenza è sempre ricondotta alla presenza dei “nomadi”, delle “comunità nomadi” e degli “accampamenti abusivi”, senza alcun riferimento a profili di carattere etnico o razziale, così non è quanto agli atti anteriori e, in particolare:

- nello stesso decreto del 21 maggio è richiamato il “Protocollo d'intesa per la realizzazione del piano strategico emergenza rom nella città di Milano” sottoscritto in data 21 settembre 2006 dal Prefetto di Milano, dal Presidente della Regione Lombardia, dal Presidente della Provincia di Milano e dal Sindaco di Milano;

- anche nelle proposte del Ministro dell'Interno del 14 e 16 maggio 2008, sulla base delle quali è stata poi dichiarata l'emergenza, si fa specifico riferimento a una “emergenza rom” per individuare il problema fondamentale da risolvere;

- in molti altri atti endoprocedimentali gli accampamenti abusivi vengono definiti “campi rom”, anziché semplicemente “campi nomadi”.

Inoltre, è certamente dato di comune esperienza che la stragrande maggioranza delle persone presenti nei campi in questione effettivamente ha una ben precisa appartenenza etnica, essendo di origine Rom.

Tuttavia, ad avviso della Sezione questi elementi, se forse sono idonei a disvelare un intento discriminatorio da parte di taluno dei soggetti istituzionali coinvolti, non autorizzano però a concludere nel senso che l'intera azione amministrativa nella specie sia stata unicamente e precipuamente finalizzata a realizzare una discriminazione razziale nei confronti delle comunità Rom.

Sotto tale profilo, deve convenirsi con le osservazioni svolte dal primo giudice in ordine a due aspetti fondamentali:

a) la dichiarazione dell'emergenza non era in sé finalizzata a realizzare una “ghettizzazione” delle popolazioni Rom residenti nelle Regioni interessate, ma aveva il primario obiettivo di porre riparo a una “situazione di allarme sociale” ritenuta sussistente (salvo quanto si è detto in ordine alla carenza di prova dell'effettiva esistenza di tale situazione e della sua straordinarietà);

b) le misure adottate, al di là della loro possibile illegittimità sotto profili diversi e ulteriori, effettivamente si estendevano in via generale a tutti i soggetti residenti nei campi nomadi e persino a soggetti a questi estranei (si pensi alle disposizioni regolamentari annullate dal T.A.R. in ordine all'identificazione di chi si recasse in visita nei campi).

Naturalmente, tutto ciò non esclude affatto che singole misure o disposizioni possano aver avuto effetti oggettivamente illegittimi o discriminatori (ci si riferisce soprattutto a quelle già annullate nella sentenza impugnata, su cui appresso si tornerà), ma – lo si ribadisce – ciò non è sufficiente a far concludere nel senso di un'illegittimità generale degli atti sotto tale profilo.

In definitiva, mentre va rilevata l'illegittimità degli atti di esercizio dei poteri emergenziali di protezione civile per difetto dei presupposti di fatto, non può dirsi che vi sia anche una violazione dei limiti “esterni” imposti a tali poteri dall'art. 5, comma 2, della legge nr. 225 del 1992, laddove si precisa che questi devono mantenersi “nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico” (e fra questi – è superfluo rilevarlo – vi sono certamente il principio di eguaglianza e il divieto di ingiuste discriminazioni).

7. L'illegittimità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, per le ragioni sopra esposte, deve comportare secondo i comuni principi la caducazione, per illegittimità derivata, di tutti gli ulteriori atti impugnati, e quindi non soltanto delle ordinanze presidenziali del 30 maggio 2008 di nomina dei Commissari delegati per l'emergenza, ma anche di tutti i successivi atti commissariali (che, a questo punto, risulterebbero adottati in carenza di potere).

