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I diritti di Mediha
Di Fabrizio (del 07/04/2011 @ 09:40:10, in Regole, visitato 1825 volte)

CARTA.org 4/04/2011 di Patrizio Gonnella

E' illegale la detenzione finalizzata all'espulsione di una donna che ha dato da poco vita a un bambino. E' quanto ha sentenziato la Corte europea dei diritti umani nei giorni scorsi. Qualche settimana prima, le Camere hanno approvato la legge sulle detenute madri. Nel caso Seferovic contro Italia (ricorso n. 12921/04), la Corte, all'unanimità, ha affermato che ci fosse una violazione dell'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Convenzione sui diritti umani del 1950.

Mediha Seferovic, di etnia rom e di nazionalità bosniaca, viveva da tempo preso i campi nomadi romani di Casilino 700 e Casilino 900. Nel settembre del 2000, temendo discriminazioni al suo rientro in Bosnia, la Seferovic chiese il riconoscimento dello status di rifugiata. L'istanza fu rigettata per motivi formali. Nel settembre del 2003 dette vita a un bimbo che morì pochi giorni dopo in ospedale. L'11 novembre del 2003 la polizia le contestò un ordine di espulsione e la condusse al centro per espellendi di Ponte Galeria a Roma, dove trascorse un periodo di detenzione amministrativa. Nei mesi successivi fu rivisto il provvedimento di espulsione e nel 2006 le fu riconosciuto lo status di rifugiata politica. I giudici di Strasburgo, nel condannare l'Italia al risarcimento di 7500 euro a favore della cittadina bosniaca, hanno perentoriamente affermato che è inammissibile detenere una donna – anche qualora penda un provvedimento di espulsione – che ha appena partorito. L'illegalità della detenzione non viene meno anche nella ipotesi in cui la donna abbia perso il bambino.

E di bambini in carcere si è occupato il Senato, che ha approvato il testo unificato di alcune proposte di legge in materia di rapporto tra detenute madri e figli minori. Durante la discussione parlamentare sono state introdotte modifiche restrittive al testo originario che rischiano di vanificarne del tutto i contenuti e lasciare più o meno invariato il numero di bambini sotto i 3 anni incarcerati con le loro mamme, principalmente straniere, essendo la giustizia italiana sommaria sempre più discriminatoria. A oggi sono poco meno di 50. La novità più sostanziosa è la modifica dell'articolo 275 del codice di procedura penale. Viene previsto l'innalzamento da 3 a 6 anni dell'età del bambini al di sotto della quale non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della madre in carcere (ovvero del padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole), salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. In presenza di tali esigenze il testo approvato prevede la possibilità di disporre la custodia cautelare della donna incinta e della madre di prole di età non superiore ai sei anni in un istituto a custodia attenuata per minori (Icam), del tipo funzionante a Milano dal 2007. Sono state poco significativamente toccate le norme dell'ordinamento penitenziario relative alla detenzione domiciliare speciale per le madri con figli di età non superiore a 10 anni. La legislazione previgente prevedeva che il primo terzo di pena andasse comunque scontato in carcere. Con le modifiche apportate ora sarà possibile scontare a casa (o in un Icam) anche il primo terzo di pena. Questa facoltà non è comunque concessa a chi è condannato per uno dei crimini di cui all'articolo 4 bis della legge del 1975, ossia una buona parte delle donne recluse.