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Disegno di legge in materia di soggiorno e cittadinanza dei componenti delle comunità nomadi
Di Fabrizio (del 09/05/2007 @ 09:13:14, in Regole, visitato 2151 volte)

Ricevo da Mauro Bulgarelli, senatore dei Verdi

Cari amici,

in allegato troverete la bozza di un disegno di legge da me presentato in senato - Norme in materia di soggiorno e cittadinanza dei componenti delle comunità nomadi - che sarei lieto potesse avere circolazione tra i vostri contatti. Abbiamo cercato di mettere a punto un testo volutamente coinciso, nella speranza che possa essere maggiormente incisivo e trovare referenti interessati in ambito parlamentare. Ovviamente, qualunque suggerimento che vogliate darci è ben accetto.

Cordiali saluti
Mauro Bulgarelli, senatore dei Verdi

DISEGNO DI LEGGE

di inziativa del Senatore Bulgarelli

Norme in materia di soggiorno e cittadinanza dei componenti delle comunità nomadi

Onorevoli Senatori. – La posizione giuridica delle popolazioni rom, sinte e caminanti non può essere ricondotta ed accomunata a quella degli immigrati, poiché, a differenza di questi ultimi, che provengono da una nazione che, almeno teoricamente, li esprime e li rappresenta, i primi sono popoli senza territorio, senza Stato. Per tali ragioni, il presente disegno di legge propone che le norme in materia di soggiorno e di cittadinanza tengano conto della specificità delle minoranze rom, sinte e caminanti rispetto agli immigrati e agli altri stranieri, e, in particolare, che siano previste agevolazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana per il minore nomade nato in Italia, rispetto alla disciplina vigente dettata in via generale per gli stranieri, nella cui nozione non rientrano i nomadi. I Rom, Sinti e Caminanti presenti in Italia sono circa 150 mila, segnando una concentrazione nettamente inferiore a quella di altri paesi europei. Di questi, meno della metà hanno già la cittadinanza italiana. I Rom provenienti dall'est europeo sono circa 80.000 e sono giunti in Italia prevalentemente dal 1967 in poi. Tra i Rom provenienti dai paesi dell'Est i rumeni sono particolarmente numerosi e la loro presenza è in crescita. I Rom, Sinti o Caminanti presenti nel nostro paese (spesso da decenni) ma senza cittadinanza italiana sono almeno 60.000, prevalentemente i Rom Khorakhanè e Rom Dasikhanè (o Rom serbi: cristiani e ortodossi) oltre ai già citati rumeni. Molti degli appartenenti a queste comunità ormai non sono più "nomadi" in senso stretto da diverse generazioni ed è quindi contraddittorio considerarli sbrigativamente - come di fatto fa la normativa italiana - semplici cittadini stranieri. Anche i nuovi arrivi, peraltro, hanno alle spalle lunghe tradizioni di inserimenti abitativi tradizionali. La mancanza della cittadinanza italiana crea molti problemi proprio nel percorso di inserimento sociale, soprattutto dei minori. I (pochi) Rom che hanno acquisito la cittadinanza italiana lo hanno fatto o perché da bambini sono stati riconosciuti come figli di un cittadino italiano o perché, raggiunti i 18 anni di età, hanno richiesto e ottenuto la cittadinanza. Oggi questa seconda strada si è fatta molto più difficile: non solo la cittadinanza va chiesta dopo i 18 anni e prima di compiere i 19 anni, ma perché vi sia il riconoscimento è necessario che essi dimostrino di essere nati in Italia, di non aver mai abbandonato il territorio nazionale, e che la loro residenza sia stata sempre legale ovvero, con una interpretazione piuttosto rigida, che i genitori abbiano sempre avuto il permesso di soggiorno. Il risultato di questa situazione, in relazione ai percorsi di scolarizzazione, è che quanti hanno fatto il tradizionale percorso scolastico, compiendo i 18 anni, rischiano, se non hanno cittadinanza o permesso di soggiorno, di non avere il riconoscimento dei titoli di studio e - se non hanno ancora portato a compimento il ciclo di studi - di considerare seriamente la prospettiva di un loro abbandono. Non mancano attualmente, anche a livello regionali, proposte ed iniziative per favorire l'accoglienza e integrazione di queste comunità, a partire dal riconoscimento al diritto sia alla stanzialità che al nomadismo. L'accesso all'istruzione e alla casa, l'inserimento nel mondo del mondo sono tutti aspetti fondamentali di un processo che deve essere condiviso e partecipato dai cittadini, dalle comunità nomadi e dalle istituzioni ma che rischiano di trovare ostacoli concreti e normativi. Per l'accesso ai bandi per l'edilizia popolare, ad esempio, si dà, doverosamente e giustamente, priorità agli sfrattati. Ma se un rom non ha la residenza non può risultare sfrattato. La creazione e il miglioramento di aree di sosta attrezzate può trovare ostacoli nelle comunità locali, trattandosi di permanenza, sul territorio, di cittadini stranieri in alcuni casi sprovvisti di permessi di soggiorno. Allo stesso modo, l'ammissione a corsi di formazione professionale trova un limite nell'assenza dei permessi di soggiorno. Nell'aprile 2006 l'Italia è stata richiamato dall’Unione Europea per violazione della Carta sociale europea revisionata in merito alle condizioni abitative di Rom e Sinti sul territorio italiano ma una politica inclusiva efficace, rispetto a quella contrassegnata da una logica di esclusione, non favorisce solamente chi è “nuovo cittadino”. Essa accresce la qualità generale della vita sociale, compresa la sicurezza di tutti i cittadini; ciò è possibile soprattutto se si sposta l’accento sulla partecipazione e, quindi, sulla cittadinanza, che al riconoscimento dei diritti connette anche il rispetto dei doveri sanciti dalle leggi. In vista della riforma della cittadinanza e delle norme che ne regolano l'acquisizione, il presente disegno di legge parte proprio da questi elementi di fondo su cui costruire le basi effettive su cui consolidare, di conseguenza, le azioni per una politica inclusiva efficace , nel rispetto delle differenze , verso le popolazioni rom, sinti e caminanti, per segnalare la specificità della loro identità culturale e la peculiarità dei problemi ad esse collegati.

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di soggiorno e cittadinanza dei componenti delle comunità nomadi

Art. 1

1. Fatte salve le disposizioni generali di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, gli appartenenti alle popolazioni rom , sinti e caminanti possono ottenere il permesso di soggiorno dopo due anni di permanenza documentata e regolare in Italia .

2. Nelle more della revisione delle norme sulla cittadinanza di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, gli appartenenti alle popolazioni rom , sinti e caminanti residenti in Italia da almeno dieci anni ed in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono richiedere la cittadinanza italiana.

3. I minori rom, sinti e caminanti nati in Italia acquistano automaticamente la cittadinanza italiana ai sensi della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotta dal comma 4 del presente articolo.

4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta la seguente: "b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori appartenenti alle minoranze rom, sinte e caminanti ed in possesso di carta di soggiorno".