Permesso per motivi umanitari ai rom irregolari
Di Fabrizio (del 03/12/2009 @ 09:43:13, in Regole, visitato 2370 volte)
Segnalazione di
Eugenio Viceconte
Immigrazione.biz Accordo raggiunto con il Prefetto di Roma
Ai nomadi che non hanno commesso reati verrà rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi umanitari. Questo l’accordo raggiunto con il Prefetto di Roma,
Pecoraro alla vigilia dell’attuazione del piano nomadi del Comune di Roma.
I nomadi residenti nei campi della Capitale privi di permesso di soggiorno ma
senza precedenti penali, chiederanno alla Questura di Roma il rilascio di un
permesso di soggiorno per motivi umanitari. La valutazione del possesso dei
requisiti per il rilascio sarà valutata da una commissione governativa e chi non
ne avrà diritto sarà espulso. “Il documento umanitario”, spiega Najo Adzovic,
rappresentante del Casilino 900 “consentirà a quelle persone che mostrano
volontà di integrazione, di lavorare e mandare i figli a scuola, di
regolarizzare la loro posizione. Basta pensare che molti di questi sono in
Italia da oltre 30 anni”. Sono già cominciate presso l’ufficio immigrazione
della Questura di Roma le operazioni di fotosegnalamento dei primi Rom dell’ex
Jugoslavia del campo nomadi di via di Salone.
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, come spiega Adzovic,
si è reso necessario soprattutto a seguito dell’ entrata in vigore della legge
sulla sicurezza che ha previsto il reato di ingresso e soggiorno illegale in
Italia. Le sanzioni penali – un’ammenda da 5mila a 10mila euro - sarebbero
dunque scattate per tutti i residenti del campo privi di permesso di soggiorno.
Accanto al permesso di soggiorno resterà comunque il Dast (Documento di
autorizzazione allo stanziamento temporaneo) presentato dal Campidoglio che
servirà per attestare la residenza di una persona in un determinato campo
nomadi.
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è regolato dall’articolo 5 comma 6
e dall’articolo19 comma 1 del Testo Unico Immigrazione che prevedono l’inespellibilità
se ricorrono seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi
internazionali che non consentono l’allontanamento dal territorio nazionale. Può
essere rilasciato dalla questura a seguito di acquisizione di documentazione
riguardante i motivi della richiesta relative ad oggettive e gravi situazioni
personali – art. 11 c. 1 lett. C)ter DPR 394/99.
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