Sentenza della Cassazione
Di Fabrizio (del 03/06/2011 @ 09:16:45, in Regole, visitato 1630 volte)
Da
RomSinti@Politica
Cassazione: Illegittimo il rigetto dell’istanza di revoca della detenzione
cautelare se le motivazioni rimandano a pregiudizi e stereotipi relativi al
gruppo etnico Rom di appartenenza dell’imputato
Resa nota la decisione della Cassazione n. 17696/2010 in merito alla nota
vicenda della minore Rom accusata di aver sottratto una neonata a Ponticelli
(Na).
Per ragioni di opportunità, il collegio di difesa ha reso noto soltanto oggi
la decisione della Corte di Cassazione, V. sez. penale, n. 17696/2010 depositata
il 7 maggio 2010, con la quale era stata annullata la decisione del Tribunale
per i Minorenni di Napoli di respingere l'istanza di scarcerazione di A.V., la
quindicenne Rom accusata di avere rapito una neonata a Ponticelli (NA) nel
maggio 2008, avvenimento che scatenò la devastazione dei campi rom di
Ponticelli. La minorenne Rom era stata condannata in primo grado alla pena
detentiva di anni 3 e 8 mesi, sentenza poi confermata in appello. E' tuttora
pendente il ricorso in Cassazione.
La decisione del Tribunale per i Minorenni di Napoli aveva suscitato perplessità
e sconcerto presso il collegio di difesa dell'accusata, nonché presso
organizzazioni di tutela dei diritti dei Rom, per il ricorso da parte del
collegio giudicante ad affermazioni che rimandavano - piuttosto che a
valutazioni sulla pericolosità sociale della singola imputata - a pregiudizi e
stereotipi di matrice etnico- razziali nei confronti della popolazione Rom in
generale.
Nel rigettare l'istanza di scarcerazione, infatti, il collegio giudicante aveva
ritenuto che continuavano a sussistere i presupposti per la custodia cautelare
derivanti dal pericolo di fuga e di recidiva in conseguenza del fatto che
"l'appellante (sarebbe) pienamente inserita negli schemi tipici della cultura
rom" per cui "sia il collocamento in comunità che la permanenza in casa
risultano, infatti, misure inadeguate anche in considerazione della citata
adesione agli schemi di vita Rom, che per comune esperienza determinano nei loro
aderenti il mancato rispetto delle regole".
L'esame della situazione personale dell'interessata viene così filtrata
attraverso la sua adesione a schemi di vita tipicizzati del popolo cui essa
appartiene, che sarebbero caratterizzati in generale e tout court dal mancato
rispetto delle regole.
A detta del collegio di difesa, sembrava dunque configurarsi nel giudizio della
Corte un pericoloso principio per cui la mera appartenenza al gruppo etnico rom
renderebbe di per sé inconciliabile l'applicazione delle misure cautelari a
prescindere da una seria valutazione su basi personali ed individuali, mediante
invece l'utilizzo di una "categorizzazione" o "profilo etnico".
La Corte di Cassazione ha accolto i rilievi della difesa sostenendo che "non
è legittimo, in quanto riconducibile ad una visione per stereotipi (mal celatasi
dietro ad un generico richiamo alla "comune esperienza") marcata da pregiudizi
di tipo razziale, il riferimento agli schemi culturali dell'etnia di
appartenenza".
La vicenda presa in esame dalla Cassazione richiama una recente giurisprudenza
maturata in seno alla Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso Paraskeva
Todorova c. Bulgaria (CEDU, sentenza dd. 25 marzo 2010, caso n. 37193/07).
Qui, una corte bulgara, nel condannare l'imputata di origine etniche Rom, aveva
espressamente respinto la raccomandazione del pubblico ministero per
l'applicazione della pena condizionale, dichiarando che una cultura di impunità
era imperante entro la minoranza etnica Rom, così sottintendendo che la sentenza
doveva fungere da esempio per l'intera medesima comunità. La Corte di Strasburgo
ha quindi concluso che le autorità giudiziarie bulgare avevano violato il
principio del processo giusto (art. 6 CEDU), in relazione a quello di non
discriminazione (art. 14 CEDU).
Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Cristian Valle, del Foro di Napoli.
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