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\\ Mahalla : VAI : Regole (inverti l'ordine)
Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
 
 
Di Fabrizio (del 11/12/2008 @ 08:54:53, in Regole, visitato 1584 volte)

Da Comincialitalia.net di Donatella Papi

Una testimonianza su come nasce il problema degli zingari e una denuncia su un bambino Rom in ospedale privo della possibilità di fare ancora i vaccini essenziali a sei mesi dalla nascita.

Sapendo che in Italia i Rom sono tanti, privi di servizi e si favorisce il rimpatrio, una famiglia Rom (madre e padre diciottenni e un bimbo di sei mesi) sono tornati in Romania. Li ho personalmente assistiti per i documenti. Nonostante le giornate spese per informarci, nessuno ci ha detto che ci sarebbe voluto un certificato di nascita pluringue apostillato dalla questura e tradotto. Abbiamo speso tempo e denaro per un certificato del Comune di Roma e per un documento autenticato dal Consolato di Romania a Roma con la foto del bimbo e il consenso della madre. Ma una volta in Romania questo certificato si è dichiarato inutile e il bambino risulta privo di documenti, il che fa insorgere il medico di base che si rifiuta di visitarlo, curarlo e non possono essere eseguiti i vaccini. Il bambino attualmente, a causa delle precarie condizioni di vita, è in ospedale per la seconda volta sotto farmaci per problemi polmonari. E' stato curato soltanto su insistenze presentando il tesserino sanitario rilasciato dal Comune di Roma con valenza internazionale.

Premetto che il bambino è nato regolarmente, è stato regolarmente iscritto al Comune di Roma, ha tessera sanitaria e codice fiscale. E' stato già accertato di chi è figlio dalle autorità romene ed è tornato in Romania su documento rilasciato dalle medesime.

Capisco che occorra il certificato di nascita plurilingue. Lo abbiamo fatto: un mese di attesa dal Comune di Roma. Poi abbiamo coinvolto un'agenzia poiché i tempi si allungavano ancora e il bambino è privo di assistenza. L'agenzia ha ottenuto la apostilla dalla Questura, ma una volta richiesto al Consolato di Romania a Roma il visto è stato risposto che è necessaria la presenza della madre in Italia.

Ma può una nomade tornare in Italia per questo? E' questo che vogliamo? Ho chiesto al Consolato, spiegando tutto quello che ho detto qui, cosa si può fare essendo già la mamma e il bambino in Romania e data l'urgenza. Nessuna risposta.

Tempo fa avevo avuto il telefono di un centro tra il Comune di Roma e quello di Romania a cui rivolgermi in base a un progetto di collaborazione a questo scopo. Ma mi è stato risposto che il progetto è un altro, che non c'è nessuna collaborazione e delle persone di cui mi erano stati forniti i nominativi non conoscevano nessuno.

Gli zingari sono gli zingari. Ma questi siamo noi. E' giusto che un bambino di sei mesi sia in ospedale, senza assistenza, che nessuno lo vaccini, che nessuno risolva il suo documento, che siano impegnati almeno dieci persone, a spese proprie, senza arriva a nulla. E che si chieda ai nomadi di fare tutte queste trafile, essere rispettosi e in regola, andando avanti indietro con l'Italia con un mucchio di documenti, carte di cui l'ultimo non è mai valido e ce ne vuole un altro.

C'è qualcuno che sa rispondere?  

© 2008 Copyright Comincialitalia.net

 
Di Fabrizio (del 06/12/2008 @ 09:02:36, in Regole, visitato 3228 volte)

Segnalazione di Betty Michelini e Cristina Seynabou Sebastiani

Una risposta concreta di fronte al susseguirsi di episodi di discriminazione e violenza.

Il vademecum sarà presentato a operatori e cittadini stranieri martedì 9 dicembre alle 20,00 presso la sede del NAGA in via Zamenhof 7/A a Milano alla presenza della autrici e del servizio legale del NAGA.

Cosa fare e come comportarsi se non si ha il permesso di soggiorno? in caso di fermo, abusi o violenze da parte delle forze dell'ordine? Cosa fare sei si desidera fare una denuncia? se si ha bisogno di andare all'ospedale? se si è subita una violenza sessuale e si desidera denunciare il proprio aggressore? se si è vittima di un incidente sul lavoro?
Per rispondere a queste domande e a molte altre l'Avv. Melissa Mariani e l'Avv. Anna Brambilla, con la collaborazione di diverse realtà associative e attive nell'antirazzismo. hanno redatto il "Vademecum di resistenza al Pacchetto Sicurezza".
"Il vademecum può diventare un ottimo strumento sia da distribuire alle persone che si rivolgono agli operatori nell'ambito dell'immigrazione per renderle consapevoli dei loro diritti e per far emergere segnalazioni, denunce o semplicemente racconti sia da utilizzare dagli operatori stessi noi in caso di violazioni di diritti" affermano l'Avv. Mariani e l'Avv. Brambilla.
"Un breve testo che può essere utilizzato agli sportelli, sulle unità mobili, in tutte le situazioni d'informazione o accoglienza di immigrati e anche all'interno delle comunità straniere stesse, uno strumento che vuole essere anche una risposta concreata di fronte al susseguirsi di episodi di discriminazione e violenza" concludono i referenti del servizio legale del NAGA.

