Ricevo da Mauro Bulgarelli, senatore dei Verdi
Cari amici,
in allegato troverete la bozza di un disegno di legge da me presentato in senato
- Norme in materia di soggiorno e cittadinanza dei componenti delle comunità
nomadi - che sarei lieto potesse avere circolazione tra i vostri contatti.
Abbiamo cercato di mettere a punto un testo volutamente coinciso, nella speranza
che possa essere maggiormente incisivo e trovare referenti interessati in ambito
parlamentare. Ovviamente, qualunque suggerimento che vogliate darci è ben
accetto.
Cordiali saluti
Mauro Bulgarelli, senatore dei
Verdi
DISEGNO DI LEGGE
di inziativa del Senatore Bulgarelli
Norme in materia di soggiorno e cittadinanza dei componenti delle comunità
nomadi
Onorevoli Senatori. – La posizione giuridica delle
popolazioni rom, sinte e caminanti non può essere ricondotta ed accomunata a
quella degli immigrati, poiché, a differenza di questi ultimi, che provengono da
una nazione che, almeno teoricamente, li esprime e li rappresenta, i primi sono
popoli senza territorio, senza Stato. Per tali ragioni, il presente disegno di
legge propone che le norme in materia di soggiorno e di cittadinanza tengano
conto della specificità delle minoranze rom, sinte e caminanti rispetto agli
immigrati e agli altri stranieri, e, in particolare, che siano previste
agevolazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana per il minore
nomade nato in Italia, rispetto alla disciplina vigente dettata in via generale
per gli stranieri, nella cui nozione non rientrano i nomadi. I Rom, Sinti e
Caminanti presenti in Italia sono circa 150 mila, segnando una concentrazione
nettamente inferiore a quella di altri paesi europei. Di questi, meno della metà
hanno già la cittadinanza italiana. I Rom provenienti dall'est europeo sono
circa 80.000 e sono giunti in Italia prevalentemente dal 1967 in poi. Tra i Rom
provenienti dai paesi dell'Est i rumeni sono particolarmente numerosi e la loro
presenza è in crescita. I Rom, Sinti o Caminanti presenti nel nostro paese
(spesso da decenni) ma senza cittadinanza italiana sono almeno 60.000,
prevalentemente i Rom Khorakhanè e Rom Dasikhanè (o Rom serbi: cristiani e
ortodossi) oltre ai già citati rumeni. Molti degli appartenenti a queste
comunità ormai non sono più "nomadi" in senso stretto da diverse generazioni ed
è quindi contraddittorio considerarli sbrigativamente - come di fatto fa la
normativa italiana - semplici cittadini stranieri. Anche i nuovi arrivi,
peraltro, hanno alle spalle lunghe tradizioni di inserimenti abitativi
tradizionali. La mancanza della cittadinanza italiana crea molti problemi
proprio nel percorso di inserimento sociale, soprattutto dei minori. I (pochi)
Rom che hanno acquisito la cittadinanza italiana lo hanno fatto o perché da
bambini sono stati riconosciuti come figli di un cittadino italiano o perché,
raggiunti i 18 anni di età, hanno richiesto e ottenuto la cittadinanza. Oggi
questa seconda strada si è fatta molto più difficile: non solo la cittadinanza
va chiesta dopo i 18 anni e prima di compiere i 19 anni, ma perché vi sia il
riconoscimento è necessario che essi dimostrino di essere nati in Italia, di non
aver mai abbandonato il territorio nazionale, e che la loro residenza sia stata
sempre legale ovvero, con una interpretazione piuttosto rigida, che i genitori
abbiano sempre avuto il permesso di soggiorno. Il risultato di questa
situazione, in relazione ai percorsi di scolarizzazione, è che quanti hanno
fatto il tradizionale percorso scolastico, compiendo i 18 anni, rischiano, se
non hanno cittadinanza o permesso di soggiorno, di non avere il riconoscimento
dei titoli di studio e - se non hanno ancora portato a compimento il ciclo di
studi - di considerare seriamente la prospettiva di un loro abbandono. Non
mancano attualmente, anche a livello regionali, proposte ed iniziative per
favorire l'accoglienza e integrazione di queste comunità, a partire dal
riconoscimento al diritto sia alla stanzialità che al nomadismo. L'accesso
all'istruzione e alla casa, l'inserimento nel mondo del mondo sono tutti aspetti
fondamentali di un processo che deve essere condiviso e partecipato dai
cittadini, dalle comunità nomadi e dalle istituzioni ma che rischiano di trovare
ostacoli concreti e normativi. Per l'accesso ai bandi per l'edilizia popolare,
ad esempio, si dà, doverosamente e giustamente, priorità agli sfrattati. Ma se
un rom non ha la residenza non può risultare sfrattato. La creazione e il
miglioramento di aree di sosta attrezzate può trovare ostacoli nelle comunità
locali, trattandosi di permanenza, sul territorio, di cittadini stranieri in
alcuni casi sprovvisti di permessi di soggiorno. Allo stesso modo, l'ammissione
a corsi di formazione professionale trova un limite nell'assenza dei permessi di
soggiorno. Nell'aprile 2006 l'Italia è stata richiamato dall’Unione Europea per
violazione della Carta sociale europea revisionata in merito alle condizioni
abitative di Rom e Sinti sul territorio italiano ma una politica inclusiva
efficace, rispetto a quella contrassegnata da una logica di esclusione, non
favorisce solamente chi è “nuovo cittadino”. Essa accresce la qualità generale
della vita sociale, compresa la sicurezza di tutti i cittadini; ciò è possibile
soprattutto se si sposta l’accento sulla partecipazione e, quindi, sulla
cittadinanza, che al riconoscimento dei diritti connette anche il rispetto dei
doveri sanciti dalle leggi. In vista della riforma della cittadinanza e delle
norme che ne regolano l'acquisizione, il presente disegno di legge parte proprio
da questi elementi di fondo su cui costruire le basi effettive su cui
consolidare, di conseguenza, le azioni per una politica inclusiva efficace , nel
rispetto delle differenze , verso le popolazioni rom, sinti e caminanti, per
segnalare la specificità della loro identità culturale e la peculiarità dei
problemi ad esse collegati.
DISEGNO DI LEGGE
Norme in materia di soggiorno e cittadinanza dei componenti delle comunità
nomadi
Art. 1
1. Fatte salve le disposizioni generali di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, gli appartenenti alle popolazioni rom
, sinti e caminanti possono ottenere il permesso di soggiorno dopo due anni di
permanenza documentata e regolare in Italia .
2. Nelle more della revisione delle norme sulla cittadinanza di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 91, gli appartenenti alle popolazioni rom , sinti e caminanti
residenti in Italia da almeno dieci anni ed in possesso della carta di soggiorno
rilasciata ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono richiedere la cittadinanza italiana.
3. I minori rom, sinti e caminanti nati in Italia acquistano automaticamente la
cittadinanza italiana ai sensi della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotta dal comma 4 del presente
articolo.
4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, è aggiunta la seguente: "b-bis) chi è nato nel territorio della
Repubblica da genitori appartenenti alle minoranze rom, sinte e caminanti ed in
possesso di carta di soggiorno".