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Da: Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Di Fabrizio (del 02/04/2014 @ 09:02:05, in Regole, visitato 1580 volte)

26.03.2014 - Sul Corriere della Sera pubblicata la prima sentenza italiana in cui si riconosce espressamente il carattere discriminatorio del c.d. "censimento Rom" da parte dello Stato italiano

A distanza di più di 10 mesi dalla decisione del Tribunale Civile di Roma che aveva accolto il ricorso per discriminazione proposto dal sig. Salkanovic, con il supporto di Asgi, Associazione 21 Luglio e Open Society Justice Initiative, finalmente arriva la pubblicazione dell'ordinanza sul quotidiano nazionale "Il Corriere della Sera" del 19 Marzo 2014.

"Sono stati necessari oltre dieci mesi e molteplici solleciti affinché questa importante decisione giurisprudenziale trovasse oggi adeguata pubblicità sugli organi di informazione, così come ordinato dal Tribunale" affermano le associazioni ASGI e Associazione 21 Luglio che hanno seguito il caso " Ci auguriamo che la diffusione dei contenuti di questa azione aiuti a rafforzare la lotta per il rispetto della dignità umana verso una comunità che continua a rappresentare troppo spesso un capro espiatorio, vittima di una mancata e seria attuazione di una strategia d'integrazione come dimostrano i recenti fatti di intolleranza verso la comunità rom a Poggioreale(Napoli) e la continua e insensata politica degli sgomberi".

IL CASO: Nel maggio del 2008, il Governo italiano adottava la "Dichiarazione sullo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia" con cui si conferivano ai prefetti delle città di Roma, Milano e Napoli poteri straordinari "in deroga alle disposizioni di legge in vigore", tra cui l'identificazione e il censimento delle persone (minori inclusi), per adottare misure indirizzate, direttamente o indirettamente, ai Rom, Sinti e ai cittadini di paesi terzi, residenti nei c.d. 'campi nomadi'.
A seguito dell'intervento del Tribunale di Roma (ordinanza del 24.05.3012 della seconda sezione civile), i dati sensibili illegittimamente raccolti e conservati presso la banca dati del Ministero dell'Interno sono stati distrutti ed è stato liquidato il danno - determinato in via equitativa in 8.000 euro - in favore della vittima della discriminazione.
Nonostante in Italia siano spesso proprio le istituzioni a mettere in atto comportamenti discriminatori, l'ordinanza Salkanovic rappresenta, ad oggi, uno dei rari casi in cui è stato ordinato ad una Pubblica Amministrazione di risarcire il danno non patrimoniale in favore di una vittima di discriminazione in applicazione della direttiva 2000/43/CE che impone la previsione di sanzioni effettive proporzionate dissuasive - .
L'ordinanza Salkanovic rappresenta, altresì, il primo caso in cui si riconosce espressamente il carattere discriminatorio del c.d. "censimento Rom", anche se successivamente è anche intervenuta la Corte di Cassazione che ha confermato quanto disposto dal Consiglio di Stato in merito all'illegittimità ab origine dell'"emergenza nomadi" sul territorio italiano.
Secondo il Tribunale di Roma, la generale previsione di identificare tutte le persone rinvenute negli insediamenti mediante rilievi segnaletici ha determinato una discriminazione basata sulla provenienza etnica. Nello specifico, "é stata violata la dignità del ricorrente ed è stato creato un clima ostile".

Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione
Associazione 21 Luglio