Per maggiori informazioni:
NAGA
02 58 10 25 99
naga@naga.itsosexp@naga.it

 
Di Fabrizio (del 01/12/2008 @ 21:19:13, in Regole, visitato 1783 volte)

LEGGO online 01-12-2008 11:58

(ANSA) - NAPOLI, 1 DIC -Eseguite due ordinanze di custodia cautelare in carcere contro due giovani accusati di saccheggio e devastazione dei campi rom di Ponticelli. Agenti della Digos della questura di Napoli e del commissariato di Ponticelli le hanno comunicate oggi a Gennaro Cozzolino di 26 anni e Massimo Ascione, di 18 entrambi residenti nel quartiere di Ponticelli. Gli assalti ai campi nomadi avvennero nel maggio scorso, dopo la denuncia di una donna che accuso' una Rom di aver tentato di rapire sua figlia.
 

 
Di Fabrizio (del 29/11/2008 @ 09:09:07, in Regole, visitato 2803 volte)

Ricevo da Clochard

ROMA (29 novembre) - Non è sempre è schiavitù quando i bambini rom mendicano. Il confine tra riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia o esigenze dettate dalla forte povertà è molto "labile" soprattutto quando si tratta di popolazioni rom dove i genitori "anche per tradizione culturale" mendicano per le strade assieme ai figli. A stabilirlo la quinta sezione penale della Cassazione nella sentenza n.44516 con cui è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna per una mamma rom arrestata perché trovata a chiedere l'elemosina insieme al figlio.

La corte d'appello di Napoli nel gennaio scorso aveva condannato a cinque anni di reclusione Mia V. per riduzione in schiavitù: era stata sorpresa due volte dalla polizia seduta a terra con accanto il figlio di 4 anni che per ore, in piedi, chiedeva l'elemosina ai passanti.

Nel ricorso in Cassazione la difesa di Mia si era appellata alla "mangel usualmente praticata dagli zingari".

Il confine tra autorità e abuso. Secondo i giudici della suprema corte non era ravvisabile il reato di riduzione in schiavitù perché occorreva tenere presente soprattutto per "genitori che hanno autorità sui figli il confine piuttosto labile tra autorità e abuso". Soprattutto quando secondo i giudici si tratta di "alcune comunità etniche dove ad esempio la richiesta di elemosina costituisce una condizione di vita tradizionale molto radicata nella cultura e nella mentalità di tali popolazioni".

I giudici di merito avevano rilevato che la donna mendicava per strada solo per alcune ore, situazione ben diversa, secondo i giudici, dalla "condotta di chi comperi un bambino e lo utilizzi continuativamente nell'attività di accattonaggio appropriandosi dei guadagni". In questo caso, secondo i supremi giudici, si può parlare solo di "maltrattamenti in famiglia". Pertanto la sentenza di appello è stata annullata con rinvio ad una nuova decisione in merito alla configurazione di questo diverso reato.

 
Di Fabrizio (del 22/11/2008 @ 09:23:04, in Regole, visitato 1323 volte)

Ricevo da Clochard

Virgilio Notizie

Almeno 58 casi: Serve un provvedimento

Roma, 21 nov. (Apcom) - Non si possono dimenticare "quei bambini di età fino a tre anni che vivono in carcere con le mamme detenute, e che continuano a soffrire di questa inaccettabile situazione": lo afferma la senatrice radicale (Pd) Donatella Poretti, all'indomani della giornata dell'infanzia.

In una lettera aperta alla presidente della commissione bicamerale dell'Infanzia, Alessandra Mussolini, Poretti ricorda che "secondo i dati del Dipartimento di amministrazione penitenziaria riferiti al 30 giugno 2008, gli asili nido funzionanti nelle strutture carcerarie italiane sono 16. Sono 58 le detenute madri con figli che vivono con loro dentro l'istituto, quindi sono almeno 58 i bambini minori di tre anni che trascorrono un tempo estremamente prezioso e delicato della loro vita in galera. Alcuni possono accedere ai nidi pubblici, altri trascorrono l'intera giornata dietro le sbarre".

L'auspicio dell'esponente radicale è che venga adottato "un provvedimento finalmente risolutivo della situazione di questi bambini, può e deve essere abbracciato anche dalla Commissione bicamerale per l'infanzia da te presieduta, perché si stimoli la dovuta discussione del Parlamento e si giunga alla più celere calendarizzazione in Parlamento delle proposte esistenti per poter risolvere nel modo più opportuno tale situazione".