Naturalmente, resta comunque salva la facoltà delle Amministrazioni interessate di “sanare” il vizio d'incompetenza attraverso una riedizione o una convalida di singoli atti a suo tempo adottati dai Commissari delegati, laddove ciò sia possibile sulla base dell'ordinario assetto dei poteri e delle competenze; come pure resta salva la facoltà di rinnovare la declaratoria dello stato di emergenza, ove se ne ravvisino le condizioni e sia possibile farlo rispettando il “perimetro” di quelli che si sono visti essere i presupposti di legittimità per l'esercizio di tale potere (ciò che è possibile e non precluso dalla presente decisione).

Siffatti rilievi, a fortiori, valgono quanto all'ulteriore questione – cui già si è accennato sopra sub 3 – di quale debba essere la sorte dei decreti di proroga dello stato di emergenza adottati per gli anni 2010 e 2011, non impugnati nel presente giudizio.

Per questa ragione, ed anche per orientare l'eventuale azione futura dell'Amministrazione in materia, la Sezione ritiene di dover pronunciarsi anche sui motivi articolati negli appelli principali delle Amministrazioni statali e del Comune di Roma, pur avendo questi ultimi a oggetto atti che in linea di principio dovrebbero intendersi colpiti dalla richiamata illegittimità derivata.

8. Col quinto motivo del proprio appello, il Comune di Roma contesta la sentenza impugnata nella parte in cui le ordinanze presidenziali del 30 maggio 2008 sono state ritenute illegittime, e conseguentemente annullate, nella parte (art. 1, comma 2, lettera c) in cui consentivano di procedere all'identificazione di tutte le persone presenti nei campi nomadi, anche minori di età, mediante rilievi segnaletici.

In particolare, l'Amministrazione appellante assume che il primo giudice sarebbe stato indirizzato da una mera “sensazione”, ovvero da una sola possibile interpretazione della disposizione sopra richiamata, per cui la stessa avrebbe autorizzato l'effettuazione di rilievi segnaletici anche al di fuori delle ipotesi consentite dalla normativa di pubblica sicurezza, e perfino laddove non ve ne fosse necessità ai fini dell'identificazione delle persone; il tutto senza considerare il fatto che – come peraltro riconosciuto dallo stesso T.A.R. – le “linee guida” emanate dal Ministero dell'Interno in data 17 luglio 2008 hanno fornito la corretta lettura della disposizione, riconducendo le prefigurate attività d'identificazione personale nell'alveo delle normali procedure amministrative e di polizia, nonché escludendo in via assoluta la creazione di banche dati diverse e ulteriori rispetto a quelle consentite dalle leggi vigenti.

La Sezione reputa il motivo infondato, e pertanto meritevoli di conferma in parte qua le statuizioni del giudice di primo grado.

Ed invero, se può convenirsi con la parte appellante laddove afferma che quella prospettata dal T.A.R. è solo una delle possibili interpretazioni della disposizione innanzi richiamate, si tratta tuttavia di interpretazione certamente possibile alla luce del tenore alquanto generico e anodino della previsione, e altrettanto certamente di interpretazione suscettibile di condurre a effetti illegittimi e aberranti; ciò peraltro è implicitamente ammesso dalla stessa Amministrazione comunale la quale, più che difendere la legittimità in sé della lettura de qua, tende a escluderne in radice la percorribilità sulla scorta di un atto successivo alle ordinanze, ossia le già richiamate “linee guida” ministeriali.

Tuttavia, non v'è chi non veda come tale ultimo atto, avendo natura e consistenza di mera circolare, si ponga sicuramente a un livello sottordinato rispetto alle disposizioni contenute nelle ordinanze presidenziali le quali – in qualsiasi modo le si voglia collocare nella gerarchia delle fonti normative – sono certamente idonee a innovare l'ordinamento giuridico attraverso prescrizioni generali e astratte.

Ne discende che – in disparte la questione, pure evocata dagli originari ricorrenti, della legittimità di una circolare che pretenda di integrare e perfino modificare disposizioni dettate da una fonte sovraordinata – le predette “linee guida”, non essendo vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese, derogate o modificate, si appalesano del tutto inidonee a precludere possibili interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata: di modo che del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto di risolvere in radice il problema, dichiarando l'illegittimità della disposizione in questione così come formulata.

