Da: Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Di Fabrizio (del 02/04/2014 @ 09:02:05, in Regole, visitato 1580 volte)
26.03.2014 -
Sul
Corriere della Sera pubblicata la prima sentenza italiana in cui si riconosce
espressamente il carattere discriminatorio del c.d. "censimento Rom" da parte
dello Stato italiano
A distanza di più di 10 mesi dalla decisione del Tribunale Civile di Roma che
aveva accolto il ricorso per discriminazione proposto dal sig. Salkanovic, con
il supporto di Asgi, Associazione 21 Luglio e Open Society Justice Initiative,
finalmente arriva la pubblicazione dell'ordinanza sul quotidiano nazionale "Il
Corriere della Sera" del 19 Marzo 2014.
"Sono stati necessari oltre dieci mesi e molteplici solleciti affinché questa
importante decisione giurisprudenziale trovasse oggi adeguata pubblicità sugli
organi di informazione, così come ordinato dal Tribunale" affermano le
associazioni ASGI e Associazione 21 Luglio che hanno seguito il caso " Ci
auguriamo che la diffusione dei contenuti di questa azione aiuti a rafforzare la
lotta per il rispetto della dignità umana verso una comunità che continua a
rappresentare troppo spesso un capro espiatorio, vittima di una mancata e seria
attuazione di una strategia d'integrazione come dimostrano i recenti fatti di
intolleranza verso la comunità rom a Poggioreale(Napoli) e la continua e
insensata politica degli sgomberi".
IL CASO: Nel maggio del 2008, il Governo italiano adottava la "Dichiarazione
sullo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel
territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia" con cui si conferivano ai
prefetti delle città di Roma, Milano e Napoli poteri straordinari "in deroga
alle disposizioni di legge in vigore", tra cui l'identificazione e il censimento
delle persone (minori inclusi), per adottare misure indirizzate, direttamente o
indirettamente, ai Rom, Sinti e ai cittadini di paesi terzi, residenti nei c.d.
'campi nomadi'.
A seguito dell'intervento del Tribunale di Roma (ordinanza del 24.05.3012 della
seconda sezione civile), i dati sensibili illegittimamente raccolti e conservati
presso la banca dati del Ministero dell'Interno sono stati distrutti ed è stato
liquidato il danno - determinato in via equitativa in 8.000 euro - in favore
della vittima della discriminazione.
Nonostante in Italia siano spesso proprio le istituzioni a mettere in atto
comportamenti discriminatori, l'ordinanza Salkanovic rappresenta, ad oggi, uno
dei rari casi in cui è stato ordinato ad una Pubblica Amministrazione di
risarcire il danno non patrimoniale in favore di una vittima di discriminazione
in applicazione della direttiva 2000/43/CE che impone la previsione di sanzioni
effettive proporzionate dissuasive - .
L'ordinanza Salkanovic rappresenta, altresì, il primo caso in cui si riconosce
espressamente il carattere discriminatorio del c.d. "censimento Rom", anche se
successivamente è anche intervenuta la Corte di Cassazione che ha confermato
quanto disposto dal Consiglio di Stato in merito all'illegittimità ab origine
dell'"emergenza nomadi" sul territorio italiano.
Secondo il Tribunale di Roma, la generale previsione di identificare tutte le
persone rinvenute negli insediamenti mediante rilievi segnaletici ha determinato
una discriminazione basata sulla provenienza etnica. Nello specifico, "é stata
violata la dignità del ricorrente ed è stato creato un clima ostile".
Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione
Associazione 21 Luglio
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