 
Di Fabrizio (del 17/11/2008 @ 08:50:47, in Regole, visitato 3400 volte)

segnalato da Cristina Seynabou Sebastiani

Dopo l'approvazione del Pacchetto Sicurezza le retate della polizia si sono intensificate. Spesso controllori e vigili salgono sugli autobus a far dei controlli diretti in particolare contro gli immigrati. Ora è anche arrivato l'esercito. Tutti accusano i cittadini immigrati di essere clandestini ma nessuno dice che la clandestinità è tutta responsabilità del governo . Quelli che governo, mass media e settori di popolazione chiamano "clandestini" sono persone che lavorano ma che non possono regolarizzarsi perché la legge sull'immigrazione non lo permette. Molti italiani che si lamentano (ipocritamente) del pericolo "clandestini" hanno poi un "clandestino" alle loro dipendenze che lavora nelle loro fabbriche, cura i loro figli e i loro genitori. Questo testo è un intento di far conoscere ai cittadini immigrati, ma non solo, cosa la polizia può fare e cosa non può fare affinché si possano denunciare gli eventuali abusi. Il testo è stato prodotto grazie al lavoro degli avvocati di "Supporto legale contro il razzismo". L'associazione Arci Todo Cambia e la Rete degli Sportelli di ARCI Milano hanno contribuito alla sua realizzazione.

1. Controllo documenti, identificazione e fermo

a) In generale

Gli ufficiali-agenti di polizia (polizia di stato, carabinieri e altri corpi appartenenti all'esercito, polizia municipale - ma questi ultimi solo se hanno la qualifica di agente di polizia di sicurezza- ) possono costringerti a seguirli nei propri uffici se rifiuti dichiarare le tue generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) o mostrare un documento d'identità oppure quando ci sono indizi sufficienti per ritenere che il nome che hai dato o i tuoi documenti siano falsi (art. 11, d.l. 21.3.1978 n. 59): questo viene chiamato fermo di identificazione o accompagnamento. Gli ufficiali-agenti di polizia che ti accompagnano in questura per identificarti devono darne immediata notizia al Procuratore della Repubblica e possono trattenerti per il tempo necessario alla tua identificazione1 e comunque entro le 24 ore ti devono rilasciare. Non è previsto il diritto alla nomina di un difensore.

E' perciò importante e - hai diritto di pretendere - che la comunicazione al Procuratore della Repubblica venga effettuata subito al momento dell'accompagnamento, perché solo da questo momento si contano le 24 ore entro cui devono rilasciarti. Se rifiuti di dire le tue generalità / esibire i documenti, oltre all'accompagnamento in questura di cui abbiamo parlato, puoi essere denunciato per i seguenti reati:

- se sei cittadino italiano o comunitario, e rifiuti di dire il tuo nome, puoi essere denunciato e rischi la pena dell'arresto fino a 1 mese (art. 651 c.p.). Invece se non fai vedere i documenti puoi essere denunciato e rischi la pena dell'arresto fino a due mesi (art. 294 reg .att. tulps e art. 221 tulps).

- se sei cittadino extracomunitario e non fai vedere i documenti (passaporto-permesso), senza un valido motivo, ad agenti-ufficiali di polizia quando te lo chiedono puoi essere denunciato e rischi la pena dell'arresto fino a 6 mesi; se c'è motivo di dubitare della tua identità, puoi essere accompagnato in questura per rilievi segnaletici (fino a un max di 24 ore.) - art. 6 d.lgs. n. 286/98.

Se invece fornisci false generalità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, il reato è punito con pene maggiori (che sono stata aggravate col c.d. pacchetto sicurezza - d.l. 23.5.2008, n. 92):
se dichiari (a voce o per iscritto) false generalità e rischi il carcere fino a un massimo di sei anni (artt. 495 e 496 c.p.);
la stessa pena è prevista se alteri il tuo corpo per impedire la tua identificazione - es. alterazioni delle impronte digitali (art. 495-ter c.p.).
E' stata anche introdotta l'aggravante di clandestinità. Questo significa che la pena prevista per il reato che hai commesso può aumentare solo per il fatto che non hai il permesso di soggiorno (art. 61, n. 11 bis c.p.).

Non esiste più il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ma rimangono il reato di ingiuria cioè l'insulto o l'offesa a una persona (art. 594 c.p.) che viene spesso utilizzato dalle autorità e il reato di resistenza a pubblico ufficiale (cioè quando qualcuno si oppone con violenza o minaccia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mentre questo compie un atto d'ufficio (art. 337 c.p). Ti possono accusare del reato di resistenza (anche) se usi violenza o minaccia nei confronti di un incaricato di pubblico servizio o di dipendenti di istituti di vigilanza privata (guardie private) in servizio presso stazioni dei treni, metropolitana e sugli autobus perché sono considerati ausiliari di pubblica sicurezza.

E' importante sapere che per violenza e minaccia si intende qualunque comportamento idoneo ad opporsi all'atto che non sia una semplice resistenza passiva. (ad esempio se ti bloccano fisicamente e cerchi di divincolarti o difenderti in qualsiasi modo verrai accusato di resistenza).
In caso di resistenza, la pena prevista è il carcere da 6 mesi e 5 anni.