In sostanza, si tratta delle medesime ragioni per le quali le istituzioni europee considerano una mera circolare atto inidoneo ad assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nell'ordinamento interno (cfr. Corte di giustizia CE, 21 giugno 1988, causa C-257/86).

9. Proseguendo nella disamina dei motivi di impugnazione, va ora esaminata la censura – comune a entrambi gli appelli principali – con la quale si reitera l'eccezione di inammissibilità dei motivi di doglianza articolati in primo grado avverso le disposizioni (poi in parte annullate dal T.A.R.) dei Regolamenti adottati dai Commissari delegati per le Regioni Lombardia e Lazio.

Si assume in sostanza che il primo giudice, a fronte di doglianze con le quali ci si limitava a lamentare genericamente la violazione di alcuni diritti costituzionalmente garantiti, senza per nulla precisare in che cosa tale violazione consistesse, le avrebbe inammissibilmente integrate con la propria motivazione nella quale si è dichiarata – come detto – l'illegittimità di alcune delle gravate disposizioni regolamentari.

I motivi in questione sono infondati.

Ed invero, allorché si denunci – come nel caso di specie – il contrasto fra disposizioni generali e astratte di un regolamento e altre norme di rango superiore, non è sempre necessario l'impiego di una approfondita motivazione a sostegno dell'ipotizzato contrasto, ben potendo quest'ultimo anche emergere prima facie, dal mero raffronto fra le disposizioni in conflitto.

Sotto tale profilo, come meglio sarà appresso specificato, viene in rilievo il carattere manifestamente e oggettivamente limitativo di determinate libertà che le disposizioni regolamentari censurate dal T.A.R. del Lazio rivestivano, tale da non rendere necessario diffondersi particolarmente al fine di denunciarlo.

10. Con gli ulteriori motivi articolati in entrambi gli appelli, che in questa sede possono essere esaminati tutti congiuntamente, le Amministrazioni istanti lamentano l'insussistenza dell'ipotizzato contrasto fra le disposizioni regolamentari de quibus e gli invocati diritti costituzionalmente garantiti, ovvero, in subordine o alternativamente, assumono trattarsi di limitazioni pienamente legittime alla stregua del vigente sistema normativo.

Anche questi motivi d'appello, ad avviso della Sezione, si appalesano privi di pregio.

Al riguardo, giova premettere che fra le disposizioni regolamentari annullate in prime cure si possono distinguere, in ragione della causale del detto annullamento:

a) quelle ritenute contrastanti con la libertà di circolazione garantita dall'art. 16 Cost.;

b) quelle ritenute contrastanti col diritto al lavoro.

10.1. Nel primo gruppo rientrano, specificamente:

- gli artt. 3.7. del Regolamento della Regione Lazio e 7, comma 2, del Regolamento della Regione Lombardia, i quali stabiliscono l'obbligo per tutti i soggetti residenti nei “villaggi attrezzati” in cui dovrebbero essere dislocate le comunità nomadi di munirsi di un tesserino di identificazione con annotate le proprie generalità, che dovrebbe essere indispensabile per accedere e risiedere nei villaggi medesimi;

- gli artt. 24, commi 1 e 4, del Regolamento della Regione Lazio e 5, comma 4, lettera d), e 11 del Regolamento della Regione Lombardia, laddove prevedono l'istituzione di “presidi” per l'accesso di estranei e visitatori ai villaggi in questione, con l'obbligo di identificare compiutamente tali soggetti;

- gli artt. 3, commi 1 e 5, e 4.2, comma 3, del Regolamento della Regione Lazio, il quale prevede per chiunque acceda ai villaggi in questione l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme interne di disciplina.

In tutti questi casi, le argomentazioni spese dalle Amministrazioni a sostegno della legittimità delle richiamate disposizioni non risultano convincenti.

