Ancora sul Cavalcavia Bacula
Di Fabrizio (del 21/03/2009 @ 09:40:01, in Italia, visitato 2798 volte)
Ricevo da Ernesto Rossi
Atto di diffida e messa in mora
delle seguenti associazioni, facenti parte del coordinamento Tavolo Rom:
ARCI, Aven Amentza, CGIL, Comitato per le libertà e i diritti sociali,
Federazione rom e sinti insieme, NAGA, Nocetum, Opera Nomadi, Avvocati per
niente, Asgi, in persona del loro legale rappresentante pro-tempore,
tutte elettivamente domiciliate presso lo studio degli avv.ti Alberto Guariso e
Livio Neri, in Milano, Viale Regina Margherita 30
Premesso che
- Nei giorni scorsi diversi organi di stampa hanno riportato la notizia
dell’intenzione del Comune di Milano di procedere in tempi brevi allo
sgombero forzato del campo nomadi situato nelle aree del cavalcavia Bacula e
di via della Pecetta;
- Nel suddetto campo nomadi al momento vivono circa 150 persone, per lo
più cittadini comunitari di nazionalità rumena e di etnia rom, in condizioni
di gravissimo disagio abitativo e sociale;
- Fra loro vi sono numerosi minori (alcuni dei quali frequentano la scuola
dell’obbligo); donne in gravidanza o in puerperio; individui affetti da
varie infermità, riscontrate nel corso delle visite mediche effettuate da
medici appartenenti alle suddette associazioni;
- L’annunciato sgombero avverrà secondo modalità e in data non conosciute
agli interessati, senza alcuna preventiva consultazione e possibilità di
contraddittorio, senza che ai nuclei familiari che vivono nel campo sia
stata prospettata alcuna alternativa abitativa e senza che si siano adottate
misure atte a proteggere il diritto all’abitazione, all’istruzione e alla
salute delle persone;
- I nuclei familiari in questione sono stati oggetto nell’ultimo anno di
altri interventi di sgombero forzato, e in particolare dello sgombero
dall’area dismessa della Bovisasca effettuato nel mese di marzo del 2008,
con distruzione delle loro abitazioni e dei loro beni personali, con
l’allontanamento dei minori dalle scuole frequentate, con nessun supporto
sociale e abitativo e nessuna garanzia di accesso alle cure mediche
essenziali;
- Un ulteriore sgombero dei suddetti nuclei familiari sarebbe illegittimo,
in quanto costituirebbe una violazione del diritto di partecipazione al
procedimento amministrativo e del diritto al contraddittorio del
destinatario dei provvedimenti amministrativi; nonché una violazione del
diritto alla privacy, al domicilio e alla vita familiare, protetti,
oltre che dagli artt. 14 e 29 Cost., e dagli artt. 7 e 33 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea, dall’art. 8 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU), dall’art. 12 della Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo, dall’art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e
politici e dalle relative leggi di ratifica; una del diritto a
un’abitazione tutelato, oltre che dall’art. 2 Cost., dall’art. 34 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dall’art.11 del Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, dall’art. 25
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dall’art. 5 della
Convenzione Internazionale per l'Eliminazione di Tutte le Forme di
Discriminazione Razziale, dall’art. 14 della Convenzione per l'eliminazione
di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne e dall’art. 27 della
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dalle relative leggi di ratifica;
del diritto all’istruzione dei minori, tutelato, oltre che dall’art.