b) Casi specifici e consigli pratici

Se ti ferma un agente di polizia/carabiniere:
Se chi ti controlla è un agente in borghese deve prima identificarsi (generalità, numero di matricola, corpo di appartenenza) e mostrare il tesserino di riconoscimento; se non lo fa, non sei tenuto a seguire i suoi ordini.
Negli uffici di polizia è sempre consigliabile chiedere il tesserino di identificazione, segnare la targa della macchina, scrivere il nome dei poliziotti che ti interrogano o fanno il verbale e chiedere sempre una copia di quello che ti fanno firmare; queste cose servono per denunciare eventuali irregolarità e/o prepotenze.
Se ti ferma un militare appartenente all'esercito I militari attualmente in servizio nelle città hanno lo status di agente di pubblica sicurezza, ma non possono svolgere funzioni di polizia giudiziaria. Questo significa che, come polizia e carabinieri, possono:
1)chiederti generalità e documenti di identità
2)portarti in questura per procedere all'identificazione (fermo di identificazione)
3)possono perquisirti e perquisire la tua auto ma SOLO in caso di eccezionale urgenza che non consenta l'intervento del giudice o se devono verificare l'eventuale presenza di armi o esplosivi o droga quando l'atteggiamento della persona non è giustificabile.
Al di fuori di questi casi NON POSSONO perquisirti e le perquisizioni non sono legali. E comunque deve essere sempre fatto un verbale e te ne devono dare una copia (art. 4 L. 22 maggio 1975, n. 152)

Se ti ferma un agente della polizia municipale (ex vigili urbani)
Gli agenti di polizia municipale sono pubblici ufficiali e quasi sempre sono anche agenti ausiliari di pubblica sicurezza (ma possono anche non esserlo) e svolgere funzioni di polizia giudiziaria o polizia amministrativa. Possono quindi fermarti e portarti in questura, commissariato, comando per identificarti.
Se non hanno funzioni di polizia giudiziaria NON possono:

- obbligarti a fare dichiarazioni od obbligarti con la forza ad altro;

- accompagnarti con la forza negli uffici di polizia giudiziaria

- ispezionare nella tua casa, roulotte, tenda o all'interno della macchina salvo che la legge lo autorizzi espressamente.

Non c'è un modo chiaro che identifica le funzioni dell'agente di polizia municipale in quel momento, ma è sempre possibile sollevare la questione.
Il Pacchetto Sicurezza ha dato maggiori poteri ai sindaci quindi è possibile che decretino misure che limitano le libertà personali (multe per chi beve alcolici per strada o si ritrova in gruppo in alcuni luoghi, ecc.) e che gli interventi della polizia municipale contro venditori ambulanti siano maggiori. Nel caso di sequestro di merce durante la vendita ambulante le autorità di polizia devono fare un verbale ed a consegnarlo all'interessato. E' punito il pubblico ufficiale che sottrae, distrugge, al di fuori dei casi previsti dalla legge, o deteriora le cose sottoposte a sequestro (Art. 334 cp: "sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro"). Se sull'autobus o sul treno ti ferma un controllore Il controllore è considerato un pubblico ufficiale (art. 357 c.p.). Cosa può fare:

- può chiederti le tue generalità (nome, cognome, ecc) e se ti rifiuti di dirle ti può accusare del reato art. 651 c.p. (vedi sopra);

- può chiederti di mostrare i documenti SOLO nel caso in cui ti deve fare la multa (perché sei senza biglietto). Se non mostri i documenti può fermarti e chiamare la polizia per procedere alla tua identificazione. Quindi è sempre meglio avere il biglietto.

- ricordati che il controllore non è un agente di polizia anche se a volte si comporta come un poliziotto. Se ti accusa di un reato, deve andare a fare la denuncia come un normale cittadino. A parte il caso in cui non mostri i documenti e deve farti la multa (v. sopra), NON può usare la forza o altri mezzi per obbligarti a far qualcosa, non ti può fare una espulsione, non ti può fermare per consegnarti alla polizia affinché questa proceda all'espulsione.
Riguardo ai casi di rastrellamento sugli autobus, cioè quando i controllori salgono sull'autobus insieme alla polizia o ai vigili, è bene sapere che queste azioni possono essere denunciate all'autorità giudiziaria nel caso in cui controllori e polizia chiedano biglietti e documenti solo agli stranieri e non agli italiani, quindi fanno un controllo basato sulla provenienza etnica o nazionale. In questo caso può essere una azione discriminatoria che può essere denunciata alla magistratura.

E' perciò importante:

- documentare quello che succede (con foto o video). Se ci sono furgoni della polizia documentare quante e quali sono le persone che vengono fatte scendere dall'autobus e portate sulle camionette della polizia; prendere il numero di targa;

- reperire sul posto persone disposte a testimoniare, sia i cittadini stranieri che subiscono questi rastrellamenti sia i cittadini italiani presenti sui mezzi;

- identificare a che corpo appartengono gli agenti (polizia di stato, carabinieri, polizia municipale/vigili) che fanno queste operazioni

- le persone straniere portate sui furgoni della polizia hanno l'obbligo di mostrare passaporto/permesso di soggiorno, eccetto nel caso di giustificato motivo (smarrimento, furto, sottrazione, permesso temporaneamente trattenuto da altri, ecc.); la polizia può portare lo straniero in questura in caso di dubbio sulla identità; il dubbio non può essere comunque basato solo sull'origine etnica/ nazionale.
E' quindi consigliabile chiedere subito spiegazioni sul motivo del controllo e del perché la persona viene portata in questura.
È sempre meglio girare in coppia o in gruppo e che in casa vi sia qualcuno, in modo che vi siano testimoni in grado di raccontare gli eventuali abusi fatti da parte delle forze dell'ordine.
Altri luoghi, oltre all'autobus o al treno in cui si può essere controllati/fermati:

