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Il Signor Rom e la Costituzione (III)
Di Fabrizio (del 08/07/2005 @ 14:45:51, in Regole, visitato 1778 volte)

art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

La legge di tutela toccò al neonato governo dell'Ulivo. Bisognava capire che cosa significava minoranza linguistica. A scanso di equivoci, la Lega mise avanti mani e piedi:
I Rom parleranno, i veneti no
Bilinguismo per pochi eletti, per tutti gli altri sarà il silenzio

(La Padania 23-5-98)

Difatti:
Legge 15 Dicembre 1999, n. 482
Art. 2. 
1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princípi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Art. 10. 
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.
Art. 16. 
1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.


L'articolo 3 non l'ho copiato perché troppo lungo, sapete come trovarlo.
Morale della favola: la più grande minoranza etnica europea non era considerata, in compenso se una regione o una provincia veneta erano stanche di finanziare Roma Ladrona, potevano finanziare corsi di lingua locale. La Lega votò la legge e il governo si salvò. In compenso a leggere i giornali, sembra tutto il contrario.