Riporta la cooperativa sociale Pralipe di Pescara
Care/i,
il ddl sicurezza prevede una norma, passata quasi inosservata, che impedisce la
registrazione alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolari, in
palese violazione della Costituzione e della Convenzione ONU sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza.
Le conseguenze di tale modifica normativa sarebbero gravissime: i bambini non
registrati alla nascita resterebbero senza identità, completamente invisibili;
vi è inoltre il forte rischio che i bambini nati in ospedale non vengano
consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno e siano dichiarati in
stato d'abbandono; per evitare questo, è probabile che molte donne in condizione
irregolare decidano di non partorire in ospedale, con serissimi rischi per la
salute della madre e del bambino.
Vi inviamo in allegato una lettera che intendiamo inviare (a firma di ASGI e di
tutte le altre organizzazioni che vorranno aderire) alle Commissioni Affari
Costituzionali e Giustizia della Camera, alla Commissione Infanzia e ai
capigruppo.
Preghiamo tutte le organizzazioni che volessero aderire, di inviare l'adesione
all'indirizzo info@asgi.it entro martedì sera
10 marzo.
Ci scusiamo con il brevissimo tempo a disposizione, ma l'esame del ddl inizia
martedì e dunque i tempi sono strettissimi.
Grazie e a presto,
Elena Rozzi
Alla cortese attenzione
dei membri della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati
Dei membri della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati
Dei membri della Commissione parlamentare per l’Infanzia
Dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati
9 marzo 2009
Oggetto: Conseguenze dell’art. 45, comma 1, lett. f) del ddl C. 2180 sul
diritto del minore a essere registrato alla nascita
L’art. 45, comma 1, lett. f) del disegno di legge “Disposizioni in materia di
sicurezza”, approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera (C. 2180),
introduce l’obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di
soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti riguardanti gli atti di stato
civile, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita1.
L’ufficiale dello stato civile non potrà dunque ricevere la dichiarazione di
nascita né di riconoscimento del figlio naturale da parte di genitori stranieri
privi di permesso di soggiorno.
La norma che impedisce la registrazione della nascita si configura come una
misura che oggettivamente scoraggia una protezione del minore e della maternità.
Una simile norma appare dunque incostituzionale sotto diversi profili. In
primo luogo comporta una palese violazione del dovere per la Repubblica di
proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e sfavorisce il diritto-dovere
costituzionale dei genitori di mantenere i figli (art. 30, comma 1 Cost.). In
secondo luogo viola il divieto costituzionale di privare della capacità
giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed è noto
che la dottrina si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse
politico dello Stato.
La norma è altresì incostituzionale per violazione del limite previsto dall'art.
117, comma 1 Cost. che impone alla legge di rispettare gli obblighi
internazionali. Essa si pone infatti in palese contrasto con la Convenzione ONU
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e
resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 che agli articoli 7 e 8
riconosce a ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente
dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto
di essere “registrato immediatamente al momento della sua nascita”, il
diritto “ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del
possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi”, nonché il
diritto “a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il
suo nome e le sue relazioni famigliari”. La disposizione in oggetto violerebbe
inoltre l'art. 24, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e
politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo
con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente prevede che ogni bambino
deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed avere un nome.
Le conseguenze di tale modifica normativa sui bambini che nascono in Italia da
genitori irregolari sarebbero gravissime.
I minori che non saranno registrati alla nascita, infatti, resteranno privi di
qualsiasi documento e totalmente sconosciuti alle istituzioni: bambini
invisibili, senza identità, e dunque esposti a ogni violazione di quei
diritti fondamentali che ai sensi della Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza devono essere riconosciuti a ogni minore. Ad
esempio, in mancanza di un documento da cui risulti il rapporto di filiazione,
molti di questi bambini non potranno acquisire la cittadinanza dei genitori e
diventeranno dunque apolidi di fatto. Per tutta la vita incontreranno ostacoli
nel rapportarsi con qualsiasi istituzione, inclusa la scuola. Proprio a causa
della loro invisibilità, saranno assai più facilmente vittime di abusi, di
sfruttamento e della tratta di esseri umani.
In secondo luogo, vi è il forte rischio che i bambini nati in ospedale non
vengano consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno, essendo a
quest’ultimi impedito il riconoscimento del figlio, e che in tali casi venga
aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato d’abbandono. Questi
bambini, dunque, potranno essere separati dai loro genitori, in
violazione del diritto fondamentale di ogni minore a crescere nella propria
famiglia (ad eccezione dei casi in cui ciò sia contrario all’interesse del
minore), sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza e dalla legislazione italiana.
E’ probabile, infine, che molte donne prive di permesso di soggiorno, temendo
che il figlio venga loro tolto, decidano di non partorire in ospedale.
Anche in considerazione delle condizioni estremamente precarie in cui vivono
molti immigrati irregolari, sono evidenti gli elevatissimi rischi che questo
comporterebbe per la salute sia del bambino che della madre, con un conseguente
aumento delle morti di parto e delle morti alla nascita.
Per evitare queste gravissime violazioni dei diritti dei minori (oltre che dei
loro genitori), rivolgiamo un appello ai Parlamentari affinché respingano la
disposizione di cui all’art. 45, comma 1, lett. f) del disegno di legge
“Disposizioni in materia di sicurezza” (C. 2180).
A.S.G.I.