- in ospedale: l'accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino straniero irregolare/clandestino NON PUO' COMPORTARE ALCUNA SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' (art. 35 d.lgs. n. 286/98); quando però si va in ospedale per lesioni derivanti da reato (aggressioni, violenza sessuale, ferite d'arma da fuoco o da taglio, infortunio sul lavoro) i medici hanno l'obbligo del referto, devono cioè segnalare il fatto alla polizia ; non c'è tale obbligo quando il referto esporrebbe la persona a procedimento penale (art. 365 c.p.); la tutela della salute è un diritto fondamentale che deve perciò essere assicurato anche ai cittadini stranieri irregolarmente presenti in Italia: secondo la Cassazione le cure mediche essenziali non comprendono solo le prestazioni di pronto soccorso ma sono comprensive di tutti gli interventi necessari per l'eliminazione della patologia (Cass. 22.9.2006, n. 20561)
Se viene emesso un decreto di espulsione nei confronti della persona che si reca in ospedale per ricevere cure mediche, l'espulsione è illegittima e si puo' fare ricorso

- quando vai in Questura a denunciare un reato che hai subito oppure perché hai smarrito o ti hanno rubato il passaporto, ricordati che se non hai il permesso di soggiorno la polizia puo' darti un'espulsione: in questi casi puoi delegare una persona a presentare la denuncia per tuo conto

- alcuni Comuni richiedono per la pubblicazione del matrimonio misto (fra cittadini italiani/comunitari e stranieri) l'esibizione del permesso di soggiorno, anche se non è previsto questo specifico obbligo. In questi casi il cittadino straniero privo di permesso di soggiorno deve evitare di presentarsi per la richiesta di pubblicazioni. Se insistono nel richiedere l'esibizione del permesso di soggiorno si puo' avviare un procedimento giudiziario per evitare la pubblicazione del matrimonio (art. 100 c.c.) e così ottenere l'immediata celebrazione del matrimonio, per effetto del quale lo straniero irregolare non puo' essere espulso.
L'espulsione del cittadino straniero al momento della celebrazione del matrimonio con cittadino italiano è in contrasto con le norme comunitarie (sent. Corte di Giustizia Europea 25.7.08 nel proc. C/217) e si puo' fare ricorso.

2. Perquisizioni e accesso nell'abitazione

a) In generale
La polizia non può perquisire una persona né entrare in una casa privata o locale privato o una macchina, senza un mandato del giudice (cioè senza un documento scritto che dice chiaramente che lo possono fare). Se hanno il mandato, la persona ha comunque diritto:

- prima di iniziare la perquisizione, ad avere una copia del mandato;

- durante la perquisizione, alla presenza di un avvocato o altra persona di fiducia (che siano facilmente reperibili);
Si possono fare perquisizioni personali e nei locali senza mandato del giudice, nei seguenti casi:
1) quando si sta commettendo un reato o una evasione (fuga) o quando si deve eseguire un'ordinanza di custodia cautelare o un ordine di carcerazione o un fermo (art. 352 c.p.p.);
2) la polizia giudiziaria (polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale) può perquisire le persone, i locali, le macchine, i bagagli e gli effetti personali per prevenire o reprimere il traffico di droga (art. 103 dpr n. 309/1990) o se ha fondato motivo di credere che ci sono armi, munizioni o esplosivi, qualcuno cercato dalla polizia che si nasconde, un evaso in relazione a determinati delitti di associazione mafiosa, traffico di droga o delitti con finalità di terrorismo (art. 41 tulps e art. 25 d.l. 8.6.1992, n. 306);
Anche in questi casi ti devono lasciare sempre una copia del verbale di perquisizione, anche se non viene sequestrato nulla, dove si indicano le operazioni fatte, il motivo per cui hanno fatto la perquisizione senza l'autorizzazione del giudice, i nomi e la qualifica degli agenti che hanno fatto la perquisizione. Se sequestrano oggetti, documenti, devono essere specificamente indicati nel verbale di perquisizione. Se non sei in grado di leggere, hai diritto ad un interprete e comunque fai sempre scrivere che non parli l'italiano.
La perquisizione in una casa o nei luoghi chiusi vicini a essa NON può farsi prima delle ore sette e dopo le ore venti. Puoi farsi fuori da questi orari se c'e' un'autorizzazione scritta del giudice che ti deve essere mostrata prima (art. 251 c.p.p.)

NOTA: Il pacchetto sicurezza ha introdotto una nuova disposizione che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per "chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione". Non si rischia di essere denunciati per questo reato quando si affitta a casa a una persona straniera anche se clandestina a prezzi contenuti.

b) Consigli pratici
Chiedi sempre il motivo della perquisizione e ricorda che fuori dai casi scritti sopra, la polizia non ha diritto di entrare nella tua casa: se ad esempio la polizia si presenta a casa tua, senza mandato, perché l'hanno chiamata i vicini perché c'era troppo rumore, non sei obbligato a farla entrare in casa. Se la polizia entra in casa con la scusa di ricercare armi o droga e fa delle espulsioni, queste espulsioni non sono legittime (Trib. Trieste 24.7.2004).

