TAR Lombardia: E’ illegittima l’ordinanza comunale di sgombero di un gruppo di Sinti perché non sussistono i requisiti di minaccia alla salute e alla sicurezza pubblica
Di Fabrizio (del 22/04/2010 @ 09:52:07, in Italia, visitato 3069 volte)
Segnalazione di Tommaso Vitale su un
caso presentato
dieci giorni fa
21.04.2010
I poteri di ordinanza devono far fronte a reali situazioni contingibili di
pericolo e di emergenza. La precarietà abitativa di gruppi di Sinti deve essere
affrontata nel rispetto dei loro diritti fondamentali e con gli strumenti
legislativi ordinari (TAR Lombardia, n. 981/2010).
Tar Lombardia, sentenza n. 981 dd. 06.04.2010 (32.87 KB)
Segna un precedente giurisprudenziale assai importante per la causa dei diritti
dei Rom e dei Sinti in Italia, la sentenza pronunciata dal TAR Lombardia, sez. III, n. 981/2010 (dd. 06.04.2010) che ha annullato l'ordinanza del Sindaco del
Comune di Gambolò volta ad ordinare lo sgombero di un gruppo di Sinti cittadini
italiani, insedianti con le loro roulottes da almeno tre decenni in un'area
periferica del Comune.
Il Sindaco del predetto Comune aveva ordinato ai Sinti di liberare l'area, sulla
base dei rapporti della Polizia locale che avevano indicato la precarietà delle
condizioni igienico-sanitarie dell'insediamento.
Il Sindaco aveva dunque invocato gli artt. 50 comma 5 e 54 del D.lgs. n.
267/2000, come modificato dal D.L. n. 92/08, sostenendo che l' allontanamento
del gruppo di Sinti poteva essere giustificato da motivi di tutela della salute
pubblica e della sicurezza urbana.
Accogliendo il ricorso inoltrato dai Sinti medesimi, il TAR Lombardia ha invece
sostenuto che i poteri di ordinanza del Sindaco per motivi di tutela della
salute pubblica, di cui all'art. 50 comma 5 d.lgs. n. 267/2000, possono essere
giustificati solo da circostanze imprevedibili all'origine di vere e proprie
emergenze igienico sanitarie non fronteggiabili con mezzi ordinari (Consiglio di
Stato, sez. V. sentenza n. 868 dd. 16.02.2010). Nell'ordinanza sindacale,
invece, i paventati pericoli per la salute dei residenti, indotti, secondo il
Sindaco di Gambolò, dall'insediamento dei Sinti, non risultavano minimamente
accertati e documentati, rilevandosi soltanto una situazione di precarietà
igienica dei luoghi, che ben può essere affrontata con mezzi ordinari.
Ugualmente, il TAR Lombardia rileva che l'adozione dell'ordinanza di
allontanamento non poteva nemmeno essere giustificata da motivi di sicurezza
urbana. Anche dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 92/2008 ed i
nuovi poteri attribuiti ai Sindaci in materia, il potere di ordinanza sindacale
ai sensi del nuovo art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 deve sempre riferirsi alla
tutela della sicurezza pubblica, intesa come un'attività di prevenzione e
repressione dei reati penali, come indicato dalla giurisprudenza costituzionale
(Corte Cost., n. 196/2009), escludendosi invece gli ambiti di riferimento della
polizia amministrativa locale.
Di conseguenza, la presenza di situazioni di degrado o marginalità urbane,
incuria o occupazione abusiva di immobili, di alterazione del decoro urbano,
richiamate dal D.M. 5 agosto 2008, non possono giustificare di per sé
l'attribuzione dei poteri di ordinanza del Sindaco, se non viene dimostrato il
nesso con fenomeni di criminalità suscettibili di minare la sicurezza pubblica e
la capacità obiettiva di tali situazioni di degrado di determinare situazioni
contingibili ed immediate di pericolo per la collettività. Altrimenti, il potere
di ordinanza dei Sindaci sarebbe suscettibile di incidere su diritti individuali
fondamentali in modo assolutamente indeterminato e al di fuori delle garanzie
costituzionali e internazionali.
Il Comune di Gambalò non avrebbe sufficientemente motivato in ordine ai
paventati pericoli immediati per l'incolumità o la sicurezza pubblica derivanti
dalla presenza dell'insediamento di Sinti sul proprio territorio e pertanto
l'ordinanza sindacale appare illegittima per carenza di motivazione e di
istruttoria.
La sentenza del TAR Lombardia sottolinea infine che, anche alla luce della
consolidata presenza della comunità Sinti sul territorio del comune di Gambolò
da almeno tre decenni, la questione dovrebbe essere oggetto di accurata
ponderazione, tenendo conto del rispetto dei diritti fondamentali degli
appartenenti alla comunità Sinti e del necessario bilanciamento con l'interesse
pubblico, anche alla luce degli strumenti istruttori e partecipativi previsti
tanto dalla legge n. 241/90 quanto dalla legge regionale n. 77/1989 in materia
di interventi per le popolazioni nomadi.
Il Comune di Gambolò è stato anche condannato al pagamento delle spese legali.
a cura di Walter Citti
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