\\ Mahalla : Articolo : Stampa
Reato di clandestinità: secondo la consulta, non è punibile chi non rispetta decreto di espulsione perché povero
Di Fabrizio (del 19/12/2010 @ 09:54:16, in Regole, visitato 1817 volte)

Segnalazione di Roberto Malini

di Gabriele Augusto, clandestinoweb.com

La corte "ha inquadrato la clausola del 'giustificato motivo' tra quelle destinate in linea di massima a fungere da 'valvola di sicurezza' del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché - anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione - l'osservanza del precetto appaia concretamente 'inesigibile' in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo".

Roma, 17 dicembre 2010. Non si può punire lo straniero che in ''estremo stato di indigenza'', o comunque per ''giustificato motivo'', non ottemperi all'ordine, seppure reiterato, di allontanamento dall'Italia emesso dal questore. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, redattore il giudice Gaetano Silvestri, dichiarando incostituzionale una delle norme inserite nel "pacchetto sicurezza" del 2009, nella parte che prevede il reato di clandestinità.
Tutto è nato dal tribunale di Voghera che, chiamato a giudicare una donna senza permesso di soggiorno e più volte espulsa come clandestina, si è rivolto alla Consulta sostenendo che la donna non aveva potuto lasciare il nostro paese perché priva di mezzi propri. "Un giustificato motivo", che pero' non è previsto, dicono i giudici della Corte, dall'art.14, comma 5 quater del testo unico sull'immigrazione, modificato dal "pacchetto sicurezza".
"Questa Corte ha inquadrato la clausola del 'giustificato motivo' tra quelle destinate in linea di massima a fungere da 'valvola di sicurezza' del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché - anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione - l'osservanza del precetto appaia concretamente 'inesigibile' in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo".
"Un estremo stato di indigenza, che abbia di fatto impedito l'osservanza dell'ordine del questore nello stretto termine di cinque giorni non diventa superabile o irrilevante perché permanente nel tempo o perché insorto o riconosciuto in una occasione successiva".
Per tutto ciò, e tranne che le autorità non procedano con un'esecuzione coattiva dell'espulsione (procurando il vettore aereo o altri mezzi per lasciare il territorio nazionale), non si può lasciare allo stesso immigrato clandestino l'esecuzione del provvedimento perché ''incontra i limiti e le difficolta' dovuti alle possibilità pratiche dei singoli soggetti''.
Per la Consulta è indispensabile ''un ragionevole bilanciamento tra l'interesse pubblico all'osservanza dei provvedimenti dell'autorità, in tema di controllo dell'immigrazione illegale, e l'insopprimibile tutela della persona umana''.

E' ora auspicabile, commenta EveryOne, che si consideri egualmente "non punibile" lo straniero colpito da espulsione il quale non ottemperi al decreto ritenendo che, una volta rientrato in patria, si troverà a subire atti di persecuzione, situazioni di crisi umanitaria o condizioni di povertà intollerabili.