3. Tutela legale

L'uso illegittimo/arbitrario della forza e/o dell'autorità da parte delle forze dell'ordine puo' essere sempre denunciato all'autorità giudiziaria penale.
In caso di percosse, trattenimenti e perquisizioni illegali, atti di razzismo da parte delle forze dell'ordine e controllori dei mezzi di trasporto, puo' essere presentata una denuncia/querela alla Procura della Repubblica del luogo dove si è verificato il reato.
Per i reati che vengono perseguiti solo se la vittima fa denuncia (per es. percosse, lesioni lievi, ingiuria, minaccia ecc.), la denuncia- querela deve essere presentata nei tre mesi successivi al reato.
La denuncia-querela può essere presentata dalla vittima personalmente; è comunque consigliabile l'assistenza di un legale o il supporto di associazioni che offrono assistenza legale, anche per contrastare le eventuali controdenunce.
Contro qualsiasi atto (anche di carattere normativo, come leggi statali, regionali, regolamenti comunali, ordinanze del sindaco, ecc.) e/o comportamento che abbia l'effetto di creare un trattamento differenziato in ragione dell'origine nazionale, etnica, razziale o religiosa può essere proposta l'azione civile contro le discriminazioni etnico-razziali.
Quando il giudice accerta che è in atto una discriminazione, puo' condannare a risarcire i danni, anche di natura esistenziale, subiti dalla vittima della discriminazione.
E' possibile in questi casi rivolgersi ad associazioni che operano nella lotta alla discriminazioni razziali: queste possono infatti avviare questo tipo di processo, sia a supporto di vittime di discriminazioni sia contro le discriminazioni collettive
1. Per identificarti possono effettuare rilievi segnaletici (fotografie e impronte digitali),anche senza la tua autorizzazione. Non possono prendere capelli o saliva senza la tua autorizzazione, eccetto nel caso in cui lo autorizzi un giudice.

 
Di Fabrizio (del 10/11/2008 @ 09:02:32, in Regole, visitato 1505 volte)

Da Roma_Francais

Actualité Boulogne - 07.11.2008, 04:58 - La Voix du Nord

Annullato dal tribunale amministrativo a febbraio, l'arresto anti-mendicità deciso dal sindaco di Boulogne, ha nuovamente occupato la giustizia. Il 30 ottobre, gli avvocati del comune e quelli della Lega dei Diritti dell'Uomo si sono nuovamente scambiati i loro argomenti a Lille.

Nel febbraio 2008, il tribunale amministrativo aveva condannato il sindaco di Boulogne ed annullato l'arresto anti-mendicità preso nel 2007.

La Lega dei Diritti dell'Uomo, a fianco dei Rom sin dal loro arrivo due anni fa, aveva fatto un reclamo ed aveva anche ottenuto una vittoria contro il sindaco di Wimeureux... che aveva deciso di non ricorrere in appello.

Frédéric Cuvillier invece ha contrattaccato. E' stata la corte d'appello amministrativa che ha ripreso il dossier evocato il 30 ottobre scorso. "Ho deposto le stesse conclusioni della prima istanza", spiega la signora Calonne, avvocato della Lega, vale a dire che stima che le misure erano senza dubbio sproporzionate nei confronti del rischio incorso: il famoso disturbo all'ordine pubblico. In attesa della decisione della corte, che potrebbe arrivare molto presto, nessun arresto proibisce più la mendicità. Il sindaco stima che "ormai ci siano meno" mendicanti in città.

O. M.

 
Di Fabrizio (del 08/11/2008 @ 15:35:56, in Regole, visitato 1599 volte)

Da Tiscali notizie

Roma, 7 nov. (Apcom) - Via libera alla videosorveglianza e alle ronde di cittadini in materia di sicurezza. E' stato approvato nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato l'emendamento della Lega che permette agli Enti locali di "avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di segnalare agli organi di polizia locale ovvero alle forze di polizia dello Stato, eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale e cooperare nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio".

Ritirato, invece, su richiesta del governo, l'emendamento sempre del Carroccio che prevedeva la possibilità di referendum locali per l'apertura di nuovi campi nomadi o di moschee e luoghi di culto di altre religioni che non hanno stipulato accordi con lo stato. La Lega, comunque, si riserva la possibilità di ripresentare la proposta di modifica in Aula, visto che il termine per la presentazione di emendamenti scade martedì.

Sarà consentito inoltre, agli enti locali, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza "in luoghi pubblici o aperti al pubblico" per la tutela della sicurezza urbana: la conservazione dei dati, oggi consentita per 24 ore, si estende ai 7 giorni successive alla rilevazione, salvo un prolungamento che "non può comunque superare i quattordici giorni".