In particolare, dette argomentazioni si sostanziano: nel richiamare la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto legittime le limitazioni imposte alla libertà di circolazione e soggiorno per motivi di prevenzione e di ordine pubblico (p.es. ai fini della cattura di latitanti o della prevenzione di determinati reati); nel rilevare la legittimità delle disposizioni di legge che impongono ai titolari di strutture alberghiere di identificare compiutamente le persone ospitate; nella legittimità delle disposizioni interne che gli ospiti di villaggi e alberghi sono tenuti a rispettare, anche ai fini della tutela e salvaguardia dell'ordine interno.

Il punto debole di siffatto argomentare consiste, a ben vedere, nel dare per presupposto che per tutti coloro i quali, appartenendo alle comunità nomadi, saranno destinati a risiedere negli istituendi “villaggi attrezzati”, in maniera indifferenziata (cittadini e stranieri; comunitari ed extracomunitari; regolari e irregolari; pregiudicati e incensurati) si pongano esigenze di ordine pubblico riconducibili alla evocata normativa di polizia e di sicurezza; in altri termini, la lesione alle libertà costituzionalmente garantite riposa proprio nell'elevazione a regola generale e assoluta di ciò che è legittimo in situazioni specifiche ed eccezionali.

Inoltre, il richiamo alle normative in tema di villaggi e strutture alberghiere pone in luce l'equivoco di fondo in ordine alla natura e alla finalità dei ridetti “villaggi attrezzati”: ché, se deve trattarsi di una soluzione al problema della “precarietà” degli insediamenti nomadi, e quindi di creare sistemazioni abitative definitive per i soggetti interessati, allora è chiaro che per questi ultimi dovrebbe valere ciò che vale per qualsiasi soggetto in casa propria, essendo conseguentemente incongrua ogni comparazione con la condizione degli ospiti di alberghi e villaggi turistici.

A fortiori le considerazioni che precedono devono valere per coloro che, estranei, accedano ai predetti villaggi in qualità di ospiti temporanei o visitatori di coloro che vi alloggiano, essendo dato di comune esperienza – contrariamente a quanto assumono le Amministrazioni appellanti – che il controllo affidato a guardiani e custodi sull'accesso ai condomini e ai parchi privati di regola non consiste, come nella specie, nell'identificazione di chiunque vi acceda con l'annotazione delle relative generalità.

Infine, per quel che riguarda le norme di disciplina interne – in disparte quanto già rilevato circa l'incongruità dell'assimilazione tra gli ex nomadi residenti nei “villaggi attrezzati” e gli ospiti di un villaggio turistico – la potenziale lesione alla libertà nella vita di relazione, oltre che a quella di circolazione, consiste nel rendere obbligatoria la sottoscrizione di una dichiarazione d'impegno a rispettare norme di comportamento e disciplina non ancora esistenti: infatti, negli stessi Regolamenti è precisato che l'adozione di queste ultime resta affidata ad atti di competenza dei Comuni territorialmente competenti, di modo che resta quanto meno oscura la finalità della dichiarazione d'impegno de qua (a meno di non volerla assimilare a un generico, e sostanzialmente pleonastico, impegno a rispettare le norme dell'ordinamento giuridico generale).

10.2. Per quanto riguarda il secondo gruppo di disposizioni regolamentari annullate dal T.A.R., vengono in rilievo gli artt. 4.1, comma 1, e 4.2, comma 2, del Regolamento della Regione Lazio, che contemplano rispettivamente il potere dell'Amministrazione di elaborare proposte di avviamento al lavoro e l'obbligo degli interessati di accettare dette proposte.

Sul punto, i rilievi delle Amministrazioni appellanti si sostanziano nell'osservare che il diritto al lavoro è garantito dall'art. 4 Cost. ai soli “cittadini”, e non a tutti, e nel sottolineare che l'elaborazione di proposte di inserimento lavorativo costituisce attuazione del dovere, imposto dalla stessa Costituzione allo Stato, di creare occasioni di lavoro per chi ne è privo.

