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Ancora sul Cavalcavia Bacula
Di Fabrizio (del 21/03/2009 @ 09:40:01, in Italia, visitato 2799 volte)

Ricevo da Ernesto Rossi

Atto di diffida e messa in mora

delle seguenti associazioni, facenti parte del coordinamento Tavolo Rom:

ARCI, Aven Amentza, CGIL, Comitato per le libertà e i diritti sociali, Federazione rom e sinti insieme, NAGA, Nocetum, Opera Nomadi, Avvocati per niente, Asgi, in persona del loro legale rappresentante pro-tempore,

tutte elettivamente domiciliate presso lo studio degli avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri, in Milano, Viale Regina Margherita 30

Premesso che

  1. Nei giorni scorsi diversi organi di stampa hanno riportato la notizia dell’intenzione del Comune di Milano di procedere in tempi brevi allo sgombero forzato del campo nomadi situato nelle aree del cavalcavia Bacula e di via della Pecetta;
  2. Nel suddetto campo nomadi al momento vivono circa 150 persone, per lo più cittadini comunitari di nazionalità rumena e di etnia rom, in condizioni di gravissimo disagio abitativo e sociale;
  3. Fra loro vi sono numerosi minori (alcuni dei quali frequentano la scuola dell’obbligo); donne in gravidanza o in puerperio; individui affetti da varie infermità, riscontrate nel corso delle visite mediche effettuate da medici appartenenti alle suddette associazioni;
  4. L’annunciato sgombero avverrà secondo modalità e in data non conosciute agli interessati, senza alcuna preventiva consultazione e possibilità di contraddittorio, senza che ai nuclei familiari che vivono nel campo sia stata prospettata alcuna alternativa abitativa e senza che si siano adottate misure atte a proteggere il diritto all’abitazione, all’istruzione e alla salute delle persone;
  5. I nuclei familiari in questione sono stati oggetto nell’ultimo anno di altri interventi di sgombero forzato, e in particolare dello sgombero dall’area dismessa della Bovisasca effettuato nel mese di marzo del 2008, con distruzione delle loro abitazioni e dei loro beni personali, con l’allontanamento dei minori dalle scuole frequentate, con nessun supporto sociale e abitativo e nessuna garanzia di accesso alle cure mediche essenziali;
  6. Un ulteriore sgombero dei suddetti nuclei familiari sarebbe illegittimo, in quanto costituirebbe una violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e del diritto al contraddittorio del destinatario dei provvedimenti amministrativi; nonché una violazione del diritto alla privacy, al domicilio e alla vita familiare, protetti, oltre che dagli artt. 14 e 29 Cost., e dagli artt. 7 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dall’art. 12 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, dall’art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dalle relative leggi di ratifica; una del diritto a un’abitazione tutelato, oltre che dall’art. 2 Cost., dall’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dall’art.11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, dall’art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dall’art. 5 della Convenzione Internazionale per l'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, dall’art. 14 della Convenzione per l'eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne e dall’art. 27 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dalle relative leggi di ratifica; del diritto all’istruzione dei minori, tutelato, oltre che dall’art. 34 Cost., dall’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dall’art. 13 del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,dagli artt. 28 e 29 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dalle relative leggi di ratifica; del diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Cost., dall’art. 35 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dall’art. 12 del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,dall’art. 24 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dalle relative leggi di ratifica;
  7. La violazione delle sopra citate disposizioni di diritto internazionale (come ha chiarito di recente la Corte Costituzionale nelle importanti sentenze n. 348 e 349 del 2007) vanno considerate una violazione anche del limite previsto dall'art. 117, comma 1 Cost., che impone ai poteri pubblici di rispettare gli obblighi internazionali;
  8. Detti parametri di legittimità sono costituiti non soltanto dalle norme di diritto internazionali in sé, ma anche dalle norme come interpretate dagli organismi cui è deputato il compito di garantirne l’applicazione;
  9. Le Prescrizioni delle Nazioni Unite in materia di sgomberi forzati, stabilite nelle Linee guida sugli sgomberi forzati del 20 maggio 1997 del CESCR (Comitato per l’osservanza dei diritti economici, sociali e culturali), e la Raccomandazione 2005 (4) adottata il 23 febbraio 2005 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa stabiliscono precise e cogenti garanzie procedurali e sostanziali, relative fra l’altro a dettagliati obblighi di: (a) consultazione genuina delle persone e dei gruppi interessati; (b) adeguata e preventiva notifica a tutte le persone interessate della data e delle modalità dello sgombero; c) identificazione dei soggetti istituzionali incaricati di eseguire lo sgombero; d) garanzia del contraddittorio e di accesso alla tutela in giudizio dei propri diritti; f) predisposizione di adeguate alternative abitative per i nuclei familiari affetti; g) garanzia della vita familiare e dei diritti fondamentali delle persone;
  10. Il mancato rispetto di tali norme a danno dei nuclei familiari soggiornanti nell’area affetta dagli annunciati sgomberi, in considerazione della loro appartenenza all’etnia Rom, deve considerarsi anche una violazione del divieto di discriminazioni razziali ed etniche, stabilito da numerose norme di diritto internazionale, comunitario e nazionale, ed in particolare dall'art. 43 D.Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione) e dall’art. 2 D.Lgs. 215/03, di recepimento della direttiva CE 2000/43 sul divieto di discriminazioni basate sulla razza e l’origine etnica;
  11. Sia il T.U. 286/1998 che il D.lgs. 215/03 assegnano alle associazioni che operano a tutela dei diritti degli immigrati e delle persone affette da discriminazioni razziali ed etniche la facoltà di agire a difesa degli interessi delle persone lese e dell’interesse collettivo alla non discriminazione;
  12. Il Prefetto di Milano è stato nominato Commissario per l’emergenza Rom in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia, e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008, n. 3677;
  13. Con detti provvedimenti il Prefetto è stato delegato, fra l’altro, alla “realizzazione dei primi interventi idonei a ripristinare i livelli minimi delle prestazioni sociali e sanitarie”;
  14. Per l'avvio dei primi interventi di cui alla suddetta ordinanza, è stato assegnato al Commissario delegato un primo stanziamento di euro 1.000.000;

Tutto ciò premesso, le Associazioni in epigrafe

INTIMANO

Al Prefetto di Milano, …..e al Comune di Milano, in persona del Sindaco Letizia Moratti,

  • di astenersi dal compiere o dal far compiere lo sgombero annunciato a danno degli abitanti del campo nomadi dell’area del cavalcavia Bacula
  • di adottare i provvedimenti indicati dalle Prescrizioni del CESCR del 20 marzo 2007 e dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 23 Febbraio 2005, ed in particolare, di individuare idonee alternative abitative ed interventi idonei a ripristinare i livelli minimi delle prestazioni sociali e sanitarie a favore degli abitanti del suddetto campo nomadi, come prescritto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008, n. 3677

AVVERTONO

Che in mancanza adempimento agiranno in giudizio, anche nella loro qualità di associazioni iscritte nel registro di cui al Dlgs 215/03, ai sensi degli articoli 44 Dlgs 296/98 e art. 2 Dlgs 215/03.

Milano 12 marzo 2008