 
Di Fabrizio (del 07/11/2008 @ 12:04:26, in Regole, visitato 1853 volte)

Da ChiAmaMilano

Dal 5 novembre sono entrate in vigore le nuove norme –molto restrittive– sui ricongiungimenti familiari

"A me piace vedere le persone riunite, forse è sciocco, ma che dire, mi piace vedere la gente che si corre incontro, mi piacciono i baci e i pianti, amo l’impazienza, le storie che la bocca non riesce a raccontare abbastanza in fretta, le orecchie che non sono abbastanza grandi, gli occhi che non abbracciano tutto il cambiamento, mi piacciono gli abbracci, la ricomposizione, la fine della mancanza di qualcuno".
Jonathan Safran Foer "Molto forte, incredibilmente vicino"

Da oggi riabbracciarsi sarà più difficile.
Da oggi quei baci e quei pianti, così efficacemente descritti da Safran Foer in alcuni passi del suo romanzo, saranno riservati ai fortunati che dimostreranno di godere di tutti i requisiti necessari.
E’ entrato in vigore il 5 novembre il decreto n.160 del 3 ottobre 2008 in tema di ricongiungimenti familiari. Una legge "corredo" del famoso "pacchetto sicurezza", che pone pesanti restrizioni per i cittadini stranieri che vivono regolarmente nel nostro paese e che desiderano essere raggiunti da figli, genitori, mariti o mogli.
Introdotta nel 1998 dalla legge Turco-Napolitano al fine di agevolare il consolidamento dei nuclei familiari, la norma sul ricongiungimento si è rivelata viceversa l’ennesimo strumento con cui l’attuale Governo cercherà di porre argine al fenomeno migratorio.

Ecco le novità, accolte "non positivamente" dall’Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati, introdotte per i familiari del cittadino straniero che vive in Italia:
- Coniuge: dev’essere maggiorenne. Formula questa, che ostacola il ricongiungimento delle tantissime coppie che in alcuni Stati asiatici o africani si formano in giovanissima età.
- Figli maggiorenni: devono dimostrare di essere totalmente invalidi, quindi non autosufficienti. Nessuno spazio per valutazioni sui singoli casi; la norma fa di tutta l’erba un fascio, esclude la possibilità di situazioni di disagio non riconducibili all’invalidità.
- Genitori: devono avere più di 65 anni e dimostrare di non avere altri figli capaci di provvedere al loro sostentamento.
- Test del dna: in caso di rapporti di parentela dubbi, e su segnalazione dei funzionari di controllo, è il cittadino straniero a dover farsi carico delle spese.
- Reddito: con la Turco-Napolitano era sufficiente dimostrare di disporre di un reddito pari all’assegno sociale pari alla cifra che secondo lo Stato italiano consente ad una persona di sopravvivere (5.142,67 euro l’anno). Il reddito doveva essere pari al doppio in caso di ricongiungimento di due o tre familiari; il triplo per quattro o più familiari Ora il dato sale: occorre certificare un importo pari all’assegno sociale aumentato della metà dell’importo per ogni familiare che si congiunge. Poco importa se spesso la crescita economica di una famiglia straniera si avvia proprio dal momento del ricongiungimento, che consente al coniuge o ai figli in età da lavoro di trovare un’occupazione in Italia.

Difficile che le nuove regole riescano a sortire l’effetto sperato dal Governo; si è già visto in passato come le norme eccessivamente restrittive in materia di immigrazione si siano spesso rivelate dei boomerang per il controllo dei flussi. Più facile che il tutto favorisca ancora una volta il fenomeno della clandestinità.
La questione dei ricongiungimenti è già oggi materia complessa; a Milano secondo i dati della Prefettura sarebbero ben cinquemila le pratiche in stand by ancora in attesa di essere valutate. La Prefettura stessa in questi giorni si è appellata al Comune e alla Provincia affinché venga avviato un lavoro di cooperazione con il terzo settore per agevolare le procedure. Di fronte ai buoni propositi dell’Assessore alle politiche sociali Mariolina Moioli, la Lega ha come al solito tuonato: "le priorità sono ben altre".
Ma si sa; per alcuni fa più notizia e riscuote maggior successo presso il proprio bacino elettorale il pugno duro contro i clandestini piuttosto che un aiuto ai cittadini stranieri volonterosi.
Procedure burocratiche lente dunque per il ricongiungimento, lentissime per la richiesta di cittadinanza italiana dei giovani immigrati di "lunga residenza", quelli presenti nel nostro paese da oltre 10 anni:se dal 2006 al 2007 le richieste sono quasi raddoppiate passando da 13.232 a 25.261, le autorizzazioni sono aumentate solo del 7%.
L’ altro lato della medaglia parla di ben 1117 i minori stranieri non accompagnati sbarcati tra maggio e settembre a Lampedusa. Giovani in media tra i 16 e i 17 anni, come spiega in dettaglio il rapporto dell’organizzazione "Save the Children", provenienti da zone di guerra, povertà e persecuzione come la Somalia, l’Eritrea, la Nigeria ma anche Egitto, Palestina, Tunisia, Ghana. Troppi i minori, insufficienti i mediatori culturali e i consulenti legali presenti operativi nella comunità alloggio che dovrebbero provvedere al loro inserimento sociale.
Se veti politici e burocrazia a manovella, insomma, ostacolano il percorso di inserimento di decine di migliaia di immigrati regolari, l’Italia continua d’altro canto e ciononostante a rimanere una delle mete più "appetibili" e più facilmente raggiungibili da persone irregolari.
Gestire i flussi migratori non è facile, certo. Forse però la politica italiana- e le nuove norme sui ricongiungimenti ne sono un indizio- è ancora all’anno zero rispetto a molti paesi europei dove il melting pot già da tempo non è visto come una minaccia ma come un’opportunità di arricchimento.

