I diritti di Mediha
Di Fabrizio (del 07/04/2011 @ 09:40:10, in Regole, visitato 1825 volte)
CARTA.org 4/04/2011 di Patrizio Gonnella
E' illegale la detenzione finalizzata all'espulsione di una donna che ha dato
da poco vita a un bambino. E' quanto ha sentenziato la Corte europea dei diritti
umani nei giorni scorsi. Qualche settimana prima, le Camere hanno approvato la
legge sulle detenute madri. Nel caso Seferovic contro Italia (ricorso n.
12921/04), la Corte, all'unanimità, ha affermato che ci fosse una violazione
dell'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Convenzione sui
diritti umani del 1950.
Mediha Seferovic, di etnia rom e di nazionalità bosniaca, viveva da tempo
preso i campi nomadi romani di Casilino 700 e Casilino 900. Nel settembre del
2000, temendo discriminazioni al suo rientro in Bosnia, la Seferovic chiese il
riconoscimento dello status di rifugiata. L'istanza fu rigettata per motivi
formali. Nel settembre del 2003 dette vita a un bimbo che morì pochi giorni dopo
in ospedale. L'11 novembre del 2003 la polizia le contestò un ordine di
espulsione e la condusse al centro per espellendi di Ponte Galeria a Roma, dove
trascorse un periodo di detenzione amministrativa. Nei mesi successivi fu
rivisto il provvedimento di espulsione e nel 2006 le fu riconosciuto lo status
di rifugiata politica. I giudici di Strasburgo, nel condannare l'Italia al
risarcimento di 7500 euro a favore della cittadina bosniaca, hanno
perentoriamente affermato che è inammissibile detenere una donna – anche qualora
penda un provvedimento di espulsione – che ha appena partorito. L'illegalità
della detenzione non viene meno anche nella ipotesi in cui la donna abbia perso
il bambino.
E di bambini in carcere si è occupato il Senato, che ha approvato il testo
unificato di alcune proposte di legge in materia di rapporto tra detenute madri
e figli minori. Durante la discussione parlamentare sono state introdotte
modifiche restrittive al testo originario che rischiano di vanificarne del tutto
i contenuti e lasciare più o meno invariato il numero di bambini sotto i 3 anni
incarcerati con le loro mamme, principalmente straniere, essendo la giustizia
italiana sommaria sempre più discriminatoria. A oggi sono poco meno di 50. La
novità più sostanziosa è la modifica dell'articolo 275 del codice di procedura
penale. Viene previsto l'innalzamento da 3 a 6 anni dell'età del bambini al di
sotto della quale non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare
della madre in carcere (ovvero del padre, qualora la madre sia deceduta o
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole), salvo che
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. In presenza di tali
esigenze il testo approvato prevede la possibilità di disporre la custodia
cautelare della donna incinta e della madre di prole di età non superiore ai sei
anni in un istituto a custodia attenuata per minori (Icam), del tipo funzionante
a Milano dal 2007. Sono state poco significativamente toccate le norme
dell'ordinamento penitenziario relative alla detenzione domiciliare speciale per
le madri con figli di età non superiore a 10 anni. La legislazione previgente
prevedeva che il primo terzo di pena andasse comunque scontato in carcere. Con
le modifiche apportate ora sarà possibile scontare a casa (o in un Icam) anche
il primo terzo di pena. Questa facoltà non è comunque concessa a chi è
condannato per uno dei crimini di cui all'articolo 4 bis della legge del 1975,
ossia una buona parte delle donne recluse.
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