34 Cost., dall’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea, dall’art. 13 del Patto Internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali,dagli artt. 28 e 29 della Convenzione sui Diritti
dell'Infanzia e dalle relative leggi di ratifica; del diritto alla salute,
tutelato dall’art. 32 della Cost., dall’art. 35 Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea, dall’art. 12 del Patto Internazionale sui
diritti economici, sociali e culturali,dall’art. 24 della Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia e dalle relative leggi di ratifica;
- La violazione delle sopra citate disposizioni di diritto internazionale
(come ha chiarito di recente la Corte Costituzionale nelle importanti
sentenze n. 348 e 349 del 2007) vanno considerate una violazione anche del
limite previsto dall'art. 117, comma 1 Cost., che impone ai poteri pubblici
di rispettare gli obblighi internazionali;
- Detti parametri di legittimità sono costituiti non soltanto dalle norme
di diritto internazionali in sé, ma anche dalle norme come interpretate
dagli organismi cui è deputato il compito di garantirne l’applicazione;
- Le Prescrizioni delle Nazioni Unite in materia di sgomberi forzati,
stabilite nelle Linee guida sugli sgomberi forzati del 20 maggio 1997 del
CESCR (Comitato per l’osservanza dei diritti economici, sociali e
culturali), e la Raccomandazione 2005 (4) adottata il 23 febbraio 2005
dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa stabiliscono precise
e cogenti garanzie procedurali e sostanziali, relative fra l’altro a
dettagliati obblighi di: (a) consultazione genuina delle persone e dei
gruppi interessati; (b) adeguata e preventiva notifica a tutte le persone
interessate della data e delle modalità dello sgombero; c) identificazione
dei soggetti istituzionali incaricati di eseguire lo sgombero; d) garanzia
del contraddittorio e di accesso alla tutela in giudizio dei propri diritti;
f) predisposizione di adeguate alternative abitative per i nuclei familiari
affetti; g) garanzia della vita familiare e dei diritti fondamentali delle
persone;
- Il mancato rispetto di tali norme a danno dei nuclei familiari
soggiornanti nell’area affetta dagli annunciati sgomberi, in considerazione
della loro appartenenza all’etnia Rom, deve considerarsi anche una
violazione del divieto di discriminazioni razziali ed etniche, stabilito
da numerose norme di diritto internazionale, comunitario e nazionale, ed in
particolare dall'art. 43 D.Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione) e dall’art.
2 D.Lgs. 215/03, di recepimento della direttiva CE 2000/43 sul divieto di
discriminazioni basate sulla razza e l’origine etnica;
- Sia il T.U. 286/1998 che il D.lgs. 215/03 assegnano alle associazioni
che operano a tutela dei diritti degli immigrati e delle persone affette da
discriminazioni razziali ed etniche la facoltà di agire a difesa degli
interessi delle persone lese e dell’interesse collettivo alla non
discriminazione;
- Il Prefetto di Milano è stato nominato Commissario per l’emergenza Rom
in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio
2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di
emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio
delle regioni Campania, Lazio e Lombardia, e dell’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008, n. 3677;
- Con detti provvedimenti il Prefetto è stato delegato, fra l’altro, alla
“realizzazione dei primi interventi idonei a ripristinare i livelli minimi
delle prestazioni sociali e sanitarie”;
- Per l'avvio dei primi interventi di cui alla suddetta ordinanza, è stato
assegnato al Commissario delegato un primo stanziamento di euro 1.000.000;
Tutto ciò premesso, le Associazioni in epigrafe
INTIMANO
Al Prefetto di Milano, …..e al Comune di Milano, in persona del Sindaco Letizia
Moratti,
- di astenersi dal compiere o dal far compiere lo sgombero annunciato a
danno degli abitanti del campo nomadi dell’area del cavalcavia Bacula
- di adottare i provvedimenti indicati dalle Prescrizioni del CESCR del 20
marzo 2007 e dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 23 Febbraio
2005, ed in particolare, di individuare idonee alternative abitative ed
interventi idonei a ripristinare i livelli minimi delle prestazioni sociali
e sanitarie a favore degli abitanti del suddetto campo nomadi, come
prescritto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
maggio 2008, n. 3677
AVVERTONO
Che in mancanza adempimento agiranno in giudizio, anche nella loro qualità di
associazioni iscritte nel registro di cui al Dlgs 215/03, ai sensi degli
articoli 44 Dlgs 296/98 e art. 2 Dlgs 215/03.
Milano 12 marzo 2008
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