Giulia Cusumano

 
Di Fabrizio (del 06/11/2008 @ 09:40:48, in Regole, visitato 1580 volte)

Da Roma_Francais

Par Annetta Bundi - Mis à jour le 02.11.2008

Prima che la libera circolazione delle persone sia estesa alla Romania, una situazione regolatoria speciale per i Rom è necessaria, dice l'ex consigliere federale Christoph Blocher. Tuttavia questo costituisce un'infrazione della Costituzione.

Il tono si indurisce: da quando è chiaro che il popolo potrà nuovamente esprimersi, il prossimo febbraio, sull'estensione della libera circolazione delle persone dalla Bulgara e dalla Romania, i rappresentanti della SVP attaccano sempre più i Rom. E' anche il caso di Christoph Blocher. In un discorso pubblico, l'ex consigliere ha messo in guardia, sabato, contro il fatto di creare in Svizzera una situazione simile a quella in Italia.

Riguardo il divieto di discriminazione
La Svizzera avrebbe mancato di concludere un regolamento speciale con la Bulgaria e la Romania riguardo la gens du voyage, dice Blocher che rifiuta l'estensione della libertà di circolazione delle persone. "E' un problema speciale." Dopo un periodo transitorio, questo accordo permette ai Rom di entrare in Svizzera, senza permesso di lavoro per una durata di tre (?), e di cercare un lavoro. Chi non lo trova, dovrebbe, in realtà, rientrare od essere espulso dalla Svizzera. Ma questo è più semplice a dire che farsi: In effetti, la gens du voyage non possederebbe domicilio fisso.

Sinora, negli incontri ufficiali tra la Svizzera e la Romania e la Bulgaria, un regolamento speciale non è stato affrontato. Gli accordi di rimpatrio prevedono solamente che la Svizzera possa rimpatriare tutti questi clandestini in Bulgaria e Romania, anche se hanno utilizzato questi Stati solo come paesi di transito.

"Un regolamento speciale per la gens du voyage non figurerebbe all'ordine del giorno dei negoziati. Questo costituirebbe una deriva al principio di non-discriminazione iscritto nella Costituzione," dice Jonas Montani dell'Ufficio federale per le migrazioni. Eminenti esperti di diritto pubblico sono divisi sulla questione. "Non è certo che una simile soluzione sia compatibile con la Costituzione," detto da un professore zurighese in pensione, Georg Mueller, che ha redatto differenti studi per la Federazione.

Dice la Costituzione, che nessuno può essere discriminato a causa della sua origine, razza o del suo modo di vita. Ecco perché regole speciali per la gens du voyage sarebbero problematiche.

I rappresentanti dei Rom sono offesi
Per Stéphane Laederich della Fondation Rom, la rivendicazione di Blocher è falsa anche per un'altra ragione: "La maggior parte dei Rom dei Balcani sono sedentari." Così, il 99% dei Rom della Romania non sono gens du voyage. "Come i loro concittadini, hanno una casa o un appartamento."

Ecco perché, la domanda per un regolamento speciale lo stupisce molto. "E' evidente che Monsieur Blocher non si interessa ai fatti. Per lui, si tratta soltanto di suscitare dei timori."

Questo è particolarmente spinoso: Dopo le informazioni della Federazione Elvetica, Blocher era d'accordo, lo scorso dicembre, per rinunciare ad un nuovo regolamento concernente le spese di rimpatrio dei Rumeni illegalmente presenti nel paese. Ecco perché l'accordo è stato rivisto senza questo passaggio. Solo al momento del voto, Blocher ha chiesto le convenzioni con Romania e Bulgaria. Ha accusato chi gli è succeduta, Eveline Widmer-Schlumpf, di aver negoziato male.

In seguito altri rappresentanti della SVP hanno ripreso l'argomento. In Romania, ci sono centinaia di migliaia di Rom che desiderano vivamente andare in occidente, ha avvisato il consigliere nazionale di Solothurne, Walter Wobmann, quando il parlamento ha discusso sulla circolazione delle persone, nel mese di maggio. "Per l'amor di dio, non lo fate!" gli avrebbero detto dei politici rumeni riguardo la libera circolazione delle persone, ha aggiunto il consigliere nazionale di San Gallo, Lukas Reimann. Ceausescu non è riuscito a controllare i Rom e i Sinti.

Voto emozionale
In vista di tali argomenti e dell'appello di Blocher per un regolamento speciale rivolto ai Rom, è chiaro che nelle prossime settimane bisogna aspettarsi qualche cosa. I suoi rappresentanti preparano già schede d'informazione e dossier. "Speriamo di poter contribuire ad un'oggettivazione del dibattito." dice Stéphane Laederich. E' difficile sapere se sarà possibile. Sinora, Blocher non si è lasciato impressionare dalle obiezioni dei rappresentanti rom. Per lui, la Svizzera deve imporre condizioni più strette riguardo la circolazione delle persone da Bulgaria e Romania. Non rimette in causa gli accordi bilaterali con la UE: anche se il pacchetto delle proposte viene rigettato, il Consiglio Federale potrebbe presentare subito a referendum il prolungamento della circolazione delle persone.

Tagesanzeiger, le 2 novembre 2008 (traduction)

 
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