Flussi stagionali 2011: nulla osta pluriennale per gli stagionali
Di Fabrizio (del 30/09/2011 @ 09:51:01, in lavoro, visitato 1481 volte)
...che abbiano lavorato in Italia per almeno due anni consecutivi dalla
data dell’11 gennaio 2008. Lo può richiedere anche un datore di lavoro diverso.
23 settembre 2011: Lo ha chiarito il Ministero dell’interno con la
circolare n. 6914 del 12 settembre 2011.
Il 22 marzo scorso ha preso il via la procedura on line, attiva fino al 31
dicembre 2011, per la presentazione delle domande di nulla osta per lavoro
stagionale prevista dal DPCM del 17 febbraio 2011 che consente l'ingresso in
Italia di 60.000 lavoratori extracomunitari stagionali. Novità di quest’anno la
possibilità di richiedere un nulla osta pluriennale per quei lavoratori,
cittadini dei Paesi indicati nel decreto, che siano già entrati in Italia per
prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi. Una
grande semplificazione per i datori di lavoro che, consapevoli di avere bisogno
del lavoratore anche per le stagioni future, il prossimo anno potranno
confermare l’assunzione del lavoratore indipendentemente dal decreto flussi
stagionale. Ma i due anni consecutivi devono essere immediatamente antecedenti
la data di presentazione della domanda? Può presentare la domanda un datore di
lavoro diverso da quello per cui si è già lavorato? A queste domande, poste
dalle Questure, ha risposto il Ministero dell’interno attraverso la circolare n.
6914 del 12 settembre 2011. Per quanto riguarda "i due anni consecutivi",
chiarisce il Ministero, si intendono due anni a partire dall’11 gennaio 2008,
data in cui è entrato in vigore il sistema di rilevazione delle comunicazioni
obbligatorie di assunzione "indispensabile per verificare l’effettiva
sussistenza dei due pregressi rapporti di lavoro stagionali" mentre, per quanto
riguarda il secondo quesito "si ritiene che il datore che presenti, per la prima
volta, l’istanza di rilascio del nulla osta pluriennale possa essere anche
persona diversa da quella delle due precedenti annualità".
(Maria Rita Porceddu)
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