Tuttavia, come forse non adeguatamente messo in luce dal giudice di prime cure, la lesione al diritto costituzionalmente garantito sub specie della libertà di scegliere autonomamente il proprio lavoro in questo caso, più che dalle disposizioni regolamentari singolarmente considerate, discende dal loro combinato disposto; in sostanza, ci si trova al cospetto di un sistema nel quale al potere pubblico compete l'elaborazione, sostanzialmente unilaterale, delle ridette “proposte” di inserimento lavorativo, che il soggetto destinatario è tenuto necessariamente ad accettare sotto comminatoria di conseguenze sanzionatorie anche incidenti sulla condizione personale all'interno dei “villaggi attrezzati” (si veda, in particolare, l'art. 5 del medesimo Regolamento, che contempla l'ipotesi della revoca dell'autorizzazione alla permanenza nel villaggio anche per il caso di “reiterato rifiuto di proposte di inserimento lavorativo”).

Quanto all'ulteriore argomento, desunto dall'essere riferito il disposto dell'art. 4 Cost. ai soli “cittadini”, esso in un certo senso prova troppo: infatti, come già sottolineato, è indubbio che le disposizioni oggetto di censura nel presente giudizio sono destinate ad applicarsi tutte a chiunque si trovi nella condizione di risiedere nei campi nomadi, ivi compresi coloro che dovessero essere già in possesso della cittadinanza italiana.

11. In conclusione, sulla scorta degli argomenti fin qui svolti, mentre s'impone l'accoglimento degli appelli incidentali con la conseguente parziale riforma della sentenza impugnata (sia pure nei limiti chiariti e con le precisazioni che si sono svolte), vanno invece respinti gli appelli principali proposti dalle Amministrazioni statale e comunale romana.

Restano salve, come meglio sopra precisato al punto 7, le ulteriori determinazioni che le Amministrazioni competenti vorranno assumere.

12. L'evidente complessità e la novità delle questioni esaminate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli in epigrafe:

- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi e limiti di cui in motivazione;

- respinge gli appelli principali.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mercoledì, 16 Novembre 2011

 
Di Fabrizio (del 18/11/2011 @ 09:48:13, in Regole, visitato 1546 volte)

Da Mundo_Gitano

Si registreranno incidenti razzisti e xenofobi al fine di combatterli

Il Ministro degli Interni creerà un registro per i casi verificatisi

Durante l'ultimo Consiglio dei Ministri il governo ha approvato un documento a lungo sostenuto dalle OnG che lottano contro il razzismo. Il documento, che offriamo ai nostri amici e lettori, si intitola "Strategia Integrata contro il Razzismo, la Discriminazione e la Xenofobia." Prevede la creazione di un registro sugli incidenti razzisti e discriminanti e chiede la modifica del Codice penale, per punire qualsiasi atto di incitamento all'odio. Per questo andrebbero aboliti gli articoli 510 e 607 del Codice Penale, al fine di eliminare le differenti interpretazioni dei tribunali riguardo a questi delitti.

Si ritiene così di articolare e stimolare le azioni che sviluppano i poteri pubblici e la società civile nella loro lotta contro il razzismo e la xenofobia per cercare di dare una risposta più efficace di fronte a queste situazioni, con strumenti simili a quelli di altri paesi europei.

La strategia è rivolata a tutta la società, anche se contempla situazioni specifiche di gruppi specifici come i gitani o quei cittadini che si trovano in situazione di maggiore vulnerabilità. E tutto perché si riconosce che sono presenti nella società spagnola atteggiamenti e manifestazioni discriminatorie, come i fatti di violenza ed odio di origine etnica o razziale.

Come Unión Romaní è nostra intenzione che tutte le persone di buona volontà, tutti i democratici, ricevano questa notizia con la fondata speranza che possa contribuire al consolidamento di una società migliore.

Fonte:

 
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